Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
Non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari allorché il pubblico ministero, sollecitato, a seguito della sua notificazione, dalla difesa, proceda a ulteriori accertamenti (nella specie la verifica di un alibi tardivamente allegato dall'imputato), senza espletare, a sua volta, investigazioni del tutto distinte e autonome rispetto ai temi proposti con le richieste difensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2008, n. 32942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32942 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
329 42 / 08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ५२. PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/07/2008
SENTENZA
N.1099/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CHIEFFI SEVERO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO CONSIGLIERE
N. 009404/2008 2. Dott. GIORDANO UMBERTO "1
3. Dott. CORRADINI GRAZIA "
4.Dott. ZAMPETTI UMBERTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / GRDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 16/09/1968 1) AF ON
N. IL 19/01/1956 2) AR SI DAMIANO
avverso SENTENZA del 02/10/2007
CORTE ASSISE APPELLO di BARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
GIORDANO UMBERTO udito il hourstore fuunale in ferson del or RT the indicts l' au to con rinvio dill sentence infurgrest uanto for he furti cinti l'aw. TA
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dopo di che il MI, rimasto incolume e fuggito a piedi, venne inseguito in un fondo adiacente allo stadio e colpito a sua volta con un proiettile di pistola cal.
9 alla testa riportando però (ben si può dire miracolosamente stante il mezzo usato e la sede attinta, non di striscio ma in modo penetrante) solo lesioni non mortali.
Gli attuali ricorrenti BO SI MI e HI EO, zio e nipote, sono stati incriminati sulla base delle dichiarazioni rese dal sopravvissuto MI, al quale erano già noti, che li ha riconosciuti per i due aggressori sopraggiunti su un'autovettura Ford
ES di provenienza furtiva e, in esito al giudizio di primo grado, con sentenza della Corte assise di Foggia in data 12/7/06 sono stati dichiarati colpevoli dell'omicidio del NO, aggravato dalla premeditazione, di doppio tentativo di omicidio nei confronti del MI, di ricettazione e di violazioni delle leggi sulle armi e, ritenuta la continuazione tra i reati, sono stati condannati entrambi alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno, nonché in solido a risarcire i danni ai prossimi congiunti del NO e al MI costituitisi parte civile.
La decisione è stata confermata dalla Corte di assise di appello di Bari con sentenza in data
2/10/07 che ha respinto i gravami degli imputati.
Contro la sentenza di secondo grado i difensori del BO e del HI hanno o ricorso per cassazione riproponendo anzitutto l'eccezione di nullità, già respinta dal GUP e dalle Corti di primo e di secondo grado, della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi per non essere stata rinnovata la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. dopo ulteriore autonoma attività di indagine svolta dal P.M. in seguito a produzioni e richieste difensive riguardanti l'alibi avanzato dal HI.
Nel merito l'avv. Gironda Veraldi per il BO deduce, anche con motivi nuovi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità del suo assistito, contestando la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del MI e le ragioni per cui è stata disattesa la prova d'alibi.
Lamenta in particolare la difesa del BO che non sia stata accolta l'istanza di rinnovazione del dibattimento per verificare, con accertamento tecnico, se il predetto imputato
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ля era in grado, con la menomazione fisica di cui è portatore, di compiere gli atti che gli sono stati attribuiti (spari e sollevamento da terra del MI che, al termine dell'inseguimento, era caduto) e deduce inoltre mancanza di motivazione in ordine alla doglianza che con i motivi di appello era stata avanzata per non essere stato consentito di interloquire a questo proposito al proprio consulente tecnico prof. AD, il quale in dibattimento era stato sentito solo in contraddittorio con il perito balistico AI su questioni attinenti agli accertamenti da quest'ultimo compiuti.
