Sentenza 4 marzo 2014
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che l'imputato, formulando istanza di applicazione della pena con una nuova richiesta di sospensione della sua esecuzione, aveva implicitamente espresso la sua non opposizione allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività).
Commentario • 1
- 1. Patteggiamento e obblighi connessi al beneficioAlberto Sagna · https://www.filodiritto.com/ · 14 gennaio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 13894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13894 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/03/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 450
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 29034/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LL ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/06/2012 del Gip del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Napoli con sentenza del 25/06/2012, in accoglimento della richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed Euro 5.000 di multa in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 nei confronti di LL ER, subordinando l'applicazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento delle attività socialmente utili individuate nella motivazione.
2. Ha proposto ricorso la difesa di LL con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui si ritiene necessario disporre lo svolgimento di lavori socialmente utili per rendere efficace il beneficio della sospensione condizionale della pena sul mero presupposto della presenza di ulteriore condanna, evidenziando, sul piano giuridico astratto, la piena compatibilità tra le due condanne, che conducevano ad una determinazione complessiva della pena non ostativa all'applicazione del beneficio.
Contestualmente si rileva che le ulteriori considerazioni contenute in sentenza, attestano lo svolgimento di un giudizio prognostico favorevole, incompatibile con le limitazioni imposte, che denotano la formulazione di un giudizio negativo, che prescinde dalla rilevanza concreta del precedente risultante a carico dell'interessato, e risulta fondato su mere clausole di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il dettato dell'art. 165 c.p., comma 2, nella formulazione successiva alla novella di cui alla L. 11 giugno 2004, n. 145, pacificamente applicabile nella specie, prevede che, nell'ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena sia concessa in favore di chi ne abbia già fruito "deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma precedente", ed ha provveduto alla soppressione dell'inciso esistente nella norma in vigore in precedenza "salvo che ciò sia impossibile".
L'innovazione normativa trova la sua giustificazione nella modifica del comma primo, ove si è previsto, unitamente al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze dell'illecito, anche la possibilità di subordinare la sospensione all'esercizio di lavori di pubblica utilità, modalità che, nel superare l'impossibilità di subordinazione per i casi in cui i reati non ledano interessi patrimoniali, quali quelli in tema di stupefacenti, di fatto permettono - e nel caso del secondo comma impongono - per ogni fattispecie la sottoposizione a subordinazione del beneficio concesso.
Significativamente in tal senso la disposizione richiamata ha richiesto per l'applicazione di tale condizione la mancata opposizione del condannato, in luogo che l'espressione del suo consenso, e l'esame degli atti parlamentari evidenzia che ciò è stato frutto di una precisa scelta, dettata dalla necessità di rendere concretamente praticabile tale misura, a fronte dell'impossibilità per il nostro ordinamento di imporre la formulazione di dichiarazioni alla persona sottoposta ad indagini.
3. Nel caso di specie, contrariamente all'assunto difensivo, è previsto un implicito consenso del condannato, poiché questi, nel sottoscrivere l'istanza di applicazione della pena, con richiesta di concessione della sua sospensione, consapevole dell'esistenza di un precedente, ha di fatto espresso la sua non opposizione all'applicazione dell'art. 165 c.p., comma 2, che esclude qualsiasi facoltatività per il giudice della subordinazione del beneficio in tale condizione di fatto.
4. Sulla base di tali circostanze concrete deve valutarsi l'infondatezza del gravame proposto che, ignorando la sussistenza dell'obbligo per il giudice di procedere nel senso indicato, individua elementi di contraddizione nella sentenza, e violazioni di legge, che risultano contraddette dalla lettera della disposizione applicata, sopra richiamata, che evidenzia la natura necessitata della scelta operata dal giudicante e ne esclude l'illegalità della determinazione, eccepita in ricorso.
Il rigetto del ricorso impone, ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014