Sentenza 26 ottobre 1995
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 cod. pen. nella parte in cui non escludono la pena dell'ergastolo in presenza del vizio parziale di mente - Spetta infatti al potere discrezionale del legislatore ordinario stabilire quali reati debbano essere puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma quarto cod. pen. nella parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi primo e terzo, in caso di concorso tra la circostanza prevista dall'art. 89 cod. pen. (vizio parziale di mente) ed una o più circostanze aggravanti. Spetta infatti al potere discrezionale del legislatore ordinario stabilire quale attenuazione di pena riservare a chi sia stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Il fatto che il legislatore abbia previsto il giudizio di comparazione anche rispetto alla menzionata attenuante, non viola i precetti costituzionali fissati negli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione ; peraltro, la detta disciplina da un lato consente un trattamento sanzionatorio più severo nel caso che il giudice di merito ritenga la prevalenza delle circostanze aggravanti, dall'altro consente un trattamento sanzionatorio più mite nel caso in cui il detto giudice ritenga la prevalenza della circostanza attenuante in esame.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/1995, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1995 |
Testo completo
6 E VARIE-DCV
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
5 UFFICIO COPIE
5 Richiesta copia studio dal Sig. V.C. per digital 0.90 REPUBBLICA ITALIANA 031011,2000 Udienza pubblica del 16.10.1995 IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 1265 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Pasquale La Cava Presidente
Giovanni Macrì LIRE 10000 Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
CANCELLERIA
Santo Belfiore N.20735 95 2.
Severo Chieffi 3. »
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Anna Mabellini H519851 UFFICIO COPIE 4. »
->>
Richiesta studiu Sole zah ha pronunciato la seguente aft sie. 8000 SENTENZA per dirai L 9 GEN 1996 Radicettisul ricorso proposto da Sergio, nato IL CANCELLIERE
Cellere, il 30 settembre 1960, difeso di fiducia dall'Avv. Oreste Flamminii Minuto del Foro di Roma;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFIC
Richiest
Rosillate per air
26 GEN 1996 emessa il 19 aprile 1995 dalla IL CANCELLIERE avverso la sentenza
Corte di Assise di Appello di Roma;
EVA 120
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere BG470771
A. Spinosi Roma Mod. 82
CORTE S
Dr. Santo Belfiore
Udito, per la parte civile, l'avv.
SHOR
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Dr. Antonio Albano Generale
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
e Avv. Oreste Flaminil Minuti, che ha Udit difensor chiesto l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Alle ore 22,50 del giorno 5 febbraio 1993,
personale della Questura di Roma, Centro
Interregionale di Polizia Scientifica, interveniva in Via Costanzo Casana, n. 106, scala B, int. 35,
presso l'abitazione di Di AZ Emilia, per eseguire i rilievi tecnici relativi al decesso della medesima. L'appartamento appariva in ordine in tutti gli ambienti, fatta eccezione per la camera da letto matrimoniale, che presentava una notevole confusione per via degli oggetti di vario genere sparsi dappertutto. I l cadavere giaceva supino sul pavimento ed aveva avvolto attorno al collo, in tre giri, un cavo elettrico tripolare, ricoperto da guaina di gomma.
Le indagini, sviluppate dapprima in varie direzioni, si indirizzavano ben presto sulla persona di CE SE, che abitava insieme alla vittima dai primi di gennaio di quell'anno.
Sulla base degli elementi raccolti veniva emessa nei suoi confronti, in data 22.2.1993, ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato dal nesso teleologico in persona di Di AZ Emilia e di rapina avente ad :
oggetto gioielli, denaro, pellicce, sostanze rom f l e B stupefacenti ed un'autovettura in danno della stessa. In seguito alle contestazioni formulategli, il
CE ammetteva sostanzialmente le proprie responsabilità. Al termine delle indagini preliminari, nel corso delle quali veniva espletata una perizia psichiatrica sull'imputato, 10 stesso veniva rinviato a giudizio davanti alla Corte di Assise di
Roma, per rispondere dei delitti ascrittigli.
Con sentenza in data 18 maggio 1994, la Corte di
Assise di Roma dichiarava CE SE
responsabile dei reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, riconosciutegli la diminuente di cui all'art. 95 in relazione all'art. 89 C. P. @ le attenuanti generiche, ritenute
equivalenti alle contestate aggravanti, 10
condannava alla pena di ventidue anni di reclusione e di £. 400.000 di multa, oltre alle pene accessorie.
