Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/1995, n. 556
CASS
Sentenza 26 ottobre 1995

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 cod. pen. nella parte in cui non escludono la pena dell'ergastolo in presenza del vizio parziale di mente - Spetta infatti al potere discrezionale del legislatore ordinario stabilire quali reati debbano essere puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma quarto cod. pen. nella parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi primo e terzo, in caso di concorso tra la circostanza prevista dall'art. 89 cod. pen. (vizio parziale di mente) ed una o più circostanze aggravanti. Spetta infatti al potere discrezionale del legislatore ordinario stabilire quale attenuazione di pena riservare a chi sia stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Il fatto che il legislatore abbia previsto il giudizio di comparazione anche rispetto alla menzionata attenuante, non viola i precetti costituzionali fissati negli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione ; peraltro, la detta disciplina da un lato consente un trattamento sanzionatorio più severo nel caso che il giudice di merito ritenga la prevalenza delle circostanze aggravanti, dall'altro consente un trattamento sanzionatorio più mite nel caso in cui il detto giudice ritenga la prevalenza della circostanza attenuante in esame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/1995, n. 556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 556
    Data del deposito : 26 ottobre 1995

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