Sentenza 28 giugno 2006
Massime • 1
Il soggetto destinatario del provvedimento con cui il questore, a norma dell'art. 6, comma secondo, L. 13 dicembre 1989 n. 401, prescrive la presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, non è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida emessa dal Gip, atteso che ciò è possibile esclusivamente per il difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., non potendosi equiparare il soggetto destinatario del provvedimento del questore all'imputato o all'indagato, per i quali è prevista tale facoltà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2006, n. 35213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35213 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 28/06/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 732
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 34269/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IE IO, n. a Benevento il 17/10/1982;
RC IO CA, n. a Sierra (Svizzera) il 16/07/1985;
avverso le ordinanze in data 26/02/2005 del G.I.P. del Tribunale di Benevento;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FIALE Aldo;
lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate.
FATTO E DIRITTO
In data 22.2.2005 il Questore di Benevento - ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, come modificato dal D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito nella L. 24 febbraio 1995, n. 45 -
disponeva, nei confronti di De SO IO e di RI IO CA, il divieto di accesso agli stadi in occasione dello svolgimento di partite di calcio, per la durata di tre anni, prescrivendo loro altresì l'obbligo di presentarsi presso la caserma dei Carabinieri di Pietrelcina "mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo", quando nelle manifestazioni calcistiche risulti impegnata la squadra del Pago Veiano.
Tali provvedimenti venivano notificati agli interessati il 24.2.2005 e ritualmente comunicati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, il quale ne chiedeva ritualmente la convalida ed il G.I.P. di quel Tribunale, con ordinanze depositate il 26.2.2005, alle ore 11,40, convalidava i provvedimenti del Questore, argomentando di avere verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla citata L. n. 401 del 1989. Accertava, in particolare il G.I.P., che il De SO ed il RI, in occasione della partita di calcio tra le squadre di S. GI La MO e di Pago Veiano, giocatasi il 19.2.2005, si erano resi responsabili di un'introduzione arbitraria nel campo di gioco ed avevano aggredito con calci e pugni due giocatori della squadra di S. GI La MO.
Avverso le ordinanze di convalida hanno personalmente proposto separati ricorsi i due interessati, i quali ne hanno contestato la legittimità eccependo, in particolare, che esse sarebbero prive di motivazione in merito alla pericolosità di essi intimati, alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura ed alla durata della stessa.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché non presentati da difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Cassazione (vedi Cass., Sez. 3^, 14.6.2006, Carano). Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, infatti, con la sentenza n. 19 del 21.6.2000, hanno affermato che la disposizione di cui all'art.613 c.p.p., secondo la quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitivo della facoltà di proposizione personale dell'impugnazione che la norma di cui all'art. 571 c.p.p., comma 1, riconosce al solo imputato.
Detta disposizione, infatti, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali che, diversi dall'imputato, non risultino in essa contemplati.
Si verte, nella specie, in tema di una misura che incide sulla sfera della libertà personale del destinatario (vedi Corte Costituzionale, sentenze nn. 143 e 193 del 1996 e n. 144 del 1997) e da tempo la giurisprudenza costituzionale ha ammesso che provvedimenti provvisori possano essere adottati dall'autorità di pubblica sicurezza in situazioni caratterizzate da necessità ed urgenza, stabilendo però che gli stessi, qualora si risolvano in misure limitative della libertà personale, debbano essere sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria (vedi Corte Costituzionale, sentenze nn. 27 del 1959 e 74 del 1968). Il destinatario del provvedimento del questore, comunque, non assume nel relativo procedimento di convalida la figura di imputato ne' quella di indagato e la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 4, si limita a disporre che "contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione"; mentre gli artt. 311 e 325 c.p.p., legittimano espressamente al ricorso "l'imputato e il suo difensore" e l'art. 391 c.p.p., comma 4, (in relazione alla convalida dell'arresto o del fermo d'iniziativa della polizia giudiziaria) testualmente prevede la possiblità di ricorso per "l'arrestato o il fermato".
Ciò conferma che il legislatore ha inteso disciplinare sempre con previsioni espresse le deroghe alla regola generale della rappresentanza tecnica. Una deroga siffatta, come si è detto, non è posta invece della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 4, sicché deve affermarsi che al destinatario del provvedimento di convalida in esame non è consentito sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione avverso siffatto provvedimento.
Tenuto conto della sentenza 13.06.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché, per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 500,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno di essi al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2006