Avverso tale sentenza l'imputato proponeva appello,
chiedendo la qualificazione giuridica dell'omicidio come preterintenzionale; l'esclusione
dell'aggravante di cui agli artt. 576, n. 1, @ 61, n. 2, C. P.: i l riconoscimento dell'attenuante ore f e B 5
prevista dall'art. 62, n. 2, C. P. 3 la prevalenza con conseguentedelle attenuanti sulle aggravanti,
riduzione della pena. In subordine, deduceva l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 @ 22 C. P. e dell'art 69, comma 4°, C. P. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione ラ
infine, l'applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 442 C. P. P..
Con sentenza in data 19 aprile 1995, la Corte di
Assise di Appello di Roma dichiarava inammissibili,
per irrilevanza, le questioni di legittimità
costituzionale e, in riforma della sentenza di primo grado, eliminava la pena della multa di £. 400.000,
confermando nel resto la sentenza di primo grado.
La Corte di Assise di Appello motivava la decisione l'omicidio non poteva osservando che e s s e r e qualificato come preterintenzionale. A riguardo osservava che le dichiarazioni dell'imputato sul punto non erano coerenti ed erano in contrasto con le deposizioni delle testi AL NI
NI IA, le quali avevano riferito che l'imputato, nel corso di una cena in casa di un comune amico nella sera del 5.2.1993, aveva confidato ad entrambe, in momenti diversi, di avere assistito all'omicidio di una persona da lui stesso
пикт indicata, almeno alla prima teste, come la donna,
madre di due bambini, presso la quale abitava. Ciò
escludeva che la Di AZ non fosse ancora morta ed anzi desse segni di ripresa, quando l'imputato si dall'appartamento. Aggiungeva cheera allontanato
1'imputato aveva mentito anche quando aveva sostenuto di essersi limitato a dare una spinta alla vittima che era così caduta a terra, escludendo di averle ripetutamente sbattuto il capo contro una
superficie larga e solida, secondo quando accertato dal consulente medico-legale.
La circostanza che l'imputato si fosse allontanato dal luogo del delitto con 1'autovettura della vittima non poteva avvalorare la tesi del delitto preterintenzionale. Infatti, da un lato, tale
condotta poteva essere stata determinata dall'indisponibilità di altri mezzi di locomozione;
dall'altro, la circostanza sembrava attestare la certezza dell'imputato di non poter essere immediatamente denunciato dalla vittima 0, quindi, la piena consapevolezza dell'esito letale dell'azione posta in essere.
Aggiungeva che era assai dubbio che la morte della vittima fosse sopraggiunta a distanza di venti minuti ed anche oltre;
che gli eventuali movimenti for e B automatici di tipo inspiratorio possano essere stati interpretati dall'imputato come sintomi di ripresa,
anche perché erano mancati, da parte della stessa,
atti diretti a rimuovere le condizioni di ostacolo alla respirazione;
che, se 1'imputato avesse
desistito dall'azione quando la Di AZ era ancora in vita, vi sarebbe stato certamente un allentamento della stretta sul collo, che avrebbe consentito alla vittima di riprendere a respirare e di salvarsi;
e
che nessuno ostacolo avrebbero potuto frapporre alla ripresa della respirazione da parte della stessa l'elasticità ed il solco formatosi sul collo а
seguito del primo avvolgimento.
Aggiungeva che lo strangolamento della vittima mediante un cavo elettrico era chiaramente diretto all'evento letale e non soltanto a ledere la vittima.
Per quanto riguarda l'aggravante di cui agli artt.
576, n. 1, e 61, n. 2, C. P., la Corte di merito
Osservava che non aveva rilievo l'assunto dell'imputato, secondo cui, coabitando con la
vittima avrebbe avuto ampie opportunità per derubarla, senza necessità di ucciderla;
invero, la scelta del CE potrebbe essere stata dettata,
come di regola avviene allorquando l'identità
n e f l e B dell'autore sia nota alla vittima, dalla necessità
di evitare una denuncia, che avrebbe potuto mettere in forse la realizzazione del profitto avuto di mira. Inoltre, lo stesso imputato aveva riferito la causale del litigio al rifiuto della vittima di dargli, secondo i patti, la dose giornaliera di eroina, e la finalità di immobilizzazione (culminata nello strangolamento) della donna per impossessarsi di beni a lei appartenenti.
