Sentenza 18 dicembre 2014
Massime • 1
L'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione. (Fattispecie relativa a correzione di errore riguardante il trattamento sanzionatorio, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avente ad oggetto il profilo della responsabilità penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2014, n. 13006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13006 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 18/12/2014
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 3627
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 45304/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ MA, nato l'[...];
UZ RI, nato il [...];
AZ AE, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13 novembre 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andronio Alessandro M.;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di UZ e per il rigetto dei ricorsi di AZ MA e AZ AE;
udito il difensore, avv. Oropallo Domenico.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 13 novembre 2012, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato UZ RI contro la sentenza del Tribunale di Roma del 17 gennaio 2011 e ha confermato detta sentenza nei confronti degli imputati AZ AE e AZ MA. Per quanto qui rileva, gli imputati odierni ricorrenti erano stati condannati per reati di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per avere, in concorso tra loro e con altri soggetti ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, acquistato, detenuto e venduto diversi quantitativi di cocaina. 2. - Avverso la sentenza gli imputati AZ AE e AZ MA hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, il travisamento dei fatti, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice. Non si sarebbe considerato, in primo luogo, che, quanto al capo A dell'imputazione - relativo all'acquisto di un rilevante quantitativo di cocaina in concorso con tale GR, agente di polizia giudicato separatamente - la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di condanna nei confronti dello stesso GR, sul sostanziale rilievo che le intercettazioni delle conversazioni tra gli imputati avevano un contenuto criptico, in quanto riferite a "grappa" e non direttamente a stupefacenti. Quanto al capo C dell'imputazione, contestato a AZ AE e a tale IE e relativo alla vendita di cocaina dal primo al secondo, che a sua volta la spacciava, il Tribunale di Roma aveva assolto lo stesso IE per non avere commesso il fatto, sul rilievo che non erano emersi elementi da cui desumere che egli avesse acquistato lo stupefacente per cederlo a terzi anziché per farne uso personale. Vi sarebbe, inoltre, nella sentenza impugnata, il riferimento ad un fatto mai accaduto e, cioè, il sequestro della sostanza stupefacente allo stesso IE. Nè la Corte d'appello avrebbe motivato circa la ragione per cui la sostanza stupefacente di cui al capo C dell'imputazione, pur non essendone stato precisato il quantitativo e non essendo mai stata sequestrata, sia stata giudicata come destinata ad uso personale per IE e, invece, "di ingente quantità" per AZ AE. Più in generale, mancherebbe un completo esame dei risultati delle intercettazioni telefoniche, anche con riferimento alla concreta riferibilità delle conversazioni captate agli imputati, a fronte di sim che non erano a loro intestate. Nè vi sarebbero state perquisizioni nell'abitazione di AZ AE. La difesa richiama poi, a titolo di esempio, una conversazione tra AZ AE e IE, per sostenere l'arbitrarietà dell'interpretazione datane dalla Corte d'appello. Mancherebbe, inoltre, un'adeguata motivazione circa il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravita di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, perché non si sarebbe considerato che
NI era stato assolto per la riconosciuta destinazione ad uso personale della sostanza acquistata, pari a circa 50 g. 3. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di UZ, premettendo che, dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'appello, all'imputato era stata notificata (in data 16 febbraio 2012) ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado con la quale erano state applicate l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Il 6 marzo 2012 vi era stata emissione dell'ordine di esecuzione della sentenza del Tribunale, sul presupposto della sua definitività. La difesa riferisce di avere rivolto istanza di sospensione dell'esecuzione al giudice dell'esecuzione in pendenza dell'appello proposto dagli imputati in concorso, a lui ritenuto estensibile ai sensi dell'art. 587 c.p.p., nonché istanza di restituzione nel termine per proporre appello. Riferisce altresì di avere proposto appello avverso la sentenza di primo grado, sull'assunto che la notifica dell'ordinanza di correzione materiale avrebbe riaperto i termini dell'impugnazione. Sostiene la difesa che, all'udienza del 13 novembre 2012 di fronte alla Corte d'appello, erano stati trattati solo gli appelli proposti dai coimputati MA e AZ AE, essendo stata disposto la traduzione e la partecipazione dell'imputato UC al solo fine della possibile estensione degli esiti favorevoli di detti appelli ai sensi dell'art. 587 c.p.p.. 3.1. - Fatta tale premessa, la difesa del ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 602 c.p.p., art. 523 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). Si lamenta, in particolare, che la relazione introduttiva di fronte alla Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione la posizione di UC e che la difesa sarebbe stata autorizzata ad intervenire solo sull'eventuale estensione degli effetti degli appelli dei coimputati alla sua posizione, ma non con riferimento agli specifici motivi d'appello di quest'ultimo.
