CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/08/2023, n. 33970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33970 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA PI GI, nato in [...] il 19/03./1952 avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta da! consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET LI, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 dicembre 2022, la Corte di appello di Milano ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Tribunale di Milano del 29 aprile 2022, con la quale l'imputato era stato condannato, per i! reato di cui all'art. 10-ter del d.igs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante di una società, non aveva versato l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per il periodo 2013, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo Penale Sent. Sez. 3 Num. 33970 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 13/06/2023 al periodo d'imposta successivo, per euro 509.729,00 (reato commesso in data 29 dicembre 2014). La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la sanzione sostitutiva già applicata, rideterminandola in euro 13.500,00 di multa e disponendone la rateizzazione in rate di euro 450,00 ciascuna. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censura la violazione dell'art. 27 Cost., denunciando un supposto contrasto giurisprudenziale rilevante ex art. 618 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe richiamato giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità dell'inesigibilità della condotta doverosa da parte dell'imputato, quale clausola di esclusione della colpevolezza, senza considerare la giurisprudenza di segno opposto, che aveva dato spazio a tale istituto. 2.2. In secondo luogo, si prospetta la violazione dell'art. 2741 cod. civ., oltre che della disposizione incriminatrice. Si contesta in diritto l'affermazione della sentenza di primo grado secondo cui l'obbligo di adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente rispetto ai crediti erariali vige nel solo ambito delle procedure esecutive fallimentari e non può essere richiamato nel contesto penale. Secondo la prospettazione difensiva, il principio della par condicio creditorum opera anche nell'ambito penale e, dunque, consente al debitore-imprenditore di preferire l'adempimento dei debiti nei confronti dei lavoratori rispetto a quello dei debiti fiscali. 2.3. Con una terza censura, si richiede l'applicazione degli artt. 56-quater della legge n. 689 del 1981 e 133-ter cod. pen., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Si ricorda che la sentenza di appello ha sostituito la pena detentiva con quella della multa in ragione di euro 13.500,00, considerando un valore giornaliero di euro 75,00 e applicando una rateazione in 30 rate. La difesa sostiene che la nuova disciplina autorizza la riduzione della pena pecuniaria sostitutiva fino al valore giornaliero di euro 5,00 e la rateazione in 60 mesi;
condizioni più favorevoli per l'imputato. Sostiene, altresì, che, al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme, non erano ancora decorsi i termini per ricorrere in cassazione e che tale situazione avrebbe dovuto far ritenere pendente in appello il procedimento alla data del 31 dicembre 2022; con la conseguenza che il giudice della cognizione dovrà operare l'applicazione della nuova pena pecuniaria sostitutiva, previo accertamento delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022. 2.4. Con successiva memoria, la difesa ha presentato un motivo nuovo, con il quale eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 29 gennaio 2023, tenuto conto del periodo di sospensione dal 29 marzo 2021 al 29 ottobre 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi due motivi di doglianza che possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi caratterizzati da mancanza di concreti riferimenti critici al testo della sentenza impugnata - sono inammissibili. Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822). Nel caso di specie, la difesa non prospetta specificamente la sussistenza dei presupposti per ritenere inesigibile o, comunque, non punibile per mancanza dell'elemento soggettivo la condotta tenuta dall'imputato, perché non spiega se ed in che misura egli si trovasse in difficoltà economiche, né quali fossero le cause di tale eventuali difficoltà e le ragioni per cui, asseritamente, la società abbia potuto preferire il pagamento dei debiti verso i dipendenti piuttosto che dei debiti verso l'erario. Le questioni giuridiche proposte, relative alla configurabilità dell'istituto dell'inesigibilità e all'applicabilità della par condicio creditorum in ambito penale risultano, pertanto, formulate in modo astratto;
ciò che rende irrilevante l'esame della loro fondatezza in punto di diritto. 1.2. La terza censura è manifestamente infondata. La difesa invoca l'applicazione di disposizioni ritenute di maggiore favore quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio: gli artt. 56-quater della legge n. 689 del 1981 e 133-ter cod. pen., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Nel fare ciò, propone un'interpretazione manifestamente erronea dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022. Tale disposizione reca la disciplina transitoria in materia di pene sostitutive, che tiene conto della natura pacificamente sostanziale delle modifiche normative operate, con conseguente loro assoggettamento al principio di retroattività in bonam partem (art. 2, quarto comma, cod. pen.). Si prevede che le norme previste dal capo III della legge n. 689 del 1981 (come modificato dall'art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022), se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Si tratta di una previsione :3 evidentemente riferita al caso in cui il giudice di appello non abbia già pronunciato sentenza prima del 30 dicembre 2022 - come invece è avvenuto nel caso di specie - perché la pronuncia della sentenza chiude il giudizio di appello, facendo venire meno la sua pendenza. La disposizione applicabile è, dunque, quella che prevede che, nel giudizio di legittimità, Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente davanti alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza. 1.3. L' eccezione di prescrizione del reato è inammissibile. La stessa è stata infatti proposta per la prima volta con i motivi aggiunti e non con il ricorso per cassazione. Trova dunque applicazione il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l'eccezione di prescrizione, ancorché maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, dep. 18/06/2021, Rv. 282021). 2. In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/06/2023
