Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
L'irrevocabilità dell'assoluzione per insussistenza del fatto da una delle due imputazioni - contestate in via alternativa e congiuntamente in relazione allo stesso fatto - non impedisce la prosecuzione del giudizio sull'altra imputazione, perché l'effetto preclusivo del giudicato si esplica in riguardo all'eventualità di una nuova sottoposizione a procedimento penale per il medesimo fatto e non attiene al caso in cui l'unico procedimento sia stato avviato contestualmente per entrambe le imputazioni. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che l'assoluzione per insussistenza del fatto dall'imputazione di circonvenzione di incapace non ha effetto preclusivo, derivante dal giudicato, per la prosecuzione in ordine al diverso reato di estorsione, contestato, nell'ambito del medesimo procedimento, in via alternativa alla prima imputazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2008, n. 35070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35070 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 35070/08 40 UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/06/2008
SENTENZA
N. 872/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CASUCCI GIULIANO CONSIGLIERE
" N. 040266/2006 2. Dott. ZAPPIA PIETRO
3. Dott. CURZIO PIETRO "
4. Dott.DAVIGO PIERCAMILLO "T
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
N. IL 21/05/1959 1) EN ANTONIETTA
avverso SENTENZA del 06/06/2006
di REGGIO CALABRIA CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CASUCCI GIULIANO
che ha concluso peri rigetti del vicino
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6 giugno 2006, la Corte d' Appello di Reggio
Calabria, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Locri appellata da DÒ NI e Cosenza Antonietta, dichiarava la nullità del decreto che dispone al giudizio e degli atti successivi nei confronti di DO e disponeva la trasmissione degli qualificata l' imputazione ascritta a Cosenza atti al GUP di Locri;
art. 643 c.p. determinava la pena, con le già nel reato di cui all' concesse attenuanti generiche, in due anni e due mesi di reclusione
con revoca della pena accessoria.
La Corte territoriale, rigettata 1' eccezione di violazione del principio di immutabilità del giudice, nel merito riteneva che il fatto (rubricato come estorsione ma comeda qualificarsi circonvenzione di incapace) era provato sulla scorta delle concordi dichiarazioni di RI AR, sorella della persona offesa, di AM
CE, della stessa persona offesa RI AN nonché della denuncia di Mileto Domenica (madre di quest' ultima) utilizzabile per effetto del sopravvenuto decesso della denunciante.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l' imputata, che ne ha chiesto 1" annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell' art. 606 lett. b), c) ed e) in relazione all' art. 649 c.p.p.
: perché il Tribunale di Locri aveva assolto la ricorrente dal reato di cui all' art. 643 c.p.; illogicità e mancanza della motivazione per apparenza della stessa perché fondata su elementi indiziari privi dei concordanza. Non si era proceduto requisiti di precisione, gravità e dei ditesti. La testimonianza alla valutazione di attendibilità
AM CE non avrebbe dovuto essere considerata "diretta" in
Carabinieri di Careri riferì di venne sentita dai quanto allorché sempre la cugina tramite di accadutoquanto essere a conoscenza
Anche la testimonianza di CR AR era de relato. RI AT.
AN da parte sua ha escluso di essere stata vittima di violenze o minacce ed anzi fa riferimento al rapporto di amicizia con la SE.
dichiarazioni testimoniali dovevano essere valutate le sue Peraltro conto dei gravi disturbi psichici da cui era cautela tenuto con affetta;
- mancanza e illogicità della motivazione nin relazione all'
art. 133 c.p. e alla determinazione della pena perché, pur avendo riconosciuto la ricorrente meritevole delle attenuanti generiche, ha fissato la pena base in tre anni di reclusione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell' art. 649
c.p.p., è infondato. all'art. 643 e 629 cod. pen.,. Ed invero, tra i delitti di cui soggetto passivo di quest' ultimo reato anche la pur potendo essere nello stato di deficienza psichica, non è persona che versi anche se tra di essi è comune il ammissibile alcun concorso, in quanto si differenziano per perseguimento di un profitto, nella circonvenzione di che, il mezzo adoperato dall'agente di suggestione o di induzione e incapaci è costituito dall'opera minaccia. Ne nell'estorsione, invece, dall'uso della violenza consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l'evento e uno degli indicati comportamenti dell'agente determina la configurabilità dell'uno ° dell'altro titolo di reato (Cass. Sez.
