Sentenza 17 ottobre 2018
Massime • 1
L'esecuzione di un ordine di carcerazione illegittimo perché relativo ad una pena già estinta per decorso del tempo, determina l'ingiustizia della detenzione sofferta e, dunque, la configurabilità del diritto all'equa riparazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2018, n. 5917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5917 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2018 |
Testo completo
05917-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FAUSTO IZZO - Presidente Sent. n. sez. 1943/2018 -CC 17/10/2018 CARLA MENICHETTI R.G.N. 25421/2018 DANIELE CENCI - Relatore - GIUSEPPE PAVICH DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2018 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG dr.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13-14 febbraio 2018 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione che era stata avanzata con atto depositato il 19 gennaio 2016 nell'interesse di AN SA, il quale era stato ristretto in esecuzione pena dall'8 marzo 2011 all'11 maggio 2012, malgrado la pena fosse estinta per prescrizione, come accertato con provvedimento ordine di scarcerazione adottato dalla Procura - - generale della Corte di appello di Roma il 10 maggio 2012, appunto, per estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen., eseguito il giorno seguente.
2. La ragione della inammissibilità dichiarata dalla Corte di appello sta nella ritenuta tardività dell'istanza del 19 gennaio 2016 rispetto alla data della conoscenza da parte di SA della ingiustizia della detenzione, conoscenza che si è ritenuto essersi verificata l'11 maggio 2012, quando cioè venne data esecuzione al provvedimento di scarcerazione, per avvenuta prescrizione della pena in espiazione, emesso il giorno precedente dalla Procura generale.
3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza AN SA, tramite difensore, che denunzia difetto motivazionale, sotto i profili della mancanza e della manifesta illogicità della stessa. In particolare, censura la collocazione l'11 maggio 2012, coincidente con la data della scarcerazione, della conoscenza da parte del ricorrente della ingiustizia della detenzione patita, alla stregua dei seguenti argomenti: la conoscenza della possibilità da parte di SA di adire la Corte di appello per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione non sarebbe dimostrata in alcun modo;
ci si troverebbe in presenza di un caso del tutto particolare, quale l'ingiustizia subita in sede di esecuzione;
la Corte costituzionale ha, in effetti, ampliato l'originaria previsione dell'art. 314 cod. proc. pen., che in origine non prevedeva il diritto all'equa riparazione in caso di erroneo ordine di esecuzione ma osserva il ricorrente a tutt'ora la norma non riporta la possibilità di adire la Corte di Appello in caso di pena illegittimamente sofferta in executivis, infatti la sentenza del Giudice delle leggi viene riportata soltanto in calce a tale articolo» (così alle pp.
2-3 del ricorso); inoltre, Nel momento in cui SA venne scarcerato non sapeva minimamente della possibilità di ricorrere per riparare alla ingiustizia subita», non è stato informato da alcuno di poter esercitare il suo diritto nel termine di due anni e la data certa in cui SA viene a conoscenza della possibilità di 2 ricorso ex art. 314 c.p.p. è la data della nomina del difensore che è del 19/09/2014 [...] » (così alla p. 3 del ricorso); la decisione «non tiene neanche conto del fatto che il ricorrente quando venne scarcerato era persona anziana (è nato nel 1945) per cui vi può essere una presunzione di non conoscenza stante anche la particolarità della vicenda» (p. 3 del ricorso); l'ordinanza, infine, prenderebbe atto della singolarità del caso, compensando le spese. Si invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il Procuratore generale della S.C., nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 27-30 luglio 2018 ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1.Le ragioni della pretesa illegittimità delle decisione, infatti, sono prive di fondamento. Esse consisterebbero: о nella mancanza di adeguamento da parte del legislatore della formulazione testuale dell'art. 314 cod. proc. pen. alla sentenza della Corte costituzionale 310 del 25 luglio 1996, decisione che ha dichiarato n. l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione;
o nella mancata conoscenza soggettiva da parte dell'imputato, peraltro non informato da alcuno, del diritto di attivare, entro il termine biennale, l'istituto previsto dagli artt. 314-315 cod. proc. pen.; o nella asserita peculiarità della situazione, essendo, tra l'altro, l'imputato sessantasettenne al momento della scarcerazione. Ne conseguirebbe, in tesi di parte ricorrente, la necessità di fissare la conoscenza della possibilità di avanzare ricorso ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. alla data della nomina del difensore, avvenuta il 19 settembre 2014. 1.2.Osserva il Collegio che, secondo elementare nozione di teoria generale, la pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale (nel caso di specie, di illegittimità parziale) produce i suoi effetti ex se, a prescindere dalla circostanza che il legislatore modifichi, adeguandosi alle stesse, il testo originario della norma ed anche a prescindere dalla circostanza, invero del tutto irrilevante, che le raccolte private denominate "codici" richiamino o meno in 3 ん nota gli interventi della Consulta;
nel caso di specie, peraltro, la sentenza additiva, la n. 310 del 1996, è (di gran lunga) antecedente ai fatti. Nessun rilievo ha la effettiva conoscenza soggettiva delle norme di diritto da parte dell'imputato, secondo la fondamentale regola posta dall'art. 5 cod. pen. compendiata nel tradizionale brocardo "ignorantia legis non excusat". Peraltro l'età, definita "anziana" del ricorrente al momento della scarcerazione, non è, di per sé, elemento di possibile significatività nel senso della ipotetica emersione di una ipotetica ragione di ignoranza inevitabile, ergo: scusabile (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 364 del 24 marzo 1988), tema, peraltro, nemmeno introdotto dal ricorrente.