Pure l'avv. Di Terlizzi per il HI, che è stato indicato dal MI come colui che gli aveva sparato il colpo di pistola alla testa, contesta sotto gli stessi profili l'affermazione di responsabilità, anche per la mancata assunzione di prove decisive e per travisamento della perizia balistica eseguita con incidente probatorio, e lamenta, in via di subordine, che non sia stata esclusa l'aggravante della premeditazione e che non sia stata riconosciuta in via c.d. risarcitoria la diminuente per il richiesto rito abbreviato, condizionato all'acquisizione dei tabulati dei cellulari e all'ascolto di testi d'alibi, che sostiene essere stato ingiustificatamente rifiutato al suo assistito in sede di udienza preliminare.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e i gravami devono quindi essere rigettati con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
La questione procedurale è stata dalla Corte di assise di appello risolta in modo corretto, sul rilievo che la necessità di rinnovare l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. può in astratto porsi solo nell'ipotesi in cui il P.M. approfitti delle investigazioni e richieste della difesa per espletare, a sua volta, indagini del tutto distinte dai temi con esse evidenziati, il che non era nel caso di specie avvenuto essendosi il P.M. limitato ad una attività tesa a verificare la veridicità dell'alibi tardivamente allegato dal HI.
Quanto all'affermazione di responsabilità degli imputati, il giudice di secondo grado ha pienamente osservato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte (cfr., tra le molte, Sez. I 20/9/89, Testa, rv. 184.299; Sez. II 11/6/98, Di Salvo,
rv.210.937; Sez. III 18/10/01, Panaro, rv.220.362; Sez. III 27/3/03, Assenza, rv.225.232; Sez.
IV 13/11/03, Verardi e altro, rv.227.901; Sez. VI 3/6/04, Patella e altri, rv.229.755; Sez. VI
4/11/04, Zamberlain, rv.230.899) secondo cui, quando come nel caso di specie sia stata la persona offesa l'unico testimone che abbia avuto percezione diretta del fatto da provare, anche la sola deposizione di essa può essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza purché sottoposta a rigoroso vaglio di attendibilità oggettiva e soggettiva, atteso l'interesse di cui la persona offesa stessa è portatrice, con utilizzazione a tale fine anche se non sono
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strettamente necessari, a differenza che per la chiamata di correo, riscontri esterni - di ogni
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-- elemento di controllo ricavabile dal processo.
L'analisi svolta al riguardo nella sentenza impugnata appare invero esauriente e confortata da significative conferme.
La Corte di assise di appello ha in particolare evidenziato, come già il giudice di primo grado, che le indicazioni della persona offesa MI devono ritenersi sotto ogni punto di vista attendibili per una pluralità di ragioni: perché immediate, costanti ed immuni non solo da ogni possibilità di errore, pacificamente esclusa dal fatto che il predetto ebbe modo di vedere bene gli aggressori e conosceva il BO e il HI, ma anche da concreti sospetti di condizionamento per astio o rancore o di calunniosità eterodiretta (essendo una mera congettura che altri abbia potuto suggerire al teste di indirizzare l'accusa verso gli imputati, e più logico ritenere invece che la promessa di denaro che nel corso dell'incidente probatorio ha riferito di avere ricevuto da persone che non ha voluto indicare avesse lo scopo di indurlo a ritrattare le accuse che aveva già mosso); perché confermate dal figliastro del
MI ST CO, intervenuto in soccorso del ferito insieme a IN GI, e da altri familiari ed anche, elemento di notevole importanza, da intercettazioni ambientali disposte dopo il fatto dalle quali è tra l'altro emerso il movente dell'azione criminosa (la convinzione del BO che il MI conoscesse chi circa un anno prima gli aveva teso un agguato); e perché inserite in un racconto in tutto aderente alle risultanze oggettive (reperti balistici, tracce varie, localizzazione della Ford ES).
Per incrinare un positivo giudizio di attendibilità con basi così solide e articolate occorreva la dimostrazione di elementi di segno contrario davvero insuperabili.
Tutte le obiezioni e riserve avanzate in tal senso dalle difese si sono invece rivelate,
all'analitico vaglio cui le ha sottoposte il giudice di secondo grado, prive di consistenza.