3.2. - In secondo luogo, si lamentano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla questione di diritto se la notificazione dell'ordinanza di correzione della sentenza avesse inciso sulla decorrenza del termine ad impugnare.
4. - La cancelleria della Corte di cassazione, in vista dell'udienza di discussione del procedimento, ha richiesto alla Corte d'appello di Roma gli atti del dibattimento di primo grado, in quanto non inclusi nel fascicolo inviato alla stessa Corte di cassazione. A tale richiesta la cancelleria della Corte d'appello ha risposto di non essere in grado di fornire gli atti richiesti, nonostante le ricerche effettuate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. - I ricorsi sono inammissibili.
Deve preliminarmente osservarsi che la mancanza degli atti del giudizio di primo grado, non pervenuti a questa Corte perché evidentemente smarriti presso le cancellerie dei giudici di merito, non assume in questa sede alcuna rilevanza. Infatti, i motivi di ricorso per cassazione non richiamano in modo specifico e puntuale nessuno di tali atti;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità richiesto dai ricorrenti può comunque essere pienamente esercitato anche in mancanza di essi.
6. - Il ricorso proposto nell'interesse degli imputati AZ MA e AZ AE e inammissibile, perché sostanzialmente diretto a censurare valutazioni di merito relative alla prova;
valutazioni che risultano, del resto, pienamente logiche e coerenti. E ciò a prescindere dalla genericità di gran parte delle doglianze proposte, nella cui formulazione non si è tenuto conto, neanche a fini di critica, dei passaggi logico - argomentativi della sentenza impugnata.
6.1. - Con un primo profilo di censura, si lamenta che non si sarebbe considerato, quanto al capo A dell'imputazione - relativo all'acquisto di un rilevante quantitativo di cocaina in concorso con tale GR, agente di polizia giudicato separatamente - che la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di condanna nei confronti dello stesso LL, sul sostanziale rilievo che le intercettazioni delle conversazioni tra gli imputati avevano un contenuto criptico, in quanto riferite a "grappa" e non direttamente a stupefacenti.
Si tratta di rilievi formulati in modo non specifico, perché riferiti alla posizione del coimputato LL e solo ad alcune delle intercettazioni telefoniche su cui si è basato l'accertamento della responsabilità penale a carico dei AZ. Nel ricorso si omette, del resto, di svolgere una puntuale critica della motivazione della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia, in modo logico e coerente, che: a) vi sono state intercettazioni relative alle trattative intercorse fra i tre imputati odierni ricorrenti e il venditore dello stupefacente, tale MI;
b) le trattative non hanno avuto esito immediato, ma sono sfociate in un successivo appuntamento per la consegna dello stupefacente;
c) gli imputati odierni ricorrenti hanno parlato fra loro del denaro che era necessario portare per il pagamento;
d) vi sono ulteriori conversazioni intercettate dalle quali risulta che gli imputati odierni ricorrenti si erano accordati con l'acquirente finale NI e che avevano fissato un appuntamento per consegnargli lo stupefacente;
e) AZ AE si era presentato all'appuntamento subito dopo la polizia giudiziaria, che aveva assistito al suo arrivo a casa di NI e alla sua successiva uscita, ed aveva poi sequestrato nelle mani di NI 50 g di cocaina.