Aggiungeva che il giudizio espresso dal perito medico-legale "che lo stato di parziale confusione mentale dovuto alla situazione di astinenza da droga non ha consentito al CE una lucida programmazione del reato" non portava all'esclusione del nesso teleologico. Infatti, potrebbe escludere la programmazione del delitto che si ha nella premeditazione, ma non esclude la "consapevolezza,
da parte del colpevole, della pluralità delle risoluzioni criminose e della loro coordinazione finalistica".
Aggiungeva ancora che tale conclusione del perito era ancorata unicamente ad uno "stato di parziale confusione mentale dovuto alla situazione di astinenza da droga", del quale però non vi era
traccia agli atti, fatta eccezione per le deduzioni n erfo
B del diretto interessato, ed era anzi smentito, oltre che dalle indicazioni dei testi circa la normalità
delle condizioni del CE in coincidenza con i tempi del delitto, dalla lucidità del SUO
comportamento nell'immediatezza del fatto. Peraltro,
menomazione era difficile riconoscere una qualche delle facoltà di ideazione volizione
°
dell'imputato, attesa l'elementare semplicità
dell'operazione di valutazione demandata all'agente.
Aggiunge che proprio in considerazione del nesso
teleologico tra i due reati era stato possibile riconoscere la continuazione tra gli stessi.
Per quanto riguarda l'attenuante della provocazione, la Corte di merito Osservava che era impossibile qualificare come ingiusto il rifiuto della Di AZ di consegnare l'eroina chiestale dal
CE, dato che la cessione a terzi di sostanze stupefacenti costituisce reato anche dopo il referendum abrogativo. Né il fatto ingiusto poteva essere ravvisato nell'improvvisa decisione della vittima di cacciare di casa il CE, per giunta accompagnata da una ingiustificata condotta violenta ed aggressiva attuata a mezzo dell'uso di un paio di forbici, perché di tale preteso fatto ingiusto mancava del tutto la prova oggettiva e rigorosa, n o f l
e
B 10
richiesta dalla giurisprudenza. Infatti, le uniche emergenze processuali erano le dichiarazioni del diretto interessato, rimaste del tutto prive di riscontri, non potendosi attribuire tale valore al ritrovamento di un paio di forbici, avvenuto in occasione del sopralluogo eseguito a distanza di qualche tempo.
Per quanto riguarda il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, la
Corte di merito riteneva infondate le censure mosse dall'imputato, osservando che, nell'economia complessiva del delitto, all'aggravante del nesso
teleologico non poteva assegnarsi un peso attenuato per il solo fatto che la sua contestazione avesse impedito la celebrazione del giudizio abbreviato la conseguente riduzione di pena;
che si era già
tenuto conto della condotta processuale dell'imputato, la cui confessione non poteva avere incidenza maggiore di quella assegnatagli in quanto non era stata né immediata né spontanea, essendo stata resa dopo l'arresto eseguito per altro fatto e neppure completa ed incondizionata, avendo tentato di accreditare tesi riduttive in tema di qualificazione giuridica del fatto e di prospettare inesistenti circostanze attenuanti. Rilevava, ron rf e B 11
inoltre, l'estrema gravità del fatto, l'assenza di segni di ravvedimento, il compimento di atti di evidente cinismo, quali la partecipazione la sera
stessa del delitto ad una spensierata cena con amici ed i regali fatti con i gioielli o con denaro della vittima.
Pertanto, riteneva equo il giudizio di equivalenza,
considerato che all'aggravante del nesso teleologico
(che esprime in misura elevatissima la pericolosità
sociale dell'autore) ed a quella dell'abuso di relazioni di coabitazione (che aveva facilitato la commissione del delitto) si contrapponevano l'attenuante della seminfermità mentale per cronica intossicazione da sostanze stupefacenti (da ritenersi ai limiti della sussistenza) e 1 @ attenuanti generiche, giustificate soltanto dalla condizione esistenziale del CE e dai suoi numerosi, per quanto inutili, tentativi di affrancarsi dalla dipendenza dalle droghe. Per quanto riguarda le eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 C.
P., nella parte in cui non escludono la pena dell'ergastolo in presenza del vizio parziale di mente, e dell'art. 69, comma 4°, C. P., nella parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni di or lf e B 12
cui ai commi 1° • 3°, in caso di concorso tra la circostanza prevista dall'art. 89 C. P. ed una o più
circostanze aggravanti, per contrasto con gli artt.
