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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 11329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11329 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FO RO, nato a [...] il [...] PO IA, nato a [...] il [...] SA AR, nato a [...] il [...] PI ND, nato a [...] il [...] LA EN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori: Avv. Giuseppe CO, per AS AR, Avv. Antonio Abet e RI Bruno, per AN AT, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11329 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 25/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, emessa il 18 aprile 2024, preso atto della rinuncia da parte dei ricorrenti ai motivi di appello inerenti alla responsabilità per i reati loro contestati, ha diminuito le pene a costoro inflitte dal giudice di primo grado in relazione ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione a fini di spaccio delle medesime sostanze, violazioni in materia di armi e violenza privata come rispettivamente ascritti a ciascuno. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 3. CO EN. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, procedendo, per l'effetto, alla diminuzione della pena inflitta in primo grado prima di aumentarla per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen., così violando la previsione di tale ultima norma, secondo cui la diminuzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche deve essere successiva e non precedente all'aumento per l'aggravante in parola. La motivazione offerta sul punto sarebbe anche illogica e contraddittoria, avendo la Corte, da un lato, apprezzato la condotta processuale dell'imputato, dall'altro, neutralizzato gli effetti del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, in particolare per quanto relativo agli aumenti per continuazione, che la Corte non avrebbe adeguatamente giustificato. 4. TO CR. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche, omesso di operare una diminuzione della pena inflitta dal primo giudice nella misura massima di un terzo, senza fornire argomenti efficaci, avendo, da un lato, apprezzato la condotta processuale dell'imputato reputando le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva e, dall'altro, neutralizzato gli effetti del riconoscimento del beneficio. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, mancando una esaustiva motivazione sulle ragioni del discostamento dal minimo edittale. 2 5. AS AR. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 69 e 416-bis.
1. secondo comma, cod.pen. Il motivo è identico, nei suoi contenuti sostanziali, al primo motivo di ricorso del ricorrente CO EN. 6. PO ND. 6.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, non avendo la Corte considerato l'ammissione degli addebiti. 7. AN AT. 7.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen. con riferimento al reato associativo in materia di stupefacenti di cui al capo 2. La Corte di appello senza confrontarsi con le censure difensive, non avrebbe tenuto conto della circostanza di fatto secondo cui il ricorrente, che spacciava droga nel territorio di competenza dell'organizzazione camorristica NE - descritta al capo 1 e della quale non faceva parte — non avrebbe mai assecondato le richieste del capo clan detenuto, come emergerebbe dalle conversazioni intercettate e valorizzate nella sentenza di primo grado, alla quale quella impugnata fa rinvio. Inoltre, nel ricorso si dubita della possibilità astratta di applicazione dell'aggravante con riguardo ad un reato associativo come quello contestato al capo 2, che riguarda il settore degli stupefacenti;
nel caso specifico, peraltro, la motivazione sul punto mancherebbe del tutto, specialmente in relazione alla consapevolezza del singolo di agevolare con il suo comportamento un sodalizio di stampo mafioso del quale non era partecipe. Non risulterebbe integrata, pertanto, la circostanza aggravante dell'aver finalizzato la condotta a favorire il clan camorristico NE. Quanto all'uso del metodo mafioso, la Corte non avrebbe offerto una motivazione specificamente rivolta a mettere in evidenza l'utilizzo di tale metodologia con riguardo alla cura degli interessi dell'associazione dedita agli stupefacenti, da non confondere con quelli dell'organizzazione di tipo mafioso, non automaticamente applicabili in quanto di quest'ultima il ricorrente non era parte. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante, in assenza di specifici argomenti. 3 fr7 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi in parte generici e, in parte, manifestamente infondati. 1. CO EN. Il ricorrente - che aveva rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi al giudizio di responsabilità - è stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché per i reati in materia di armi e per quello di violenza privata (capi 1,2,6,7 e 9 della imputazione). 1.1. In ordine al primo motivo, deve richiamarsi il principio di diritto, autorevolmente formulato e qui condiviso, secondo cui, le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse. (Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui all'art. 625 cod. pen.) (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096-01; Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Stanek, Rv. 286212-01). Nel caso in esame, la Corte di appello, come risulta ai fgg. 18, 31 e 32 della sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha adottato una motivazione conforme a tale principio di diritto, avendo proceduto, in primo luogo, al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, concludendo nel senso della equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'unica circostanza aggravante bilanciabile (quella di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90), determinando la pena base in quella minima edittale di anni dieci di reclusione per il più grave reato di cui al medesimo art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90 contestato al ricorrente al capo 2. Successivamente - e, dunque, applicando la pena per il reato aggravato dalla circostanza cosiddetta "privilegiata" o a "blindatura forte" di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen., senza tenere conto né delle attenuanti né delle aggravanti diverse e prima ritenute equivalenti - ha provveduto ad aumentare la pena base per effetto di tale aggravante privilegiata di anni tre e mesi quattro di reclusione, che rappresenta il minimo, pari ad un terzo, previsto dallo stesso art. 416-bis.
