Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 23334
CASS
Sentenza 7 aprile 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il destinatario del provvedimento con cui il questore, a norma dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, prescrive il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e la presentazione presso gli uffici di polizia durante dette manifestazioni non è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal Giudice delle indagini preliminari, non potendo essere equiparato all'imputato (o all'indagato), per il quale è prevista tale facoltà, sicché, in tali casi, il ricorso può essere presentato unicamente da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 23334
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23334
    Data del deposito : 7 aprile 2016

    Testo completo