Ciò vale anzitutto per quelle critiche difensive con le quali - con riferimento al momento in cui era stato esploso il colpo di fucile che aveva provocato la morte del NO
(incompatibile secondo il prof. AD, se fosse stato il primo come affermato dal MI, con il successivo percorso, stimato in una trentina di metri, compiuto dall'autoveicolo di cui il predetto NO era alla guida sino a finire contro il muro di cinta dello stadio comunale e con la lesione ecchimotica di origine vitale, provocata dall'impatto della vettura contro detto muro, rilevata sul torace della vittima) e con riferimento inoltre all'effettivo uso per commettere il delitto dell'autovettura Ford ES trovata nel luogo - si è cercato addirittura di mettere in discussione la veridicità del racconto del MI nella parte in cui ha riferito, peraltro lo si ripete con molteplici riscontri oggettivi, la dinamica dell'aggressione che certamente ebbe in quel luogo a subire, con gravi personali conseguenze, insieme al NO, е 4
ля aggressione le cui modalità di attuazione non poteva avere alcun interesse, se anche gli autori fossero state persone diverse dal BO e dal HI, ad alterare.
Ha comunque rilevato in proposito la Corte di assise di appello, con puntuale apparato argomentativo, che il carattere rapidamente letale del colpo che ha attinto il NO al capo non comporta necessariamente l'istantaneità del decesso, nessuna indicazione in tal senso traendosi dalla consulenza autoptica, e che anche in una sopravvivenza di pochi secondi la vittima ebbe comunque il tempo di premere istintivamente il piede sull'acceleratore; ed ha altresì rilevato l'esistenza di un tratturo che consentiva all'autovettura degli aggressori di accedere al fondo adiacente allo stadio.
Ineccepibile è anche la motivazione, immune da vizi di logicità e pertanto non sindacabile in questa sede, con cui nella sentenza impugnata è stata data risposta a tutte le obiezioni specificamente riguardanti le indicazioni accusatorie provenienti dal sopravvissuto all'agguato; obiezioni riferite al fatto, agevolmente spiegato dalla Corte territoriale con la mancanza di lucidità per la gravissima ferita riportata al capo, che il MI non comunicò subito ai suoi soccorritori, ma solo dopo il ricovero in ospedale, il nome degli aggressori e al fatto, ritenuto non incidente sull'attendibilità del riconoscimento verosimilmente snodatosi in due momenti, che il predetto solo nell'ultima versione ha affermato di avere tra di essi individuato il BO sin dall'inizio, e non solo quando era stato raggiunto dopo la fuga a piedi.
Sempre a proposito del vaglio delle indicazioni del MI va ancora detto che non possono trovare accoglimento le doglianze, cui largo spazio è dato nei motivi di ricorso, che attengono alla mancata effettuazione di approfondimenti tecnici, di carattere medico/legale e balistico, secondo l'assunto delle difese indispensabili per verificare se il BO, che risulta portatore di handicap al braccio sinistro, fosse fisicamente in grado di compiere atti come quelli che gli sono stati dal teste attribuiti, prima l'esplosione del mortale colpo di fucile mentre si trovava alla guida del Ford ES e poi, nella seconda fase dell'azione, il sollevamento dello stesso
MI da terra proprio con tale arto, mentre con l'altro teneva l'arma.
Si tratta di censure che investono aspetti di fatto che la Corte di assise di appello ha sottoposto a penetrante esame, pienamente aderente alle risultanze processuali, in esito al quale ha in modo coerente concluso che di tali ulteriori accertamenti non vi era in realtà alcun bisogno, così senz'altro avallando il diniego del giudice di primo grado di disporre perizia medico/legale sulla menomazione fisica del BO e quindi anche, implicitamente, giustificando il conseguente rifiuto di detto giudice di aprire al riguardo un dibattito tecnico sentendo sul punto il consulente della difesa.
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ля Si è invero rilevato nella sentenza impugnata che le limitazioni funzionali dell'arto superiore sinistro del BO, fenomeno della c.d. mano cadente priva di forza prensile e ridotta articolarità della spalla, risultavano - per quanto dagli stessi giudici di secondo grado direttamente apprezzato e per quanto risultante dalla perizia che era stata disposta dal GIP per verificare se le condizioni del predetto imputato fossero compatibili con il regime carcerario - ben individuate e definite e non potevano ritenersi tali da rendergli in concreto impossibili gli atti descritti dal MI.