1. primo comma, cod.pen. 1.2. Il secondo motivo è generico, in quanto il ricorrente - che non ha ragione di dolersi della determinazione della pena base per il reato più grave, essendo stata fissata al minimo edittale, così come si è precisato a proposito del primo motivo di ricorso - non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte di appello in relazione agli aumenti di pena in continuazione per i reati satellite. 4 Essi sono stati determinati - peraltro in misura contenuta, con una parziale riduzione rispetto al primo grado per i delitti di cui ai capi 6 e 7 e con una differenziazione quantitativa tra i reati che fa comprendere come la Corte abbia esaminato con scrupolo la questione — tenendo conto della gravità degli addebiti e del ruolo del ricorrente nella associazione camorristica descritta al capo 1 e nell'episodio di cui al capo 9, così richiamando due dei parametri previsti dall'art. 133 cod.pen., circostanza che rende congrua ed immune da censure la motivazione adottata. Deve ricordarsi che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Inoltre, in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800-01). 2. TO CR. Il ricorrente - che aveva rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi al giudizio di responsabilità - è stato condannato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo 3 della imputazione. 2.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, ha operato una riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. E' incongruo il riferimento del ricorrente alla recidiva, mai contestata. Tale riduzione, come è stato precisato a fg. 21 della sentenza impugnata, non è stata determinata nella misura massima di un terzo in ragione della pericolosità sociale e capacità delinquenziale del ricorrente, soggetto già sottoposto a misura di prevenzione e attinto da numerosi precedenti penali. La motivazione è esente da ogni censura in quanto rispettosa del pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la 5 fr concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv. 204768-01). 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivato il discostamento dal minimo edittale della sanzione in ragione, oltre che di quanto rilevato a proposito della personalità del ricorrente, anche per la notevole quantità di stupefacente da questi detenuto ai fini di spaccio e pari a cinque chilogrammi di hashish. Anche su tale punto la motivazione sfugge alla critiche, avendo fatto corretta applicazione del principio di diritto già richiamato al precedente paragrafo 1.2. delle presenti considerazioni in diritto. 3. AS AR. Il ricorrente - che aveva rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi al giudizio di responsabilità - è stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per il reato di detenzione ai fini di spaccio delle medesime sostanze (capi 2 e 5 della imputazione). 3.1. L'unico motivo di ricorso, identico nei contenuti giuridici a quello proposto dal ricorrente CO EN, è manifestamente infondato per le stesse ragioni espresse a proposito di quest'ultimo imputato, al paragrafo 1.1. delle presenti considerazioni in diritto. 4. PO ND. La ricorrente - che aveva rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi al giudizio di responsabilità - è stata condannata per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e per due reati in materia di armi (capi 1,6 e 7 della imputazione). 4.1. In ordine al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare l'assoluta genericità ed eccentricità rispetto alle altre deduzioni, avendo la ricorrente invocato, nonostante la condanna di primo grado, l'ammissione degli addebiti e la rinuncia ai motivi sulla responsabilità, una presunta mancata considerazione da parte della Corte di appello di non specificate cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 4.2. Quanto al secondo motivo, la ricorrente non ha motivo di dolersi della determinazione della pena al minimo edittale per il reato associativo contestatole, mentre la Corte territoriale, a fg. 29 della sentenza, ha motivato sulle ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche non potevano essere ritenute prevalenti sull'aggravante contestata con riferimento al reato più grave (art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90), avuto riguardo alla personalità della imputata ed al suo ruolo associativo. 