2, 3 e 27 della Costituzione, la Corte di merito osservava che erano manifestamente irrilevanti,
perché la già dichiarata equivalenza tra 1 @
riconosciute attenuanti e le ritenute aggravanti,
con la conseguente esclusione della pena dell'ergastolo aveva fatto venir meno la causa dell'eventuale incostituzionalità delle norme denunciate, individuata dalla Corte Costituzionale,
per il caso del minore, nella possibilità di un giudizio di subvalenza dell'attenuante della minore età. D'altra parte, erroneamente 1'imputato aveva sostenuto che il giudice di primo grado non avrebbe apportato alcuna riduzione di pena, dato che
l'effetto riduttivo della diminuente stava appunto nella eliminazione della pena dell'ergastolo, in forza del giudizio di equivalenza.
Per quanto riguarda la richiesta riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato, la Corte di merito osservava che il giudizio abbreviato non poteva essere ammesso difettando la definibilità del processo allo stato degli atti per la necessità di una perizia sull'imputabilità e sulla pericolosità en f l e
B 13
sociale del CE%3B e perché era stata legittimamente contestata e ritenuta una circostanza aggravante che comporta l'ergastolo.
Infine, la Corte di merito eliminava la pena di £.
400.000 di multa applicata a titolo di continuazione, ma non prevista per il più grave reato. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso
1'imputato e no chiedeva l'annullamento, deducendo cinque motivi.
Motivi della decisione
1°) Con il primo motivo (relativo alla qualificazione giuridica del fatto) il ricorrente
deduce l'inosservanza ° erronea applicazione della legge penale;
mancanza © manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
A riguardo il ricorrente lamenta che i giudici di merito, pur avendo ritenuto assolutamente veritiera,
credibile e riscontrata la confessione dell'imputato, non abbiano creduto due circostanze dallo stesso affermate sin dal primo interrogatorio:
la prima circostanza è che il CE non aveva mai pensato di poter uccidere la Di AZ ed anzi non solo era convinto che la stessa fosse viva, ma n e k c e
B 14
anche che si sarebbe prontamente ripresa;
la seconda circostanza è che il CE non ha agito al fine di rubare alla donna stupefacente od altro, ma nel momento d'ira successivo ad un violento litigio,
dopo che la donna gli aveva improvvisamente intimato di lasciare la casa e solo in un secondo momento aveva pensato di prendere con sé la sostanza
stupefacente ed altri oggetti prima di andar via.
Per quanto riguarda la prima circostanza (la seconda forma oggetto del secondo motivo di ricorso), il ricorrente osserva che l a preterintenzionalità del fatto risulta da vari elementi.
Anzitutto, il CE ha sempre affermato di aver lasciato la Di AZ ancora viva, che anzi mostrava segni di ripresa, e di essere Scappato via sicuro che la stessa si sarebbe ripresa.
In secondo luogo, dalla deposizione del Prof.
Calabrese, medico-legale, risulta che la morte è
stata causata da asfissia da strangolamento;
che tale evento si esplica in quattro fasi, l'ultima delle quali si presenta caratterizzata da movimenti di tipo inspiratorio, come la prima;
che
l'occlusione parziale delle vie respiratorie poteva aver determinato un prolungamento del fenomeno en eef
B 15
asfittico fino a superare i venti minuti. Sostiene
che ciò conferma le dichiarazioni dell'imputato il quale ha riferito che, quando è scappato dal luogo del delitto, la vittima non solo era ancora viva, ma dava segni di prossima ripresa;
infatti, la sintomatologia che caratterizza la quarta fase dell'asfissia (analoga alla prima fase) aveva fatto ritenere all'imputato che la parte lesa si stesse
riprendendo.
In terzo luogo, l'imputato aveva pensato che fosse sufficiente lasciare la presa, perché la vittima potesse riprendersi (così come ritenuto dai giudici di merito)%;B ma ciò non era risultato sufficiente a far allentare tutti e tre i giri del filo attorno al collo della Vittima, anche perché uno dei giri aveva causato un solco profondo sul collo della stessa.
In quarto luogo, dopo il fatto, l'imputato non si sarebbe recato nella propria abitazione con
l'autovettura della persona offesa, se avesse immaginato che la Di AZ era deceduta. Egli,
invece, riteneva che la stessa si fosse prontamente ripresa, ma non lo avrebbe denunciato, essendo una spacciatrice di sostanze stupefacenti, che non rivolgersi alla polizia avrebbe avuto interesse a legato a tale sua attività per wn episodio
Belfen 16
illecita.
