Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2005, n. 40220
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Sentenza 20 ottobre 2005

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In tema di applicazione del regime carcerario previsto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, l'attualità del collegamento con l'organizzazione criminale esterna non va confusa con l'attualità dei contatti malavitosi, poiché la specifica, mirata funzione preventiva dell'art. 41 bis vuole impedire proprio il realizzarsi del collegamento. Ne consegue che dal mancato stabilirsi di contatti con l'esterno si desume l'efficacia del regime differenziato e non già la dimostrazione della sua incongruenza rispetto alla situazione di fatto. (La Corte ha rigettato il ricorso fondato sulla ritenuta contraddittorietà di motivazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto, nei sensi di cui al principio, il reclamo del detenuto avverso il D.M. di applicazione del regime differenziato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2005, n. 40220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40220
    Data del deposito : 20 ottobre 2005

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