Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
L'espulsione prevista dagli artt. 235 cod.pen. e 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2007, n. 34562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34562 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/06/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2361
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 000533/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR UZ, N. IL 29/10/1962;
avverso ORDINANZA del 26/04/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo (inammissibilità del ricorso).
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto l'appello di AR IR avverso il provvedimento in data 23.11.2005 del Magistrato di sorveglianza in sede, che aveva disposto l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ordinata con la sentenza pronunciata il 3.10.2003 dalla Corte d'Appello di Brescia. Ricorre per Cassazione l'interessato, denunciando erronea applicazione: 1) dell'art. 235 c.p., in quanto la misura era stata disposta in mancanza dell'indefettibile presupposto dell'attuale pericolosità sociale, che dovrebbe essere escluso dall'ammissione a benefici penitenziari e da attività socialmente utili prestate in passato e non sarebbe ravvisabile a seguito della sopravvenuta denuncia per tentato furto aggravato, in realtà dovuta alla mera presenza su altrui autovettura in possesso di un attrezzo inerente alla propria attività artistica e non destinato ad impieghi delittuosi;
2) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, poiché il mancato rinnovo nei termini del permesso di soggiorno era dovuto alla situazione di forza maggiore costituita dalla detenzione in carcere;
3) dell'art. 28 D.Lgs. citato, che garantisce il diritto al mantenimento dell'unità familiare. Rappresenta al proposito di essere coniugato con cittadina italiana e padre di prole minore da questa avuta.
Il ricorso è infondato. Anzitutto, trattandosi di misura di sicurezza disposta dal giudice, è del tutto inconferente il rinvio alla normativa attinente all'espulsione in via amministrativa;
ricorrendone le condizioni, l'espulsione ai sensi dell'art. 235 c.p. e delle norme speciali correlative (in particolare, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15) ben può essere disposta anche nei confronti di straniero munito di permesso dì soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana. Come già rilevato da questa Corte sulla scorta di autorevole dottrina, la "ratio" della misura di cui all'art. 235 c.p. si collega all'interesse politico e giuridico dello Stato a far venir meno la presenza di uno straniero che abbia rivelato, attraverso la commissione di un delitto di una certa gravita, una particolare attitudine a delinquere. È senz'altro vero che l'espulsione incide negativamente sull'unità familiare. Sull'unità familiare, però, incide negativamente anche la privazione della libertà, ma non per questo l'ordinamento giuridico si astiene dal tutelare determinati, rilevanti beni giuridici che, al pari della famiglia, hanno il loro riconoscimento nella Carta Costituzionale prevedendo la sanzione penale nel caso in cui vengano lesi o posti in pericolo. Se si riflette, poi, che la sanzione penale e la misura di sicurezza vengono applicate soltanto se precede la commissione del reato e che lo straniero ospitato nello Stato non può ignorare di doversi astenere dal violare la legge penale, rischiando, altrimenti, di provocare anche la ragionevole reazione dell'espulsione, che mina o può minare l'unità familiare, deve convenirsi che questo eventuale effetto dell'espulsione non può non essere posto a carico di chi, con la propria condotta, ha determinato la prevedibile reazione dell'ordinamento giuridico (in termini Cass., Sez. 4, 4.2/16.6.2004, che in base alle argomentazioni sopra riportate ha altresì affermato la piena compatibilità della disciplina normativa con l'art. 29 Cost.). Tanto premesso, la dedotta assenza di attuale pericolosità viene sostenuta in ricorso sulla base di mere argomentazioni in fatto, non apprezzabili in questa sede, tendenti a sminuire il significato sintomatico dell'arresto in flagranza di tentato furto e dell'applicazione di misura cautelare nell'imminenza della discussione dell'appello.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2007