Sentenza 3 novembre 2009
Massime • 1
Non è proponibile personalmente dall'interessato il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2009, n. 45041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45041 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 03/11/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1261
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 28477/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE AI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 7 aprile 2008 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 3 novembre 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma convalidò il provvedimento del questore di Roma che aveva imposto a AB MO ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, l'obbligo di presentazione negli uffici di polizia in occasione di determinate partite di calcio;
che il sottoposto alla misura propone personalmente ricorso per Cassazione;
Considerato che "La facoltà di proporre personalmente il ricorso per Cassazione attribuita all'imputato dall'art. 613 c.p.p., opera esclusivamente per la persona imputata nel procedimento penale e non può essere estesa a colui che intende ricorrere contro l'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il questore ha imposto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia unitamente al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6)" (Sez. 3, 4 ottobre 2006, Tondo, m. 235029);
che nella specie invece il ricorso è stato sottoscritto personalmente dal sottoposto alla misura, e cioè da soggetto non legittimato a proporlo;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2009