Sentenza 4 ottobre 2006
Massime • 1
La facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione attribuita all'imputato dall'art.613 cod. proc. pen. opera esclusivamente per la persona imputata nel procedimento penale e non può essere estesa a colui che intende ricorrere contro l'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore ha imposto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia unitamente al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (ai sensi dell'art.6 L. 13 dicembre 1989, n.401).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2006, n. 37278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37278 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 04/10/2006
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 00912
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 048220/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TO LO, N. IL 15/11/1982;
avverso DECRETO del 29/10/2005 G.I.P. TRIBUNALE di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso: accogliersi il ricorso.
OSSERVA
DO AO propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 29/10/2005 del G.I.P. presso il tribunale di Perugia, di convalida del decreto del questore di Perugia con il quale era stato disposto il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive alle quali partecipino squadre di calcio, militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici;
ed imposto altresì l'obbligo per il DO di presentarsi negli uffici della Questura di Teramo entro venti minuti dopo l'inizio di ogni incontro ufficiale di calcio della società Teramo, per la durata di anni due. A sostegno del ricorso sono stati presentati due motivi per violazione di legge, relativi, rispettivamente:
1) alla mancanza assoluta di motivazione sulla sussistenza dei requisiti per l'emanazione del provvedimento;
2) alla violazione del diritto alla difesa per l'eccessiva brevità dell'intervallo cronologico tra la notifica del decreto del questore ed emissione dell'ordinanza del G.I.P. Il ricorso è inammissibile. Prima di qualsiasi valutazione in ordine ai motivi dedotti, occorre, infatti, rilevare che, il ricorso per cassazione risulta sottoscritto unicamente dal ricorrente.
Il che non è possibile secondo il più recente orientamento della Corte in quanto la facoltà attribuita alla parte, ai sensi dell'art.613 c.p.p., di proporre personalmente il ricorso per cassazione,
siccome riconoscibile soltanto in favore del soggetto che sia imputato nel procedimento penale, non può essere estesa a colui che intenda ricorrere avverso l'ordinanza di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, abbia imposto, unitamente al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (da ultimo, Sez. 3^, Ordinanza n. 13230 del 08/02/2006 Rv. 233915). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2006