E' quest'ultimo un giudizio di merito non sindacabile in questa sede perché ancorato, in modo logico, alla situazione emergente dalla operata ricostruzione dell'episodio criminoso e in particolare a precise circostanze come la robusta costituzione fisica del BO (ex-pugile) che sicuramente lo aiutava a sopperire alla menomazione, la bassissima velocità della Ford
ES e della Ford SC quando il colpo mortale è stato esploso e il fatto che in quel momento le due vetture si trovavano affiancate, la possibilità che lo sparatore aveva avuto di rendere stabile il fucile appoggiandolo al finestrino abbassato, la minaccia delle armi spianate che non aveva certo richiesto l'impiego di particolare forza per far sì che il MI si alzasse da terra.
In questo quadro appare eccessiva l'importanza attribuita nei motivi di ricorso alla questione se l'arma da cui è partito il colpo che ha ucciso il NO fosse un fucile semiautomatico, meno impegnativo da usare, ovvero, come sostenuto dal consulente della difesa prof. AD,
un fucile a pompa.
-Nel discorso giustificativo dell'affermazione di responsabilità in cui il tema delle caratteristiche dell'arma del delitto si inserisce, è bene ricordarlo, non come passaggio necessario ai fini della prova positiva della colpevolezza ma solo ai fini della verifica se vi sia qualche ragionevole sospetto di incolpazione calunniosa - la Corte di assise di appello si è invero correttamente limitata a evidenziare che non era per questa via che la versione del
MI poteva trovare insuperabile smentita poiché i dati dell'accertamento balistico già esperito, ritenuto esauriente, inducevano piuttosto a propendere per l'ipotesi che sia stato usato un fucile semiautomatico, e ciò sia per il carattere piuttosto ristretto dello spazio in cui la maggior parte dei bossoli è stata rinvenuta sul terreno sia per la perfetta identità di tutte le impronte che il perito AI, con l'ausilio del microscopio, ha potuto rilevare su di essi (né può dirsi che vi sia stato sul punto travisamento della prova, con effetti scardinanti dell'apparato argomentativo del giudice, per il solo fatto che non è stata riportata in sentenza anche la notazione del perito, che non elimina il significato del dato e comunque non ha univocità sufficiente a fare escludere che il fucile fosse semiautomatico, secondo cui su due
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ма bossoli le impronte di espulsione non erano ben definite).
Non ha neppure trascurato la Corte di assise di appello di sottoporre gli alibi avanzati sia dal
BO, che ha sostenuto di essere stato nel ristorante di sua proprietà, sia dal
HI, che ha sostenuto di avere compiuto vari movimenti insieme alla coniuge
SI IL, ad approfondito controllo in esito al quale ha ribadito, supportandolo con precisi riferimenti, la valutazione del primo giudice secondo cui dovevano ritenersi falliti per le incertezze, inverosimiglianze e contraddizioni dei testi, per lo più non indifferenti, che li hanno avallati con riferimento al momento cruciale.
Correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto esistenti gli estremi dell'aggravante della premeditazione, per essere il furto della Ford ES usata dagli aggressori avvenuto quattro giorni prima del fatto e per l'accurata scelta del luogo e del momento dell'agguato, rivelatori di pianificazione.
E del pari correttamente la Corte di assise di appello ha negato al HI la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. ritenendo il rifiuto del GUP di procedere con rito abbreviato giustificato, se non sotto il profilo della incompatibilità della richiesta integrazione probatoria con le finalità di economia processuale del rito, certamente sotto il profilo, di cui pure si deve nella relativa valutazione tenere conto (cfr. al riguardo la sentenza delle Sezioni unite 27/10/04, Wajib), della non necessità di detta integrazione ai fini decisori, trattandosi di assumere testi già sentiti nella fase delle indagini e di acquisire tabulatiti telefonici che non potevano condurre a risultati rilevanti ai fini della dimostrazione della veridicità dell'alibi.
Consegue alla reiezione dei gravami l'obbligo per gli imputati di rifondere alle parti civili le spese sostenute in questo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili che liquida nella somma complessiva di euro quattromila oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 3/7/2008.
Il Consigliere est. Il Presidente
Mliordano
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
-6 AGO 2008
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