Aggiunge che le deposizioni rese in dibattimento dalle testi AL e NI . erano inattendibili, perché quest'ultima non aveva
partecipato alla conversazione;
ed entrambe,
nell'interrogatorio reso alla P. G. in data 6
Febbraio 1993, subito dopo i fatti, non avevano accennato ad un presunto riferito omicidio;
e solo,
successivamente, dopo che i giornali locali avevano dato grande risalto alla vicenda di cronaca nera,
giornali che le stesse testi ricordavano di aver letto con grande attenzione, era emerso dai loro ricordi il riferimento all'omicidio, con la possibilità di confusione tra quanto appreso dalla stampa e quando appreso dall'imputato. Anche le lesioni al capo della vittima (accertati dalla perizia medico-legale) non smentivano l'affermazione dell'imputato di non aver sbattuto la testa della stessa contro una superficie larga e solida, dato che tale superficie è senza dubbio rappresentata dal pavimento e gli urti possono essere stati causati
dai tentativi della donna di sottrarsi alla presa dell'imputato.
Infine, sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che, se l'imputato avesse n e rg e B 17
voluto soltanto immobilizzare la vittima, l'avrebbe legata in altre parti del corpo e non al collo.
Infatti, non soltanto trattasi di episodio improvviso e violento di un tossicodipendente e non
di freddo delinquente, ma l'imputato non ha agito per immobilizzare la vittima, bensì proprio per lederla.
Conclude che, in base a tali elementi, deve escludersi l'intenzione di uccidere e ritenere soltanto l'intenzione di ledere.
Il motivo è infondato. Invero, la Corte di merito ha adeguatamente e correttamente esposto i motivi per i quali l'omicidio di cui si tratta non può essere qualificato come preterintenzionale,
osservando che le dichiarazioni dell'imputato sul punto non sono coerenti sono in contrasto con le deposizioni delle testi AL NI
NI IA, le quali hanno riferito che
1'imputato, nel corso di una cena in casa di un comune amico nella sera del 5.2.1993, ha confidato ad entrambe, in momenti diversi, di avere assistito all'omicidio di una persona da lui stesso indicata,
almeno alla prima teste, come la donna, madre di due bambini, presso la quale abitava. In base a tali dichiarazioni la Corte di merito ha ragionevolmente n ro f l e B 18
escluso che la Di AZ non fosse ancora morta ed anzi desse segni di ripresa, quando l'imputato si è
allontanato dall'appartamento. Inoltre, sulla scorta delle risultanze della consulenza medico-legale, la
Corte di merito ha logicamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni dell'imputato, che ha negato di aver ripetutamente sbattuto il capo della vittima contro una superficie piana.
Altrettanto esente da vizi logici @ giuridici appare la motivazione della sentenza impugnata là
dove la Corte di merito ha ritenuto che l'allontanato dell'imputato dal luogo del delitto con l'autovettura della vittima attestava la certezza dell'imputato di non poter essere immediatamente denunciato dalla stessa e quindi, la "
piena consapevolezza dell'esito letale dell'azione posta in essere.
D'altra parte, come esattamente ha osservato la
Corte di merito, se l'imputato avesse desistito dall'azione quando la Di AZ era ancora in vita,
vi sarebbe stato certamente un allentamento della stretta sul collo, che avrebbe consentito alla vittima di riprendere a respirare e di salvarsi;
nessuno ostacolo avrebbero potuto frapporre alla ripresa della respirazione da parte della stessa n i f s e M 19
l'elasticità del cavo ed il solco formatosi sul collo a seguito del primo avvolgimento.
Anche l'uso di un cavo elettrico è stato ragionevolmente ritenuto indice dell'intenzione omicida.
Pertanto la sentenza impugnata non merita le censure mosse dal ricorrente con il motivo in esame.
2°) Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza ° erronea applicazione della legge penale: mancanza © manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento
1
in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui agli artt. 576, n. 1, e 61,
n. 2, C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che la detta aggravante deve essere esclusa in radice, dato che,
dalla perizia espletata in sede di incidente
probatorio, emerso che "lo stato di parziale confusione mentale dovuto alla situazione di astinenza da droga non ha consentito al CE
una lucida programmazione del reato che appare più
un'azione a corto circuito e cioè una risposta largamente incontrollata ad un particolare stato :
d'animo che non una programmata A finalizzata condotta criminale". Infatti, l'aggravante in esame e or f e B 2
20 0
presuppone la consapevolezza della pluralità delle risoluzioni criminose e della loro coordinazione finalistica.