2, 16.3-12.4.05 n. 13488)
L' assoluzione per insussistenza del fatto dall' imputazione
" alternativa circonvenzione di incapace non è stata certo d' di impedimento alla prosecuzione del procedimento per il diverso reato di estorsione. In tema di divieto di "bis in idem", ove l'imputato sia stato assolto da una determinata imputazione, congiuntamente contestata assieme ad un'altra, relativa allo stesso fatto, nell'ambito del medesimo procedimento, sulla residua imputazione non ha modo diesplicarsi preclusivo derivante dal giudicatol'effetto intervenuto sulla prima;
e proprio in quanto l'altra,
Gallain" alternativa alla prima, sia ancora "sub judice". Infatti, il "bis in idem" evocato dall'art. 649 cod. proc. pen. concerne l'ipotesi in cui taluno, dopo essere stato gia' giudicato in ordine а un
certo fatto, sia "di nuovo sottoposto a procedimento penale per nell'ipotesi di imputazioni il medesimo fatto"; mentre,
giudiziale di una delle alternative;
la definizione regiudicande non incide sui poteri di cognizione del giudice in
la quale ilordine alla regiudicanda superstite, per procedimento penale era stato avviato contestualmente alla prima (Cass. Sez. 6,
22.1-1.6.1999 n. 6837?
la pronuncia assolutoria, una volta divenuta definitiva, non Ma,
consente che, attraverso la diversa qualificazione dell' imputazione alternativa, ci si pronunci nuovamente in ordine al reato per il quale
è intervenuto il giudicato. L' assoluzione perché il fatto non
sussiste dal delitto di cui all' art. 643 c.p. ha reso definitivo l' accertamento della sussistenza della condotta tipica di tale delitto e cioè dell' attività di induzione attraverso l' abuso dello stato di deficienza psichica della vittima.
Senonché la motivazione della sentenza impugnata riferisce di minacce esplicite poste in essere dalla Cosenza ai danni di CR AN al fine di ottenere da quest' ultima la consegna del danaro. Il fatto deve quindi essere riportato alla originaria qualificazione giuridica, secondo quanto contestato al capo A, vale a dire come estorsione.
Va ribadito il canone ermeneutica secondo il quale "anche quando il
ricorso per cassazione sia stato proposto dal solo imputato, la
Suprema Corte ha il potere dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, escludendo l'applicazione di una causa di estinzione.... Una siffatta pronuncia, che è di mera rettificazione e non di annullamento, non può ritenersi illegittima,
atteso che essa non può determinare alcuna violazione del generale principio di divieto di ' reformatio in peius', posto che tale principio è finalizzato unicamente a conservare integra la misura della pena salvaguardare la preclusione dal
@ a nascente giudicato in ordine al trattamento sanzionatorio operato dal
giudice a quo, in assenza di impugnazione da parte del P.M." (Cass.
Sez. 6, 4.2-17.4.2004 n. 23024). 2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia mancanza e illogicità
della motivazione è manifestamente infondato. Ed invero la prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità non è indiziaria, ma diretta, perché CR AN ha riferito direttamente dei fatti di '
cui è stata vittima. Le altre testimonianza sono valse a rafforzare il convincimento del giudice sull' attendibilità della persona offesa. La circostanza che si tratti di testimonianze indirette non elimina che oggetto della prova sono direttamente i fatti di cui all' imputazione.
3. L' ultimo motivo di ricorso, che denuncia illogicità e mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della pena è dedotto in maniera inammissibile mediante la sollecitazione di un nuovo giudizio di merito, come tale non consentito.
L' indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla
Corte di cassazione essere limitato per espressa. volontà del legislatore 1' esistenza di un logico apparato a riscontrare argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l' adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della
"rilettura" degli elementi di fatto posti а fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U.
30.4/2.7.97 n. 6402, Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9- ric.
10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Qualifica il fatto come estorsione;
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 25 giugno 2008
Il Consigliere Est. Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 SET 2008
ERE IL C CANCELL Piera Esposito