Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10366 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 366 /0 2 Aula B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n. 15347/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 27968 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 21 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IA ON, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Locatelli e Itala Mannias, presso il cui studio è elettivamente 2 0 2 1 domiciliata in Roma al viale Medaglie d'Oro n. 169, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del suo legale rappresentante pro tempore,I.N.P.S." 2303 rappresentato e difeso dagli avv.ti Rina Sarto e Fabrizio Correra, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura per notar L. Blasi, n. repertorio 68579 in data 10 settembre 1999; - resistente - avverso la sentenza del Tribunale di VA-Sezione Lavoro n. 40/98 del 10 febbraio 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 799/97), notificata in data 1° giugno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Itala Mannias;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi al Pretore-Giudice del Lavoro di VA RI TT NO proponeva opposizione rispettivamente avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 3745 emessa dal Direttore della sede dell'I.N.P.S. di VA in data 11 novembre 1993 per la somma di £. 940.000 ed il decreto ingiuntivo n. 1539 emessa dal Pretore di VA in data 25 agosto 1994 per la somma complessiva di £. 51.806.414. 2 Nei relativi giudizi si costituiva l'I.N.P.S. che impugnava le cennate opposizioni e ne chiedeva il rigetto. Riuniti i due procedimenti e ammessa ed espletata prova testimoniale, nel corso del giudizio l'opponente presentava domanda di regolarizzazione contributiva (c.d. condono previdenziale ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 166/1996) con clausola di ripetizione in caso di eventuale esito favorevole della controversia e procedeva al perfezionamento di detto condono. L'adito Pretore, con sentenza in data 20 maggio 1997, decideva la causa dichiarando cessata la materia del contendere in ordine -all'ordinanza-ingiunzione opposta e ritenuta la non sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ditta OL (di cui era titolare RI TT NO) e EG TO, EG Paolo e CA MA revocava il decreto ingiuntivo opposto, - condannando, inoltre l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di giudizio. Avverso tale sentenza proponeva appello l'I.N.P.S. e -ricostituitosi il contraddittorio il Tribunale di VA (quale Giudice R D del Lavoro di secondo grado), in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere per avvenuta regolarizzazione amministrativa anche con riferimento al decreto ingiuntivo opposto e dichiarava compensate le spese per entrambi i gradi di giudizio. 3 Per ciò che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) la ratio della disciplina relativa al condono previdenziale è chiaramente quella di consentire una pronta esazione ed eliminare il contenzioso con i relativi aggravi economici ed organizzativi>>; *) ammettere una domanda condizionata all'esito degli accertamenti in sede contenziosa significa non assolvere la prima delle due esigenze, poichè tale clausola, diventata di stile, impedirebbe l'eliminazione delle pendenze contenziose;
il condono stesso si risolverebbe in un mero danno per le amministrazioni, che perderebbero le somme aggiuntive, senza trarre il beneficio principale della eliminazione delle contestazioni ed in più restando esposto alle restituzioni, senza poter pretendere, in caso favorevole della controversia, il pagamento integrale>>; *) per quando attiene all'apposizione della "clausola di riserva", detta clausola - sulla base dei principi generali in materia - costituisce una condizione risolutiva unilateralmente apposta alla domanda ed è, quindi, in linea di R M principio, inefficace se non è accettata dall'altra parte;
in più, e tale osservazione appare determinante, i termini di adempimento delle obbligazioni nascenti dal condono sono predisposti dalla legge e non è quindi possibile che tali elementi possano essere diversamente regolati prevedendo un'altra disciplina, ovvero apponendo una clausola di riserva>>. 4 Per la cassazione di tale sentenza RI TT NO ha proposto ricorso affidato a due motivi. L'intimato I.N.P.S. si è costituito in giudizio depositando ritualmente procura difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente - denunziando "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile di ufficio" addebita al Tribunale di VA di non avere considerato domande nuove - ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 cod. proc. civ. - le conclusioni assunte dall'I.N.P.S. nel ricorso in appello rispetto a quelle rassegnate dallo stesso Istituto nel giudizio di primo grado, anche perchè esso ricorrente non aveva mai richiesto le somme indebitamente pagate all'I.N.P.S., limitandosi ad attendere AR l'accertamento pretorile per richiedere, ove si fosse resa necessaria, all'Istituto la restituzione delle somme pagate per la regolarizzazione contributiva>>. Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 608/1996 e degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione censura la sentenza impugnata in quanto il Tribunale di VA, dichiarando cessata la materia del contendere per avvenuta regolarizzazione amministrativa anche con riferimento al decreto 5 ingiuntivo opposto, non ha considerato che la domanda di condono non comportava il riconoscimento del debito anche perchè preceduta da esplicita manifestazione di volontà in senso contrario e non ha valutato che la posizione di contrasto sostanziale tra le parti non era affatto eliminata con la presentazione della domanda di condono e l'avvenuto pagamento delle rate>>. II -. La sentenza impugnata deve essere cassata e ciò in diretta applicazione dello jus superveniens costituito dall'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo") che così recita: Le clausole di Ziel riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito>>; e specifica, nell'ultima parte del medesimo comma, che per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi>>. 6 Tale norma fa dunque esplicito riferimento all'ipotesi di domande di condono previdenziale presentate, con riserva di accertamento negativo del debito previdenziale, ai sensi e in applicazione di provvedimenti legislativi emessi anche anteriormente al citato d.l. n. 79 del 1997 (convertito); e pertanto, proprio in forza di contenente l'ampio e generico richiamo a tutti i tale clausola - "precedenti" provvedimenti concessivi di condono previdenziale - essa riveste portata retroattiva rispetto alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, fissata al 1° gennaio 1999 dall'art. 83 della stessa (cfr. Cass. 8 giugno 1999 n. 5655; Cass. 18 agosto 1999 n. 8698). Sicché tale nuova norma è applicabile anche alla presente fattispecie che riguarda il condono previdenziale previsto e disciplinato - come si è riferito - dall'art. 3 del d.l. n. 166/1996. - e e n In relazione all'intervenuta normativa in forza della quale resta superata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 15 maggio 1998 n. 4918 (pronunziata a composizione del contrasto giurisprudenziale precedentemente insorto sulla validità delle "clausole di riserva" apposte alle domande di condono) - la decisione del Tribunale di VA, nella parte in cui “ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per avvenuta regolarizzazione amministrativa con riferimento al decreto ingiuntivo opposto", deve essere riformata e la causa va rimessa ad altro Giudice, il quale si 7 atterrà a quanto sancito dalle cennate norme contenute, appunto, nella legge 28 maggio 1997 n. 140 (cfr. Cass. n. 9306/2000). III Il Giudice del rinvio - che si designa nella Corte di Appello di Genova - provvederà anche sulle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova. Così deciso, in Roma, il giorno 21 maggio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente - бы добить estenson Avaleh ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CANC Depositor REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA eria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 8