Inoltre, il CE ha sempre affermato di non
aver aggredito la vittima per derubarla, bensì come gesto improvviso e collerico, scatenato dalla inaspettata comunicazione da parte della persona offesa, di cacciarlo, immediatamente, da casa,
accompagnata dall'aggressione da parte della stessa,
che, impugnando un paio di forbici, lo aveva anche ferito al braccio. Solo dopo il violento litigio e le lesioni arrecate, l'imputato avrebbe deciso di rubare la droga ed altri oggetti, portandoli con sé
nella fuga. Tale dichiarazione troverebbe riscontro nel rinvenimento di un paio di forbici nel corso del secondo sopralluogo sul luogo del delitto.
Aggiunge che se veramente il reato-fine rappresentatosi dall'imputato fosse stato quello del furto, avrebbe avuto innumerevoli occasioni momenti per portare a termine tale condotta, senza ulcun bisogno di aggredire o di uccidere la persona offesa;
e che la Corte di merito, dalla confessione dei due reati, ha immotivatamente ed erroneamente desunto che il CE abbia ucciso la Di AZ
per sottrarre alla vittima alcuni oggetti. Sostiene on ulti
M 21
che lo scoppio della cieca violenza è stato
determinato dalla decisione della vittima di cacciarlo dalla propria abitazione%; e che dopo tale episodio l'imputato ha pensato, prima di fuggire, di portar via con sé dei beni della vittima, per affrontare con qualche mezzo di sostentamento l'immediata sopravvivenza.
Pertanto, sostiene che l'aggravante in esame deve
essere ritenuta insussistente.
Anche tale motivo è infondato. Invero, la Corte di merito ha ritenuto, con adeguata motivazione, che la reazione omicida dell'imputato ha fatto seguito al diniego della consegna della dose giornaliera di sostanza stupefacente e che tale reazione è stata finalizzata proprio all'impossessamento di tale
sostanza, che la vittima custodiva sulla propria persona.
Inoltre, la Corte di merito ha ragionevolmente ritenuto che la scelta di uccidere la Di AZ
potrebbe essere stata dettata, come di regola avviene allorquando l'identità dell'autore sia nota alla vittima, dalla necessità di evitare una denuncia, che avrebbe potuto mettere in forse la realizzazione del profitto avuto di mira. D'altra
parte, lo stesso imputato ha riferito la causale del n ro of ec
B 22
litigio al rifiuto della vittima di dargli, secondo i patti, la dose giornaliera di eroina, e la
finalità di immobilizzazione (culminata nello strangolamento) della donna per impossessarsi di beni a lei appartenenti.
Infine, proprio in base alla consulenza medico-
legale invocata dal ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto che il giudizio espresso dal medico-
legale "che lo stato di parziale confusione mentale dovuto alla situazione di astinenza da droga non ha consentito al CE una lucida programmazione del reato" non porta all'esclusione del nesso
Infatti, potrebbe escludere la teleologico.
programmazione del delitto che si ha nella premeditazione, ma non la "consapevolezza, da parte del colpevole, della pluralità delle risoluzioni criminose e della loro coordinazione finalistica". La Corte di merito, peraltro, ha anche Osservato che di tale "stato di parziale confusione mentale dovuto alla situazione di astinenza da droga" non vi
è traccia agli atti, fatta eccezione per 1 e
deduzioni del diretto interessato, ed è anzi smentito, oltre che dalle indicazioni dei testi circa la normalità delle condizioni del CE in coincidenza con i tempi del delitto, dalla lucidità n ro f c c A 23
☐ del SUO comportamento nell'immediatezza del fatto.
Peraltro, come la Corte di merito ha esattamente osservato, è difficile riconoscere una qualche menomazione delle facoltà di ideazione O volizione dell'imputato, attesa l'elementare semplicità
dell'operazione di valutazione demandata all'agente;
né va sottaciuto che soltanto la sussistenza del nesso teleologico tra i due reati ha consentito di riconoscere la continuazione tra gli stessi.
3°) Con il terzo motivo il ricorrente deduce 1'nosservanza o erronea applicazione della legge penale;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, C. P..
A riguardo il ricorrente sostiene che, di tale attenuante, sussiste sia l'elemento oggettivo,
costituito dal fatto ingiusto della vittima;
sia quello soggettivo, costituito dallo stato d'ira.
