Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2006, n. 35213
CASS
Sentenza 28 giugno 2006

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Il soggetto destinatario del provvedimento con cui il questore, a norma dell'art. 6, comma secondo, L. 13 dicembre 1989 n. 401, prescrive la presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, non è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal Gip, atteso che ciò è possibile esclusivamente per il difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., non potendosi equiparare il soggetto destinatario del provvedimento del questore all'imputato o all'indagato, per i quali è prevista tale facoltà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2006, n. 35213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35213
    Data del deposito : 28 giugno 2006

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