Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
Nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata presentata dall'indagato al direttore del carcere nel quale si trovi detenuto, i termini per la trasmissione degli atti al Tribunale e per la decisione decorrono dalla data della presentazione e non già da quella successiva dell'effettiva ricezione dell'atto da parte della cancelleria del giudice del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2010, n. 34430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34430 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
M
34430 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 15/07/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
- Consigliere - N. 1262 Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - Dott. GIORGIO COLLA REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 17427/2010 Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AL IE N. IL 08/12/1961
avverso l'ordinanza n. 1668/2009 TRIB. LIBERTA' di FIRENZE, del 05/01/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Man hatall the ha clast l'emmillamente con rinvio. sent an Elvie Belmonte, The he chists l'annullamentol'annullamento senza rinuto, e dell'ordinanza custodible, con la dichiarazione d хагалаж еinefficacia del misure e le scarcerazione dall'importat -
Lus atia Udit i difensor Avv.;
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data 16-11-2009,
con la quale il GIP dello stesso Tribunale ha disposto nei confronti di ES RO la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex art. 73 d.p.r. 309\1990 di cui ai capi d'imputazione B19), B20) e B21).
Ricorre l'ES, mediante il suo difensore, riproponendo in primo luogo l'eccezione di inefficacia della misura cautelare, per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 309 commi 5 e 10 c.p.p.
Nel richiamare i principi enunciati dalle Sezioni Unite della
Cassazione nella sentenza Audino dell'11-3-2000 n. 11, secondo cui, nell'ipotesi prevista dall'art. 123 c.p.p., non è possibile scindere il momento di presentazione dell'istanza di riesame da quello dell'immediato decorso del termine di cui all'art. 309 comma
5 c.p.p., il ricorrente fa presente che, nella specie, il Presidente del
Tribunale del Riesame di Firenze ha richiesto gli atti all'autorità procedente oltre il termine di giorni cinque dal deposito dell'istanza di riesame presso l'ufficio matricola del carcere di Lecce (avvenuto
1'11-12-2009), e che la decisione su tale istanza è stata adottata solo il 5-1-2010.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di norme procedurali e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Con un terzo motivo viene dedotta la mancanza di motivazione in ordine alle censure mosse con l'istanza di riesame riguardo alla sussistenza della fattispecie circostanziale richiamata a pag. 5 e 6.
Con un ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione di Linahitrolegge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in Live stro
1 ordine alla ritenuta necessità di applicazione della misura custodiale.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato.
Dall'esame degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato, si evince che l'ES ha presentato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in data 11-12-
2009, presso l'Ufficio Matricola del Carcere di Lecce, ove si trovava ristretto. Tale istanza è pervenuta al Tribunale di Firenze solo il 24-12-2009. Nella stessa data è stata richiesta all'autorità
procedente la trasmissione degli atti, e la decisione sulla istanza di riesame è stata resa all'esito dell'udienza camerale del 5-1-2010.
Ciò posto, si osserva che, nella specie, non sono stati rispettati i termini prescritti dall'art. 309 commi 5 e 10 c.p.p. per la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame e per la decisione della richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva;
termini che, in caso di istanza di riesame presentata da persona detenuta al direttore del carcere, a norma dell'art. 123 c.p.p., decorrono dalla stessa data di presentazione, e non già da quella di effettiva ricezione della richiesta da parte della
Cancelleria del giudice del riesame.
Non può accedersi, invero, alla tesi sostenuta dal Tribunale, secondo cui, in relazione all'art. 123 c.p.p., la valenza del deposito dell'istanza di riesame presso l'ufficio matricola del carcere atterrebbe alla decorrenza del termine per la presentazione di detta istanza e non anche alla decorrenza del termine di cui all'art. 309
comma 5 c.p.p. Tale interpretazione si pone in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi di presentazione dell'istanza di riesame, a norma dell'art. 123 c.p.p., da parte di imputato detenuto, non è possibile scindere il momento della presentazione da quello dell'immediato
2 decorso del termine di cui all'art. 309 comma 5 c.p.p.; e ciò non solo per la ragione che all'interessato è preclusa la possibilità di attivare il mezzo processuale più rapido col recarsi a presentare la richiesta nella cancelleria del tribunale del riesame, ma anche perchè lo stesso articolo equipara espressamente la presentazione al direttore del carcere alla ricezione da parte dell'autorità competente, attribuendo immediata efficacia all'atto come se fosse direttamente ricevuto dalla autorità giudiziaria destinataria (Cass. Sez. Un. 22-3-
2000 n. 10 e 11).
Per le esposte considerazioni, s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, e va dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 309 comma 10 c.p.p., della misura cautelare applicata in data 16-11-2009 dal GIP del Tribunale di Firenze nei confronti dell'ES, del quale va ordinata l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara
l'inefficacia della misura cautelare applicata dal GIP del Tribunale di Firenze con ordinanza in data 16 novembre 2009 nei confronti di
ES RO, del quale ordina l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626
c.p.p.
Così deciso in Roma il 15-7-2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Livarnefor Ofamen
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 SET. 2010 oggi
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