6 La motivazione è congrua e rispettosa delle regole giuridiche già richiamate al paragrafo 2.1. delle presenti considerazioni in diritto, dovendosi ulteriormente rammentare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, De Filippi, Rv. 279181-01; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01). 5. AN AT. Il ricorrente - che aveva rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi al giudizio di responsabilità - è stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per il reato di detenzione ai fini di spaccio delle medesime sostanze (capi 2 e 5 della imputazione). 5.1. In ordine al primo motivo, con il quale si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen., contestata in relazione al reato associativo in materia di stupefacenti di cui al capo 2, se ne deve rilevare la genericità e, comunque, la manifesta infondatezza. 5.1.1. Le due sentenze di merito - con il cui costrutto, che qui si fonde stante l'omogeneità del giudizio di condanna dell'imputato, non vi è adeguato confronto - hanno affermato la sussistenza di una osmosi tra le due associazioni criminali operanti nel medesimo territorio campano, quella di stampo camorristico indicata come clan NE e quella dedita al settore degli stupefacenti, che della prima costituiva una articolazione separata volta a gestirne una delle attività illecite principali. Solo della seconda il ricorrente è stato ritenuto partecipe, essendo egli attivo nel settore illecito specifico (come dimostra anche la sua responsabilità per l'episodio di detenzione ai fini di spaccio di cospicua quantità di hashish descritto al capo 5). Che di questa osmosi il ricorrente fosse perfettamente consapevole, finalizzando la sua condotta all'arricchimento del clan criminale di tipo camorristico, è stato ricavato dai giudici di merito attraverso l'esame di una serie di conversazioni intercettate (meglio indicate ai fgg. 78 e seguenti della sentenza d primo grado), dimostrative dei personali rapporti di collaborazione illecita tra l'imputato ed il capo del clan di camorra NE LE, all'epoca detenuto ma che aveva a disposizione un telefonino per mantenere i contatti con l'esterno. La difesa pretenderebbe una rilettura di merito di tali conversazioni, inibita al giudizio di legittimità. E' noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del 7 contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez.6, n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01). Basti considerare, per convalidare gli assunti ricostruttivi della Corte territoriale e del primo giudice, che i dialoghi rivelatori delle cointeressenze illecite tra i protagonisti, finalizzate all'arricchimento della cosca di stampo mafioso, sono stati interpretati dai giudici di merito in sintonia con le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, De CO LE - del cui apporto il ricorso non fa alcuna menzione - che aveva indicato come il ricorrente "stava con IA e si occupava della piazza di spaccio di Cavalleggeri" (fg. 90 della sentenza del GUP). Una volta enucleato, con dovizia di argomentazioni che il ricorso trascura, il coefficiente soggettivo in capo al ricorrente e la padronanza dell'intero contesto mafioso di riferimento nel quale egli agiva curando nello specifico una "piazza di spaccio" in modo organizzato, i dubbi teorici adombrati in ricorso, a proposito dell'aggravante in parola, siccome riferita al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, sono destituiti di ogni fondamento. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale, l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifiche, in legge 12 luglio 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), è configurabile anche con riferimento al delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Fattispecie in cui la circostanza è stata ritenuta sussistente per essere stata garantita la presenza monopolistica dell'associazione dedita al narcotraffico nel territorio controllato da un sodalizio mafioso, nel contesto della strategia di estensione delle attività criminose di quest'ultimo). (Sez. 1, n. 45335 del 14/07/2023, Di Martino, Rv. 285719-02; Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269715-01). 