Infatti, l'imputato (che, da tossicodipendente,
viveva un'esistenza quotidiana disperata, senza un
giaciglio né mezzi di sostentamento) aveva accettato di vivere presso la parte lesa in una condizione simile a quella della servitù, accettando di andare a vivere presso di lei (sua fornitrice di sostanze n o i t c e B 24
stupefacenti), dormendo su una branda nel salotto,
per pulire la casa, cucinare, servire la colazione ed i pasti ed accudire ai bambini ed accompagnarli a scuola, in cambio della necessaria "dose" di droga quotidiana. Ma improvvisamente era stato rigettato nella disperata esistenza precedente dalla vittima,
che gli aveva comunicato la decisione di cacciarlo di casa, con effetto immediato.
Sostiene che tale condotta integra gli estremi della violazione di norme morali o di costume o,
comunque, di condotta vessatoria.
Aggiunge che ciò non risulta soltanto dalle dichiarazioni dell'imputato, prive di riscontri;
ma dalle dette dichiarazioni, ritenute attendibile dai giudici di merito e riscontrate dal ritrovamento delle forbici, con le quali la vittima aveva aggredito l'imputato, come da quest'ultimo dichiarato.
Il motivo è infondato. Invero, correttamente la
Corte di merito ha negato 1' attenuante della provocazione, non essendo possibile qualificare come ingiusto il rifiuto della Di AZ di consegnare l'eroina chiestale dal CE, dato che la cessione a terzi di sostanze stupefacenti costituisce reato anche dopo il noto referendum n u f r e B 25
abrogativo.
D'altra parte, la Corte di merito ha escluso che il fatto ingiusto potesse essere ravvisato
nell'improvvisa decisione della vittima di cacciare di casa il CE, per giunta accompagnata da una ingiustificata condotta violenta ed aggressiva attuata mediante l'uso di un paio di forbici, perché
di tale preteso fatto ingiusto manca del tutto la
prova oggettiva rigorosa, dato che le uniche emergenze processuali sono le dichiarazioni del diretto interessato, rimaste del tutto prive di riscontri, non potendosi attribuire tale valore al ritrovamento di un paio di forbici, avvenuto in occasione del sopralluogo eseguito a distanza di qualche tempo. Conclusione perfettamente logica,
dato che un paio di forbici sono presenti in tutte le case abitate.
4°) Con il quarto motivo il ricorrente deduce 1'inosservanza 0 erronea applicazione della legge penale;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti e conseguente riduzione di pena.
A riguardo il ricorrente sostiene che il vizio parziale di mente, unitamente alle ritenute
Becofiom 26
attenuanti generiche, avrebbero dovuto essere ritenute senz'altro prevalenti sulle circostanze aggravanti di cui all'art. 61, nn. 2 11, C. P.,
tenuto conto del quadro drammatico di esistenza disperata descritto analiticamente dalla stessa sentenza di primo grado a del comportamento
processuale, caratterizzato dalla piena confessione dell'imputato sin dal primo interrogatorio reso al P. M.. Lamenta che i giudici di merito abbiano tenuto presente che l'aggravante di cui all'art. 61,
n. 2, C. P., da sola, comporta la pena dell'ergastolo; ma non abbia considerato che la detta aggravante aveva già precluso all'imputato il giudizio abbreviato e la relativa riduzione di un
terzo della pena inflitta.
Aggiunge che la violenza dell'aggressione rientra già nella condotta tipica del grave reato contestato. E lamenta che i giudici di merito non
abbiano considerato che, immediatamente prima,
l'imputato aveva subito una violenta aggressione,
con ferita da forbici al braccio;
che l'imputato ha reso ampia confessione e non è affatto vero che non abbia mostrato segni di resipiscenza o addirittura abbia mostrato totale indifferenza. Quanto al mancato risarcimento del danno, Osserva che
а Векр 27
l'imputato è senza mezzi di sostentamento e senza
giaciglio per la notte.
Lamenta, infine, che la Corte di merito nel
motivare il giudizio di comparazione delle circostanze abbia addirittura dubitato della sussistenza del vizio parziale di mente, nonostante che la detta attenuante non formasse oggetto dell'appello del P. M..
Il motivo è infondato. Invero, il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti è riservato al giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici,
come nel caso in esame.
Né all'aggravante del nesso teleologico poteva assegnarsi un peso attenuato per il solo fatto che la sua contestazione aveva impedito la celebrazione del giudizio abbreviato e la conseguente riduzione di pena. Infatti, la determinazione della pena deve essere effettuata in base alle norme di diritto sostanziale e solo successivamente va applicata la riduzione per la scelta del rito, quando ricorra tale ipotesi. La mancata adozione di un rito speciale (sia che dipenda dalla mancata richiesta n oo f l e B 28
dell'imputato, sia che dipenda dal fatto che il rito speciale non possa essere adottato per divieto legale) non può influire sulla determinazione della pena е quindi, non può giustificare una sua '
attenuazione, così come l'adozione di un rito speciale e la prospettiva della correlativa diminuzione di pena non deve essere motivo di maggiore severità nella determinazione della pena in base alle norme di diritto penale sostanziale.
