Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2019, n. 3280
CASS
Sentenza 12 novembre 2019

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In tema di stupefacenti, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, è tenuto a rinnovare la sola valutazione sanzionatoria alla stregua dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con necessaria riduzione della pena, senza possibilità di valutare il fatto diversamente rispetto al giudice della cognizione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione, pur riducendo la pena inflitta, aveva rivalutato in termini di maggiore gravità il fatto di reato, calcolando la pena base, precedentemente determinata nel minimo edittale di anni otto di reclusione, in anni sette e mesi tre).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2019, n. 3280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3280
    Data del deposito : 12 novembre 2019

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