Sentenza 22 novembre 2000
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, pur dovendosi ritenere che, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n.217, legittimato a proporre ricorso al tribunale o alla corte d'appello, in caso di diniego del beneficio, sia soltanto l'interessato e non anche il difensore, deve tuttavia riconoscersi anche a quest'ultimo analoga legittimazione, quando gli sia stata conferita dall'interessato procura speciale ai sensi dell'art.122 c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2000, n. 6671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6671 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 14/12/2000
Dott. CAMILLO LOSANA Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere N. 7321/2000
Dott. GIANFRANCO RIGGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ENRICO DELEHAYE Consigliere N. 032064/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ LV n. il 18/02/1957 avverso ORDINANZA del 26/03/1999 GIP TRIBUNALE di TORINO
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO Giuseppe - lette le conclusioni del P.G. Dott. L. CIAMPOLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- rilevato che il giudice dell'esecuzione ha motivatamente escluso l'unicità del disegno criminoso in mancanza di elementi in base ai quali poter ritenere che le singole violazioni, commesse a distanza di circa 10 anni l'una dall'altra, costituissero parte integrante di un medesimo programma, preventivamente delineato sia pure nelle linee essenziali;
- che il ricorrente deduce soltanto l'omogeneità dei reati, del tutto insufficiente per ravvisare l'unicità nel disegno criminoso;
- che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante la pretestuosità dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa congruo fissare in L. 1.000.000;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2001