5.1.2. Quanto all'uso del metodo mafioso, deve premettersi che, una volta riconosciuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen., sotto il profilo della finalità di agevolazione di un clan mafioso, le censure difensive perdono rilevanza, avuto riguardo al fatto che la Corte di appello ha inflitto per la circostanza aggravante nel suo complesso il minimo aumento di pena pari ad un terzo (fg. 27 della sentenza impugnata), sicché anche l'eventuale esclusione soltanto di una delle due direttrice dell'aggravante non potrebbe avere alcun effetto favorevole per il ricorrente. In ogni caso, il ricorrente sorvola sul passaggio della sentenza nel quale la Corte di merito ha sottolineato che dalle conversazioni intercettate emergeva come l'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, in osmosi con il clan camorristico, aveva intrapreso azioni contro sodalizi rivali per l'accaparramento delle piazze di spaccio, attraverso anche scontri fisici e rappresaglie, a tutto vantaggio della operatività delle due Pp- 8 organizzazioni criminali e a dimostrazione dell'utilizzo del metodo mafioso da parte della organizzazione della quale il ricorrente faceva parte (fg. 26 della sentenza impugnata). 5.2. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, a fg. 27 della sentenza impugnata, ha indicato le ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche non potevano essere ritenute prevalenti sull'aggravante contestata con riferimento al reato più grave (art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90), avuto riguardo alla personalità dell'imputato ed al suo ruolo associativo. La motivazione è congrua in relazione alle regole giuridiche richiamate ai paragrafi 2.1. e 4.2. delle presenti considerazioni in diritto, cui si rinvia. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/02/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori: Avv. Giuseppe CO, per AS AR, Avv. Antonio Abet e RI Bruno, per AN AT, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11329 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 25/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, emessa il 18 aprile 2024, preso atto della rinuncia da parte dei ricorrenti ai motivi di appello inerenti alla responsabilità per i reati loro contestati, ha diminuito le pene a costoro inflitte dal giudice di primo grado in relazione ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione a fini di spaccio delle medesime sostanze, violazioni in materia di armi e violenza privata come rispettivamente ascritti a ciascuno. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti. 3. CO EN. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, procedendo, per l'effetto, alla diminuzione della pena inflitta in primo grado prima di aumentarla per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen., così violando la previsione di tale ultima norma, secondo cui la diminuzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche deve essere successiva e non precedente all'aumento per l'aggravante in parola. La motivazione offerta sul punto sarebbe anche illogica e contraddittoria, avendo la Corte, da un lato, apprezzato la condotta processuale dell'imputato, dall'altro, neutralizzato gli effetti del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, in particolare per quanto relativo agli aumenti per continuazione, che la Corte non avrebbe adeguatamente giustificato. 4. TO CR. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche, omesso di operare una diminuzione della pena inflitta dal primo giudice nella misura massima di un terzo, senza fornire argomenti efficaci, avendo, da un lato, apprezzato la condotta processuale dell'imputato reputando le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva e, dall'altro, neutralizzato gli effetti del riconoscimento del beneficio. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, mancando una esaustiva motivazione sulle ragioni del discostamento dal minimo edittale. 2 5. AS AR. Con il primo ed unico motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 69 e 416-bis.
