Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 11329
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Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sull'equivalenza delle attenuanti generiche all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 e sulla successiva applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen.

    La Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui le attenuanti che concorrono con aggravanti privilegiate devono essere sottoposte a giudizio di bilanciamento preventivo. Ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90, determinando la pena base al minimo edittale, per poi procedere all'aumento per l'aggravante privilegiata di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sugli aumenti per continuazione

    Il motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, la quale ha determinato gli aumenti tenendo conto della gravità degli addebiti e del ruolo del ricorrente, con una parziale riduzione rispetto al primo grado. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sull'omessa diminuzione massima per le attenuanti generiche e sulla prevalenza rispetto alla recidiva

    La riduzione della pena per le attenuanti generiche non è stata determinata nella misura massima a causa della pericolosità sociale e capacità delinquenziale del ricorrente, dati i suoi precedenti penali e la sottoposizione a misura di prevenzione. Il riferimento alla recidiva è incongruo poiché mai contestata. La motivazione è sufficiente anche con un solo elemento relativo alla personalità del colpevole.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul discostamento dal minimo edittale

    La Corte di appello ha motivato il discostamento dal minimo edittale in ragione della personalità del ricorrente e della notevole quantità di stupefacente detenuta (cinque chilogrammi di hashish). La motivazione è sufficiente.

  • Rigettato
    Violazione di legge sull'equivalenza delle attenuanti generiche all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 e sulla successiva applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen.

    Il motivo è manifestamente infondato per le stesse ragioni espresse in relazione al ricorrente CO EN, in quanto la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto sulla comparazione delle circostanze e sull'applicazione dell'aggravante privilegiata.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Il motivo è assorbito dalla rinuncia ai motivi sulla responsabilità e dalla genericità, invocando cause di proscioglimento non specificate in un contesto di condanna confermata in appello.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e determinazione della pena in relazione all'ammissione degli addebiti

    La ricorrente non ha motivo di dolersi della determinazione della pena al minimo edittale per il reato associativo. La Corte ha motivato sulle ragioni per cui le attenuanti generiche non potevano prevalere sull'aggravante, avuto riguardo alla personalità della imputata e al suo ruolo associativo. La motivazione è congrua.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen. con riferimento al reato associativo in materia di stupefacenti

    Le sentenze di merito hanno affermato l'esistenza di un'osmosi tra l'associazione camorristica e quella dedita al narcotraffico, di cui il ricorrente era partecipe. La sua consapevolezza di agevolare il clan è stata ricavata da conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. L'aggravante è configurabile anche con riferimento al delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, quando l'associazione garantisce la presenza monopolistica nel territorio controllato da un sodalizio mafioso.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sull'uso del metodo mafioso

    Una volta riconosciuta l'aggravante sotto il profilo della finalità di agevolazione di un clan mafioso, le censure sul metodo mafioso perdono rilevanza dato che è stato applicato il minimo aumento di pena. La Corte ha comunque sottolineato che l'associazione dedita allo spaccio, in osmosi con il clan, aveva intrapreso azioni contro sodalizi rivali per l'accaparramento delle piazze di spaccio, anche tramite scontri fisici e rappresaglie, a vantaggio di entrambe le organizzazioni.

  • Rigettato
    Annullamento della sentenza di appello per violazione di legge e vizio di motivazione per non avere riconosciuto le attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante

    La Corte territoriale ha indicato le ragioni per cui le attenuanti generiche non potevano prevalere sull'aggravante, avuto riguardo alla personalità dell'imputato e al suo ruolo associativo. La motivazione è congrua.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 11329
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11329
    Data del deposito : 26 marzo 2026

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