Sentenza 20 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di applicazione del regime carcerario previsto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, l'attualità del collegamento con l'organizzazione criminale esterna non va confusa con l'attualità dei contatti malavitosi, poiché la specifica, mirata funzione preventiva dell'art. 41 bis vuole impedire proprio il realizzarsi del collegamento. Ne consegue che dal mancato stabilirsi di contatti con l'esterno si desume l'efficacia del regime differenziato e non già la dimostrazione della sua incongruenza rispetto alla situazione di fatto. (La Corte ha rigettato il ricorso fondato sulla ritenuta contraddittorietà di motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto, nei sensi di cui al principio, il reclamo del detenuto avverso il D.M. di applicazione del regime differenziato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2005, n. 40220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40220 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 20/10/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3488
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 011499/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TE SA N. IL 12/09/1956;
avverso ORDINANZA del 03/02/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. - Il difensore di RI NT ricorre avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Perugia in data 3 febbraio 2005, che ha parzialmente rigettato il reclamo proposto dal suo assistito avverso il decreto del ministro della giustizia applicativo del regime detentivo di cui all'articolo 41 bis della legge per 154/1975. Con il primo profilo dell'unico motivo il ricorrente si duole essenzialmente della mancanza dei presupposti per l'applicazione della norma, perché non solo il NT non poteva essere identificato quale promotore, organizzatore o mero capo di un'associazione maliosa, ma la contestazione dell'articolo 7 della legge 203/1991 consentiva di escludere altresì l'intraneità del
NT a sodalizi mafiosi, non essendo l'aggravante compatibile con l'affiliazione.
Con il secondo profilo ricorda che in sede di prima applicazione del regime ex articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario va data la prova positiva di inserimento nel contesto mafioso, valendo solo per la eventuale proroga la necessità della prova della intervenuta frattura tra il sodale e l'associazione, mentre dal provvedimento impugnato non è dato e vincere l'esistenza di un effettivo, quanto attuale, collegamento tra il detenuto e il presunto clan di appartenenza, il giudice essendosi limitato a constatare la astratta idoneità del titolo di reato a giustificare l'applicazione del regime differenziato e la materiale esistenza della documentazione attestante la asserita pericolosità.
2. - Il ricorso è palesemente infondato.
Con il primo profilo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 606, comma 1 lettera e) c.p.p. in relazione all'articolo 41 bis comma 2 dell'ordinamento penitenziario e in relazione, ancora, all'articolo 4 bis, comma 1, dello stesso ordinamento, sotto il profilo dell'attuale mancanza di un idoneo titolo detentivo ai fini dell'applicazione delle norme citate. Al contrario, il tribunale di sorveglianza ha correttamente ritenuto che per i delitti per i quali il ricorrente attualmente si trova detenuto è consentita l'applicazione del regime detentivo differenziato, avuto riguardo al combinato disposto di cui agli artt. 41 bis e 4 bis dell'ordinamento penitenziario, anche nella nuova formulazione di cui alla legge 279 del 2002; infatti, se è vero che il nuovo testo dell'articolo 41 bis consente l'esercizio del potere ministeriale de quo soltanto in relazione ai reati previsti nel primo periodo del primo comma dell'articolo 4 bis, è anche vero che detto primo periodo della disposizione citata contempla, per l'appunto, il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, nonché tutti i delitti che sono stati commessi avvalendosi delle condizioni descritte dall'articolo 416 bis c.p. oppure che sono stati commessi al fine di avvantaggiare l'attività dell'associazione per delinquere di tipo mafioso.
Quanto agli altri profili, vi è da osservare che il ricorrente non muove alcuna concreta contestazione al provvedimento impugnato in ordine al sussistere dei titoli ancora attualmente in esecuzione, che legittimano la sottoposizione dello stesso ricorrente a regime differenziato, laddove, in tutta evidenza, il medesimo provvedimento impugnato ha tratto dalle circostanze di fatto oggetto dei procedimenti pendenti a carico del NT motivato riscontro della persistente attualità della pericolosità del detenuto e della mancata di fatti nuovi atti a dimostrare il contrario. A fronte dell'ampia motivazione contenuta sui punti indicati nel provvedimento impugnato, la facoltà di allegazione (e non certo l'onere probatorio) del ricorrente non è stata esercitata, perché le argomentazioni difensive si limitano ad enunciazioni di carattere negativo intorno al preteso carattere apodittico delle affermazioni del decreto ministeriale reclamato, ovvero prospettano asserzioni di carattere generico e deduzioni afferenti le vicende giudiziarie di merito interessanti il ricorrente, che si pretende di sottoporre alla delibazione di questa Corte al fine di ottenere un giudizio in sovrapposizione argomentativa rispetto a quello formulato dal giudice a quo.
E ancora, non è in alcun modo perspicua la doglianza di essersi visto applicare prima e confermare poi un provvedimento impositivo di regime detentivo differenziato, che il NT non ritiene giustificato, per non avere egli rivestito un ruolo apicale nell'organizzazione criminosa di riferimento.
Quanto, infine, alla contestazione di contraddittorietà nella decisione del giudice di merito, va solo osservato che non bisogna confondere l'attualità del collegamento con l'organizzazione esterna con l'attualità dei concreti contatti: la specifica, mirata funzionalità preventiva - rispetto alle finalità di ordine sicurezza perseguite - dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario mira ad impedire proprio siffatta attualità, sicché dal concreto, mancato verificarsi di contatti con l'esterno si deve desumere l'efficacia dell'applicazione concreta del regime differenziato e non già la dimostrazione della sua incongruenza alla situazione di fatto.
In conclusione va rilevato che i motivi di ricorso così dedotti, rapportati ai contenuti concreti del decreto impugnato, al di là della qualificazione formale intesa a denunciare inosservanza o erronea applicazione di legge, appaiono, piuttosto, formulati al fine di censurare, in forme inammissibili in questa sede di legittimità ad una sovrapposizione argomentativa non consentita rispetto i contenuti di tale giudizio.
Le pronunce in questa sede sono consequenziali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di 500 euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2005