1. secondo comma, cod.pen. Il motivo è identico, nei suoi contenuti sostanziali, al primo motivo di ricorso del ricorrente CO EN. 6. PO ND. 6.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, non avendo la Corte considerato l'ammissione degli addebiti. 7. AN AT. 7.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen. con riferimento al reato associativo in materia di stupefacenti di cui al capo 2. La Corte di appello senza confrontarsi con le censure difensive, non avrebbe tenuto conto della circostanza di fatto secondo cui il ricorrente, che spacciava droga nel territorio di competenza dell'organizzazione camorristica NE - descritta al capo 1 e della quale non faceva parte — non avrebbe mai assecondato le richieste del capo clan detenuto, come emergerebbe dalle conversazioni intercettate e valorizzate nella sentenza di primo grado, alla quale quella impugnata fa rinvio. Inoltre, nel ricorso si dubita della possibilità astratta di applicazione dell'aggravante con riguardo ad un reato associativo come quello contestato al capo 2, che riguarda il settore degli stupefacenti;
nel caso specifico, peraltro, la motivazione sul punto mancherebbe del tutto, specialmente in relazione alla consapevolezza del singolo di agevolare con il suo comportamento un sodalizio di stampo mafioso del quale non era partecipe. Non risulterebbe integrata, pertanto, la circostanza aggravante dell'aver finalizzato la condotta a favorire il clan camorristico NE. Quanto all'uso del metodo mafioso, la Corte non avrebbe offerto una motivazione specificamente rivolta a mettere in evidenza l'utilizzo di tale metodologia con riguardo alla cura degli interessi dell'associazione dedita agli stupefacenti, da non confondere con quelli dell'organizzazione di tipo mafioso, non automaticamente applicabili in quanto di quest'ultima il ricorrente non era parte. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante, in assenza di specifici argomenti. 3 fr7 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi in parte generici e, in parte, manifestamente infondati. 1. CO EN. Il ricorrente - che aveva rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi al giudizio di responsabilità - è stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché per i reati in materia di armi e per quello di violenza privata (capi 1,2,6,7 e 9 della imputazione). 1.1. In ordine al primo motivo, deve richiamarsi il principio di diritto, autorevolmente formulato e qui condiviso, secondo cui, le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse. (Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui all'art. 625 cod. pen.) (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096-01; Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Stanek, Rv. 286212-01). Nel caso in esame, la Corte di appello, come risulta ai fgg. 18, 31 e 32 della sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha adottato una motivazione conforme a tale principio di diritto, avendo proceduto, in primo luogo, al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, concludendo nel senso della equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'unica circostanza aggravante bilanciabile (quella di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90), determinando la pena base in quella minima edittale di anni dieci di reclusione per il più grave reato di cui al medesimo art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90 contestato al ricorrente al capo 2. Successivamente - e, dunque, applicando la pena per il reato aggravato dalla circostanza cosiddetta "privilegiata" o a "blindatura forte" di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen., senza tenere conto né delle attenuanti né delle aggravanti diverse e prima ritenute equivalenti - ha provveduto ad aumentare la pena base per effetto di tale aggravante privilegiata di anni tre e mesi quattro di reclusione, che rappresenta il minimo, pari ad un terzo, previsto dallo stesso art. 416-bis.