6.2. - Analoghe considerazioni valgono per il rilievo mosso alla motivazione della sentenza impugnata circa il capo C dell'imputazione, contestato a AZ AE e a tale IE e relativo alla vendita di cocaina dal primo al secondo, che a sua volta la spacciava. La difesa afferma, in particolare, che il Tribunale di Roma aveva assolto lo stesso IE per non avere commesso il fatto, sul rilievo che non erano emersi elementi da cui desumere che egli avesse acquistato lo stupefacente per cederlo a terzi e non per farne uso personale. Ma dalla stessa prospettazione dei ricorrenti emerge che le ragioni della assoluzione di IE ineriscono esclusivamente alla sua posizione di detentore dello stupefacente a fini di consumo personale e che non possono essere poste a sostegno dell'invocata assoluzione di AZ AE. Quest'ultimo, infatti, aveva venduto lo stupefacente;
condotta rispetto alla quale non può configurarsi neanche in astratto l'uso personale, essendo la vendita sanzionata penalmente indipendentemente dai quantitativi venduti. Nessun rilievo assume, dunque, la questione - parimenti prospettata dalla difesa - relativa alla motivazione della sentenza circa il sequestro dello stupefacente nelle mani di IE. Del tutto generiche, risultano infine, le considerazioni difensive circa la riferibilità delle conversazioni captate agli imputati, circa il contenuto di tali conversazioni e circa la mancanza di perquisizioni nelle loro abitazioni. Anche in relazione a questi aspetti, mancano nel ricorso specifici rilievi critici alla motivazione della sentenza impugnata, nella quale, peraltro, si da analiticamente conto della mole dei convergenti elementi di prova a carico e si illustrano puntualmente le ragioni per le quali le conversazioni intercettate contengono inequivoci riferimenti allo spaccio di cocaina (ultime 2 pagine della sentenza impugnata). 6.3. - Parimenti generiche sono, infine, le considerazioni difensive circa l'inadeguatezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravita di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La difesa richiama nuovamente sul punto il fatto che l'acquirente NI era stato assolto per la riconosciuta destinazione a uso personale della sostanza acquistata, pari a circa 50 g, ma trascura di contestare le conformi affermazioni dei giudici di primo e secondo grado circa la non esiguità dei quantitativi (uno dei quali di almeno 50 g) e la pluralità delle cessioni, che escludono la configurabilità dell'ipotesi lieve. 7. - Anche il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato UZ è inammissibile. Esso è infatti basato su due assunti manifestamente infondati: a) che l'adozione di un'ordinanza di correzione d'errore materiale riferita al solo trattamento sanzionatorio rimetta in termini l'imputato ai fini della proposizione dell'appello in punto di responsabilità penale contro la sentenza a cui tale correzione si riferisce;
b) che il giudice abbia un obbligo di motivazione circa l'interpretazione del diritto, con particolare riferimento, nel caso di specie, alle ragioni per le quali ha ritenuto che l'adozione di un'ordinanza di correzione d'errore materiale contenuta in una sentenza di primo grado non faccia nuovamente decorrere il termine per la proposizione dell'appello.
7.1. - Quanto al primo di tali assunti, è sufficiente qui rilevare che nessuna disposizione del codice di rito prevede in via generale che l'emanazione di un'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto della sentenza di primo grado faccia nuovamente decorrere, a favore dell'imputato, il termine per l'impugnazione di tale sentenza. Non vi è dubbio che, nel caso in cui una delle parti si ritenga lesa dal provvedimento di correzione adottato ex art. 130, con le forme di cui all'art. 127 c.p.p., questa possa impugnare il provvedimento di correzione con ricorso per cassazione, ai sensi del comma 7 del richiamato art. 127, limitatamente alla correzione disposta. Ma nel caso di specie - come precisa lo stesso ricorrente - la correzione aveva per oggetto il trattamento sanzionatorio, mentre l'appello aveva per oggetto il profilo della responsabilità penale, del tutto estraneo alla correzione stessa.
7.2. - Quanto al secondo tali assunti, relativo alla pretesa necessità per il giudice di fornire una motivazione circa l'interpretazione del diritto, deve ribadirsi che l'onere motivazionale del giudice di merito riguarda la sola valutazione del fatto, come anche si desume dal diverso regime dei motivi di ricorso per cassazione previsto dall'art. 606 c.p.p.. In particolare, la sola lett. e), riferita alla valutazione del fatto, prevede la necessità di una motivazione che non sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, mentre le lettere b) e c) richiedono semplicemente che la legge penale e processuale non sia violata o erroneamente applicata, senza richiedere alcuna motivazione a sostegno della sua corretta interpretazione. L'interpretazione del diritto rilevante ai fini della decisione può, in conclusione, essere anche svolta per implicito, alla sola condizione che l'esito applicativo finale sia corretto (sez. 3^, 27 maggio 2014, n. 40234, rv. 260420; sez. 3^, 3 ottobre 2013, n. 45606, rv. 257449). Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte d'appello, senza specificamente trattare il relativo profilo di diritto, è sostanzialmente pervenuta alla conclusione - comunque corretta - che l'emanazione di un'ordinanza di correzione di errore materiale non abbia efficacia sospensiva dei termini per proporre appello avverso la sentenza alla quale detta correzione si riferisce. 8. - I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2015