Sentenza 7 aprile 2016
Massime • 1
Il destinatario del provvedimento con cui il questore, a norma dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, prescrive il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e la presentazione presso gli uffici di polizia durante dette manifestazioni non è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal Giudice delle indagini preliminari, non potendo essere equiparato all'imputato (o all'indagato), per il quale è prevista tale facoltà, sicché, in tali casi, il ricorso può essere presentato unicamente da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 23334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23334 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2016 |
Testo completo
23334/ 1 6 34 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 855 Elisabetta Rosi -CC 7/4/2016 Enrico Manzon Giovanni Liberati R.G.N. 46976/2015 Andrea Gentili - Relatore - Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SC IA, nato a [...] il 1°/7/1972 avverso l'ordinanza del 2/3/2015 del Giudie per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2/3/2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno convalidava il provvedimento emesso dal locale Questore nei confronti di IA SC, con il quale era stato vietato allo stesso l'accesso a manifestazioni sportive per 5 anni e 2 mesi, nonché imposto di presentarsi presso i Carabinieri per il medesimo periodo in occasione degli incontri disputati dall""U.S. Agropoli 1921", anche in trasferta.
2. Propone ricorso per cassazione il SC, personalmente, deducendo l'erronea applicazione di legge penale ed il vizio motivazionale, per aver il G.i.p. disatteso ogni considerazione in ordine alla necessità ed urgenza del provvedimento;
ciò, peraltro, in ragione delle esigenze lavorative dello stesso, distribuite su giorni variabili, il che gli impedirebbe di assolvere l'obbligo imposto. La misura, peraltro, risulterebbe immotivatamente sproporzionata quanto a durata, nonché impossibile da osservare con riguardo alle partite amichevoli.
3. Con requisitoria scritta del 21/12/2015, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso, poiché presentato personalmente. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso risulta inammissibile per le ragioni indicate dal Procuratore generale. Ed invero, per costante indirizzo di questa Corte, la facoltà di proporre personalmente il ricorso per Cassazione - attribuita dall'art. 613 cod. proc. pen. - opera esclusivamente per la persona imputata nel procedimento penale, non potendo essere estesa a colui che intende ricorrere contro l'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore ha imposto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, unitamente al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, I. n. 401 del 1989 (tre le altre, 3, n. 45041 del 3/11/2009, Gabrielli, Rv. 244940; Sez. 3, n. 37278 del 4/1072006, Tondo, Rv. 235039). In particolare, si è sostenuto che «le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con la sentenza n. 19 del 21/6/2000, hanno affermato che la disposizione di cui all'art. 613 cod. proc. pen., secondo la quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitivo della facoltà di proposizione personale dell'impugnazione che la norma di cui all'art. 571, comma : 1, cod. proc. pen. riconosce al solo imputato. Detta disposizione, infatti, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi dall'imputato, non risultino in essa contemplati. Il destinatario del provvedimento del questore, comunque, non assume nel relativo procedimento di convalida la figura di imputato né quella di indagato e la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 4, si limita a disporre che "contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per : Cassazione"; mentre gli artt. 311 e 325 cod. proc. pen., legittimano espressamente al ricorso "l'imputato e il suo difensore" e l'art. 391, comma 4, 2 cod. proc. pen. (in relazione alla convalida dell'arresto o del fermo d'iniziativa della polizia giudiziaria) testualmente prevede la possibilità di ricorso per "l'arrestato o il fermato". Ciò conferma che il legislatore ha inteso disciplinare sempre con previsioni espresse le deroghe alla regola generale della rappresentanza tecnica. Una deroga siffatta, come si è detto, non è posta invece della I. n. 401 del 1989, art. 6, comma 4, sicché deve affermarsi che al destinatario del provvedimento di convalida in esame non è consentito sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione avverso siffatto provvedimento» (Sez. 3, n. 35213 del 28/6/2006, Mercuri, Rv. 235116). Orbene, ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, laddove il SC ha sottoscritto l'atto di gravame (con mera autentica della firma da parte dell'Avv. Antonio Mondelli), pur non essendo legittimato a proporlo;
quel che impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del gravame. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016 Il Consigliere estensore H Presidente Chadkete Roa Enrico Mengoni Elisabetta Rosi - : DEPOSITATA IN CANCELLERIA 6 GIU 2016 IL CANCELLERE Luana Marani 3