1. primo comma, cod.pen. 1.2. Il secondo motivo è generico, in quanto il ricorrente - che non ha ragione di dolersi della determinazione della pena base per il reato più grave, essendo stata fissata al minimo edittale, così come si è precisato a proposito del primo motivo di ricorso - non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte di appello in relazione agli aumenti di pena in continuazione per i reati satellite. 4 Essi sono stati determinati - peraltro in misura contenuta, con una parziale riduzione rispetto al primo grado per i delitti di cui ai capi 6 e 7 e con una differenziazione quantitativa tra i reati che fa comprendere come la Corte abbia esaminato con scrupolo la questione — tenendo conto della gravità degli addebiti e del ruolo del ricorrente nella associazione camorristica descritta al capo 1 e nell'episodio di cui al capo 9, così richiamando due dei parametri previsti dall'art. 133 cod.pen., circostanza che rende congrua ed immune da censure la motivazione adottata. Deve ricordarsi che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Inoltre, in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800-01). 2. TO CR. Il ricorrente - che aveva rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi al giudizio di responsabilità - è stato condannato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo 3 della imputazione. 2.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, ha operato una riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. E' incongruo il riferimento del ricorrente alla recidiva, mai contestata. Tale riduzione, come è stato precisato a fg. 21 della sentenza impugnata, non è stata determinata nella misura massima di un terzo in ragione della pericolosità sociale e capacità delinquenziale del ricorrente, soggetto già sottoposto a misura di prevenzione e attinto da numerosi precedenti penali. La motivazione è esente da ogni censura in quanto rispettosa del pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la 5 fr concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv. 204768-01). 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivato il discostamento dal minimo edittale della sanzione in ragione, oltre che di quanto rilevato a proposito della personalità del ricorrente, anche per la notevole quantità di stupefacente da questi detenuto ai fini di spaccio e pari a cinque chilogrammi di hashish. Anche su tale punto la motivazione sfugge alla critiche, avendo fatto corretta applicazione del principio di diritto già richiamato al precedente paragrafo 1.2. delle presenti considerazioni in diritto. 3. AS AR. Il ricorrente - che aveva rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi al giudizio di responsabilità - è stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per il reato di detenzione ai fini di spaccio delle medesime sostanze (capi 2 e 5 della imputazione). 3.1. L'unico motivo di ricorso, identico nei contenuti giuridici a quello proposto dal ricorrente CO EN, è manifestamente infondato per le stesse ragioni espresse a proposito di quest'ultimo imputato, al paragrafo 1.1. delle presenti considerazioni in diritto. 4. PO ND. La ricorrente - che aveva rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi al giudizio di responsabilità - è stata condannata per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e per due reati in materia di armi (capi 1,6 e 7 della imputazione). 4.1. In ordine al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare l'assoluta genericità ed eccentricità rispetto alle altre deduzioni, avendo la ricorrente invocato, nonostante la condanna di primo grado, l'ammissione degli addebiti e la rinuncia ai motivi sulla responsabilità, una presunta mancata considerazione da parte della Corte di appello di non specificate cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 4.2. Quanto al secondo motivo, la ricorrente non ha motivo di dolersi della determinazione della pena al minimo edittale per il reato associativo contestatole, mentre la Corte territoriale, a fg. 29 della sentenza, ha motivato sulle ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche non potevano essere ritenute prevalenti sull'aggravante contestata con riferimento al reato più grave (art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90), avuto riguardo alla personalità della imputata ed al suo ruolo associativo. 6 La motivazione è congrua e rispettosa delle regole giuridiche già richiamate al paragrafo 2.1. delle presenti considerazioni in diritto, dovendosi ulteriormente rammentare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, De Filippi, Rv. 279181-01; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01). 5. AN AT. Il ricorrente - che aveva rinunciato a coltivare i motivi di appello relativi al giudizio di responsabilità - è stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per il reato di detenzione ai fini di spaccio delle medesime sostanze (capi 2 e 5 della imputazione). 5.1. In ordine al primo motivo, con il quale si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen., contestata in relazione al reato associativo in materia di stupefacenti di cui al capo 2, se ne deve rilevare la genericità e, comunque, la manifesta infondatezza. 