1.3. In definitiva, essendo erronea, non solo in fatto ma anche in diritto, la premessa del ragionamento del ricorrente, erronea è anche la conclusione che si pretende di trarne, in quanto, in realtà, a seguito dell'intervento additivo della Consulta con la richiamata sentenza n. 310 del 25 luglio 1996, l'art. 314 cod. proc. pen. include il diritto all'equa riparazione non soltanto per la custodia cautelare, come recita testualmente la norma, che costituisce un assoluto novum, non essendo l'istituto, a differenza della riparazione dell'errore giudiziario (artt. 643 e ss. cod. proc. pen.), previsto dal previgente codice di rito, ma anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di illegittimo ordine di esecuzione. Infatti, nella motivazione della richiamata decisione della Corte costituzionale (al punto n. 4 del "considerato in diritto") si legge che «L'art. 314 cod. proc. pen. stabilisce che chi e stato prosciolto con sentenza irrevocabile perche il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perche il fatto non costituisce reato o non e previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura e stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilita previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Le disposizioni citate si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere. Nulla è detto dell'ipotesi in cui la detenzione sia stata causata da un ordine di esecuzione illegittimo. E la diversita della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata iniqua, rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non e tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la 4 и prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata. La disparita di trattamento tra le due situazioni appare ancor piu manifesta, se si considera che la detenzione conseguente ad ordine di esecuzione illegittimo offende la liberta della persona in misura non minore della detenzione cautelare ingiusta. La scelta legislativa risulta oltretutto ingiustificata anche alla luce della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), dove, al punto 100 dell'art. 2, comma 1, e prefigurata, accanto alla riparazione dell'errore giudiziario, vale a dire del giudicato erroneo (gia oggetto della disciplina del codice previgente), anche la riparazione per la "ingiusta detenzione"; cio che lascia trasparire l'intento del legislatore delegante di non introdurre, su questo piano, ingiustificate differenziazioni tra custodia cautelare ed esecuzione di pena detentiva. Lo stesso art. 2 della citata legge di delegazione, nel prevedere che il nuovo codice si debba adeguare alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, depone nel senso della non discriminazione tra le due situazioni, giacche proprio la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, prevede espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. L'obliterazione della ingiusta detenzione patita in seguito a ordine di esecuzione illegittimo costituisce una autonoma ed arbitraria scelta del legislatore delegato contrastante con gli artt. 3 e 24 della Costituzione alla quale questa Corte deve ovviare con la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non include questa fattispecie fra le situazioni che fanno sorgere il diritto alla equa riparazione. Non fornisce argomenti in senso contrario all'accoglimento della questione la legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita civile dei magistrati). In questa legge, infatti, è espressamente previsto, all'art. 14, che le disposizioni in essa contenute non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione. L'autonomia, positivamente stabilita, tra azione risarcitoria e azione riparatoria per l'ingiusta detenzione rende evidente che privare di quest'ultima azione la persona colpita da un ordine di esecuzione erroneamente emesso significa introdurre una discriminazione, che i principii costituzionali invocati dal giudice a quo non possono tollerare». • 5 п 1.4. Deve, quindi, in definitiva, affermarsi, come si desume anche da recente giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in relazione a fattispecie non sovrapponibile ma regolata dalla stessa ratio (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, P.G. in proc. Myteveli, secondo cui «L'esecuzione di un ordine di carcerazione originariamente legittimo ma relativo ad una pena risultante estintasi, in ragione del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, determina l'ingiustizia della detenzione sofferta e, dunque, la configurabilità del diritto all'equa riparazione»), che non vi è dubbio che possa costituire titolo legittimante il diritto alla equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. la detenzione ingiustamente patita a causa di ordine di esecuzione illegittimo, essendo la pena estinta per decorso del tempo ai sensi dell'art. 172 cod. pen.
1.5. In conseguenza, corretta è la presa d'atto da parte della Corte di appello della tardività della richiesta, avanzata il 19 gennaio 2016 a fronte di una conoscenza che deve temporalmente collocarsi l'11 maggio 2012, data della notificazione del provvedimento della Procura generale.
2. Discende dalle considerazioni svolte la decisione in dispositivo, con condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 17/10/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniele Cencihoniele Fausto Izz DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONA GIUDIZIARIO 7 FEB 2019 Dott.ssa free Caliendo oggi, 16