D'altra parte, il fatto che il Pubblico Ministero
non avesse impugnato la sentenza di primo grado nel punto concernente il riconoscimento dell'attenuante della seminfermità mentale per cronica intossicazione da sostanze stupefacenti impediva al giudice di appello di escludere la detta attenuante,
ma non poteva far venir meno il suo potere-dovere di valutarla e di ritenere scarsa la sua rilevanza nel giudizio di comparazione, che era chiamato ad esprimere.
5°) Con il quinto motivo il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22
C. P. nella parte in cui non escludono la pena dell'ergastolo per chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare, senza escluderla, la capacità n i f e e B 29
di intendere o di volere, per contrasto con gli artt. 2, 3, comma 1° e 2°, e 27, commi 1° e 3°,
Cost.; e l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4°, C. P., nella parte in cui non prevede che nei confronti di chi, al momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla,
la capacità di intendere di volere, sia applicabile la disposizione dei commi 1
@ 3 ° dello stesso art. 69, in caso di concorso tra la circostanza di cui all'art. 89 C. P. ed una o più
circostanze aggravanti, per contrasto con gli artt.
2, 3, comma 1° e 2°, e 27, commi 1° e 3°, Cost..
Quanto alla rilevanza della prima questione, il
ricorrente osserva che in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate, l'imputato avrebbe potuto usufruire del giudizio abbreviato ed ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche, dato che i giudici di
merito hanno motivato l'equivalenza delle circostanze con la considerazione che l'aggravante di cui all'art, 61, n. 2, C. P. comporta da sola la pena dell'ergastolo.
Quanto alla rilevanza della seconda questione, il ricorrente osserva che in caso di dichiarazione di or f e B 30
illegittimità costituzionale della disposizione sopra indicata, l'imputato avrebbe potuto usufruire,
comunque, della riduzione di un terzo della pena in virtù della riconosciuta diminuente del vizio parziale di mente, indipendentemente dall'esito del giudizio di comparazione delle circostanze.
Per quanto riguarda la fondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale, il ricorrente sostiene che la possibilità di punire con
l'ergastolo l'imputato seminfermo di mente e quella di sottoporre la diminuente di cui all'art. 89 C. P.
a giudizio di subvalenza o di equivalenza con altre contestate aggravanti viola i precetti costituzionali dei doveri inderogabili di solidarietà (art. 2 Cost.), di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3, comma 1°, Cost., per cui la legge deve trattare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse), di tutela dei diritti sociali
(art. 3, comma 2°, Cost.), di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1°, Cost., per il quale la responsabilità penale deve identificarsi con la responsabilità colpevole), nonché con il principio di umanizzazione e la finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3°, Cost.). n e z er
B 31
Suprema Osserva che sono Questa Corte
manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 C.
P., nella parte in cui non escludono la pena dell'ergastolo in presenza del vizio parziale di mente, e dell'art. 69, comma 4°, C. P., nella parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1° e 3°, in caso di concorso tra la circostanza prevista dall'art. 89 C. P. ed una o più
circostanze aggravanti, per contrasto con gli artt.
2, 3 e 27 della Costituzione.
Infatti, spetta al potere discrezionale del legislatore ordinario stabilire quali reati debbano la pena essere puniti astrattamente con dell'ergastolo quale attenuazione di pena riservare a chi sia stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Il fatto che il legislatore abbia previsto il giudizio di comparazione anche rispetto alla menzionata attenuante, non viola i precetti costituzionali citati dal ricorrente;
peraltro, la
detta disciplina da un lato consente un trattamento sanzionatorio più severo nel caso che il giudice di merito ritenga la prevalenza delle circostanze aggravanti, dall'altro consente un trattamento erfin sanzionatorio più mite nel caso in cui il detto
B 32
giudice ritenga la prevalenza della circostanza attenuante in esame.
Pertanto, la dedotta questione di costituzionalità
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 C. P. P., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità; rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
12 ottobre 1995.
Il Presidente Il Consigliere est.
(Pasquale La Cava)Cava) (Santo Belfiore)
Parquill be love 4
ливашко ливонко