5.1.1. Le due sentenze di merito - con il cui costrutto, che qui si fonde stante l'omogeneità del giudizio di condanna dell'imputato, non vi è adeguato confronto - hanno affermato la sussistenza di una osmosi tra le due associazioni criminali operanti nel medesimo territorio campano, quella di stampo camorristico indicata come clan NE e quella dedita al settore degli stupefacenti, che della prima costituiva una articolazione separata volta a gestirne una delle attività illecite principali. Solo della seconda il ricorrente è stato ritenuto partecipe, essendo egli attivo nel settore illecito specifico (come dimostra anche la sua responsabilità per l'episodio di detenzione ai fini di spaccio di cospicua quantità di hashish descritto al capo 5). Che di questa osmosi il ricorrente fosse perfettamente consapevole, finalizzando la sua condotta all'arricchimento del clan criminale di tipo camorristico, è stato ricavato dai giudici di merito attraverso l'esame di una serie di conversazioni intercettate (meglio indicate ai fgg. 78 e seguenti della sentenza d primo grado), dimostrative dei personali rapporti di collaborazione illecita tra l'imputato ed il capo del clan di camorra NE LE, all'epoca detenuto ma che aveva a disposizione un telefonino per mantenere i contatti con l'esterno. La difesa pretenderebbe una rilettura di merito di tali conversazioni, inibita al giudizio di legittimità. E' noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del 7 contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez.6, n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01). Basti considerare, per convalidare gli assunti ricostruttivi della Corte territoriale e del primo giudice, che i dialoghi rivelatori delle cointeressenze illecite tra i protagonisti, finalizzate all'arricchimento della cosca di stampo mafioso, sono stati interpretati dai giudici di merito in sintonia con le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, De CO LE - del cui apporto il ricorso non fa alcuna menzione - che aveva indicato come il ricorrente "stava con IA e si occupava della piazza di spaccio di Cavalleggeri" (fg. 90 della sentenza del GUP). Una volta enucleato, con dovizia di argomentazioni che il ricorso trascura, il coefficiente soggettivo in capo al ricorrente e la padronanza dell'intero contesto mafioso di riferimento nel quale egli agiva curando nello specifico una "piazza di spaccio" in modo organizzato, i dubbi teorici adombrati in ricorso, a proposito dell'aggravante in parola, siccome riferita al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, sono destituiti di ogni fondamento. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale, l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifiche, in legge 12 luglio 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), è configurabile anche con riferimento al delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Fattispecie in cui la circostanza è stata ritenuta sussistente per essere stata garantita la presenza monopolistica dell'associazione dedita al narcotraffico nel territorio controllato da un sodalizio mafioso, nel contesto della strategia di estensione delle attività criminose di quest'ultimo). (Sez. 1, n. 45335 del 14/07/2023, Di Martino, Rv. 285719-02; Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269715-01). 5.1.2. Quanto all'uso del metodo mafioso, deve premettersi che, una volta riconosciuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod.pen., sotto il profilo della finalità di agevolazione di un clan mafioso, le censure difensive perdono rilevanza, avuto riguardo al fatto che la Corte di appello ha inflitto per la circostanza aggravante nel suo complesso il minimo aumento di pena pari ad un terzo (fg. 27 della sentenza impugnata), sicché anche l'eventuale esclusione soltanto di una delle due direttrice dell'aggravante non potrebbe avere alcun effetto favorevole per il ricorrente. In ogni caso, il ricorrente sorvola sul passaggio della sentenza nel quale la Corte di merito ha sottolineato che dalle conversazioni intercettate emergeva come l'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, in osmosi con il clan camorristico, aveva intrapreso azioni contro sodalizi rivali per l'accaparramento delle piazze di spaccio, attraverso anche scontri fisici e rappresaglie, a tutto vantaggio della operatività delle due Pp- 8 organizzazioni criminali e a dimostrazione dell'utilizzo del metodo mafioso da parte della organizzazione della quale il ricorrente faceva parte (fg. 26 della sentenza impugnata). 5.2. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, a fg. 27 della sentenza impugnata, ha indicato le ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche non potevano essere ritenute prevalenti sull'aggravante contestata con riferimento al reato più grave (art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90), avuto riguardo alla personalità dell'imputato ed al suo ruolo associativo. La motivazione è congrua in relazione alle regole giuridiche richiamate ai paragrafi 2.1. e 4.2. delle presenti considerazioni in diritto, cui si rinvia. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/02/2026.