Sentenza 4 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2002, n. 9702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9702 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
E 6 8 N x 9 O A 1 I / I Z IN 09 7 02 /02 4 5 R / A 6 . A R 2 N REPUBBLICA ITALIANA T T . - S R U I . B P B . G . I É D L R R L L T E A A D . CORTE SU I CASSAZIONE B D I S A A E N T I E T S 1 R N 3 SEZIONE QUINTA CIVILE I E E 1 A T S . E A N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M SACCUCCI Presidente R.G.N.1572/2001 Dott. Bruno Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 26241 * Dott. Stefano MONACI FALCONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Ud. 27/02/2002 DI BLASI Rel. Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi IRPEF - ILOR SENTENZA Calamità naturali 1984 sul ricorso proposto da: Sospensione riscossione Effetti ricollega- AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro bili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei -legge Ulteriore : beneficio rideter- Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura E minazione imponi- L bile. I N Generale dello Stato che la rappresenta e difende per V O I I Z A C S S legge;
E N 7 - ricorrente O 0 I P 4 M contro 4 A 7 C IO LV, residente a [...]di Castello (PG), intimata TributariaavversO la sentenza della Commissione Regionale di Perugia Sez. 4 n.291/4/99 del 29-11-1999, 1 1 1 2 0 depositata il 29-11-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27-02-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Velardi che ha chiesto il rigetto del infondatezza, ai sensi ricorso per manifesta dell'art.375 C.p.C.; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora AR SI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno dall'l'imponibile 1'ammontare successivo detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e سلام ی notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma hadella precedente, proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e dellafalsa applicazione degli artt.28, legge 13 maggio 1999, n.133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917, 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, 10, della legge 28 febbraio 1986, n.46, 2 del DPR 597/1973, nonché della Legge n.263/1989. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 7-12-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 prevede che le somme relative а - pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni centrale e meridionale colpiti dadell'Italia र्ह eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, inposto relazione all'art.11 della legge 18 considerata comefebbraio 1999, n.28, deve essere introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). e valide ragioni perNon venendo addotte nuove discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2002. Il Presidente E N 6 Pott. Saccucci BrunoBoth 8 O 9 I кечис 5 1 Z . / A 4 N / R 6 A T 2 I S B I . R . R . G L A P E L . T R A D U . L A B B E I D A D Il Consigliere Relatore Estensore T R I A E S I 1 T T N 3 R E Dott. to 1 N S E Blasi E . I S T N A E A M - 4 LUG. 2002 Oggi IL CANCELLEME C IL CANCELLIERE C SV NI OsvalAscalo