udita la relazione svolta da! consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET LI, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 dicembre 2022, la Corte di appello di Milano ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Tribunale di Milano del 29 aprile 2022, con la quale l'imputato era stato condannato, per i! reato di cui all'art. 10-ter del d.igs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante di una società, non aveva versato l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per il periodo 2013, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo Penale Sent. Sez. 3 Num. 33970 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 13/06/2023 al periodo d'imposta successivo, per euro 509.729,00 (reato commesso in data 29 dicembre 2014). La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la sanzione sostitutiva già applicata, rideterminandola in euro 13.500,00 di multa e disponendone la rateizzazione in rate di euro 450,00 ciascuna. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censura la violazione dell'art. 27 Cost., denunciando un supposto contrasto giurisprudenziale rilevante ex art. 618 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe richiamato giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità dell'inesigibilità della condotta doverosa da parte dell'imputato, quale clausola di esclusione della colpevolezza, senza considerare la giurisprudenza di segno opposto, che aveva dato spazio a tale istituto. 2.2. In secondo luogo, si prospetta la violazione dell'art. 2741 cod. civ., oltre che della disposizione incriminatrice. Si contesta in diritto l'affermazione della sentenza di primo grado secondo cui l'obbligo di adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente rispetto ai crediti erariali vige nel solo ambito delle procedure esecutive fallimentari e non può essere richiamato nel contesto penale. Secondo la prospettazione difensiva, il principio della par condicio creditorum opera anche nell'ambito penale e, dunque, consente al debitore-imprenditore di preferire l'adempimento dei debiti nei confronti dei lavoratori rispetto a quello dei debiti fiscali. 2.3. Con una terza censura, si richiede l'applicazione degli artt. 56-quater della legge n. 689 del 1981 e 133-ter cod. pen., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Si ricorda che la sentenza di appello ha sostituito la pena detentiva con quella della multa in ragione di euro 13.500,00, considerando un valore giornaliero di euro 75,00 e applicando una rateazione in 30 rate. La difesa sostiene che la nuova disciplina autorizza la riduzione della pena pecuniaria sostitutiva fino al valore giornaliero di euro 5,00 e la rateazione in 60 mesi;
condizioni più favorevoli per l'imputato. Sostiene, altresì, che, al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme, non erano ancora decorsi i termini per ricorrere in cassazione e che tale situazione avrebbe dovuto far ritenere pendente in appello il procedimento alla data del 31 dicembre 2022; con la conseguenza che il giudice della cognizione dovrà operare l'applicazione della nuova pena pecuniaria sostitutiva, previo accertamento delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022. 2.4. Con successiva memoria, la difesa ha presentato un motivo nuovo, con il quale eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 29 gennaio 2023, tenuto conto del periodo di sospensione dal 29 marzo 2021 al 29 ottobre 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi due motivi di doglianza che possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi caratterizzati da mancanza di concreti riferimenti critici al testo della sentenza impugnata - sono inammissibili. Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822). Nel caso di specie, la difesa non prospetta specificamente la sussistenza dei presupposti per ritenere inesigibile o, comunque, non punibile per mancanza dell'elemento soggettivo la condotta tenuta dall'imputato, perché non spiega se ed in che misura egli si trovasse in difficoltà economiche, né quali fossero le cause di tale eventuali difficoltà e le ragioni per cui, asseritamente, la società abbia potuto preferire il pagamento dei debiti verso i dipendenti piuttosto che dei debiti verso l'erario. Le questioni giuridiche proposte, relative alla configurabilità dell'istituto dell'inesigibilità e all'applicabilità della par condicio creditorum in ambito penale risultano, pertanto, formulate in modo astratto;
ciò che rende irrilevante l'esame della loro fondatezza in punto di diritto. 1.2. La terza censura è manifestamente infondata. La difesa invoca l'applicazione di disposizioni ritenute di maggiore favore quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio: gli artt. 56-quater della legge n. 689 del 1981 e 133-ter cod. pen., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Nel fare ciò, propone un'interpretazione manifestamente erronea dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022. Tale disposizione reca la disciplina transitoria in materia di pene sostitutive, che tiene conto della natura pacificamente sostanziale delle modifiche normative operate, con conseguente loro assoggettamento al principio di retroattività in bonam partem (art. 2, quarto comma, cod. pen.). Si prevede che le norme previste dal capo III della legge n. 689 del 1981 (come modificato dall'art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022), se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Si tratta di una previsione :3 evidentemente riferita al caso in cui il giudice di appello non abbia già pronunciato sentenza prima del 30 dicembre 2022 - come invece è avvenuto nel caso di specie - perché la pronuncia della sentenza chiude il giudizio di appello, facendo venire meno la sua pendenza. La disposizione applicabile è, dunque, quella che prevede che, nel giudizio di legittimità, Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente davanti alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza. 1.3. L' eccezione di prescrizione del reato è inammissibile. La stessa è stata infatti proposta per la prima volta con i motivi aggiunti e non con il ricorso per cassazione. Trova dunque applicazione il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l'eccezione di prescrizione, ancorché maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, dep. 18/06/2021, Rv. 282021). 2. In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/06/2023