Sentenza 3 maggio 2017
Massime • 1
Nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata presentata dall'indagato detenuto in busta chiusa all'amministrazione penitenziaria, i termini per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e per la decisione decorrono non già dalla data di presentazione dell'istanza - come nel caso in cui essa sia ricevuta dal direttore del carcere ex art. 123 cod. proc. pen. - ma da quella successiva dell'effettiva ricezione dell'atto da parte della cancelleria del giudice del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2017, n. 31460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31460 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2017 |
Testo completo
31460-17 Depositata in Cancelleria Roma, 1 23 6IU. 2017 REPUBBLICA ITALIANA M E In nome del Popolo Italiano R P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T R O QUINTA SEZIONE PENALE C Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/05/2017 Paolo Antonio Bruno - Presidente - Sent. n. sez. 595/2017 Sergio Gorjan Paolo Micheli REGISTRO GENERALE N.10538/2017 Irene Scordamaglia Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA ES NO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 19/01/2017 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
udito il difensore, Avv. Ettore Censano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Di TT TO OR ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 19/01/2017 con la quale il Tribunale del riesame di Bologna rigettava l'istanza di riesame proposta nei confronti dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Rimini, emessa il 14/12/2016, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di furto in abitazione pluriaggravato, per essersi introdotto, in concorso con IE SA, dapprima nell'abitazione di Verwaaijen Christina Cornelia, impossessandosi di una borsa contenente una somma di denaro e le chiavi della gioielleria Splendido, poi nella Se predetta gioielleria, sottraendo monili in oro per un valore di circa € 150.000,00, ed infine per essersi impossessati dell'autovettura Fiat Panda di UZ Giovannina. Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.: espone di aver presentato istanza di riesame presso l'ufficio matricolare della Casa circondariale ove è ristretto il 31/12/2016, ma che la richiesta, anziché essere trasmessa tempestivamente, veniva inoltrata al Tribunale del riesame a mezzo posta, pervenendo solo il 11/01/2017; sicchè dovevano ritenersi decorsi i termini perentori di cui all'art. 309 cod. proc. pen.; lamenta invece che l'ordinanza impugnata abbia rigettato la richiesta di inefficacia della misura, sul rilievo che l'atto era stato presentato in "busta chiusa", sicchè non era riconoscibile come richiesta di riesame, mentre il personale di polizia penitenziaria sapeva che la busta conteneva un'impugnazione, essendo stato utilizzato il modello I P1, e, comunque, avrebbe dovuto comunicare al detenuto che la presentazione di un'impugnazione tramite modello I P1 non era possibile in busta chiusa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L'art. 123 cod. proc. pen. prevede: "L'imputato detenuto (...) ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria". Ne consegue che, nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata presentata dall'indagato al direttore del carcere nel quale si trovi detenuto, i termini per la trasmissione degli atti al Tribunale e per la decisione decorrono dalla data della presentazione e non già da quella successiva dell'effettiva ricezione dell'atto da parte della cancelleria del giudice del riesame (Sez. 6, n. 34430 del 15/07/2010, Albanese, Rv. 248243). Tuttavia, occorre precisare che l'effetto di immediata comunicazione all'A.G. competente è collegato alla presentazione di un "atto ricevuto dal direttore", e perciò iscritto in apposito registro, e non può essere riconosciuto anche agli atti che, pur avendo contenuto di impugnazione, sono consegnati in busta chiusa, poiché, per volontà del detenuto, il loro contenuto non rientra nella sfera di conoscenza del direttore dell'istituto (o del personale delegato), e possono essere trasmessi con le modalità ordinarie;
la differenza, in tal caso, risiede nel differimento dell'effetto di comunicazione all'A.G., che non è immediato, ovvero 2 SR coincidente con la presentazione, bensì differito al momento dell'effettiva ricezione. Del resto, a proposito della sottoscrizione dell'atto di impugnazione, va ribadito che, per le dichiarazioni di impugnazione presentate da persone detenute, il requisito della autenticazione, prescritto a pena di inammissibilità dal combinato disposto degli artt. 583 e 591 cod. proc. pen., può ritenersi soddisfatto solo quando esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore dell'istituto, il quale, per il fatto stesso di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto a lui noto, dal quale quelle dichiarazioni provengono. Al contrario non soddisfa tale requisito l'atto consegnato dal detenuto in busta chiusa, in quanto l'amministrazione penitenziaria che è tenuta ad inoltrarlo così come le viene consegnato, può solo garantire la provenienza della busta, ma non di quanto in essa contenuto (Sez. 1, n. 150 del 13/01/1994, Sollo, Rv. 196644; Sez. I, 13 gennaio 1994, n. 151, Meles, non massimata). Allorquando l'istanza di riesame venga, dunque, consegnata dal detenuto in busta chiusa, l'amministrazione penitenziaria, che è tenuta ad inoltrarla così come le viene consegnata, può solo garantire la provenienza della busta, ma non di quanto in essa contenuto, sicchè il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, comma quinto, stesso codice decorre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, e non già dal giorno della sua presentazione o proposizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del presidente del tribunale, l'adempimento dell'obbligo di immediato avviso prima della ricezione della richiesta (Sez. U, n. 10 del 22/03/2000, Solfrizzi, Rv. 215827).
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 03/05/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Paolo Antonio Bruno Giuseppe Riccard