Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
È applicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma secondo cod. pen. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, qualora a causa dell'interesse nella causa non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.. .
Commentario • 1
- 1. Sanzione per manifestazione non preavvisata viola CEDU (Corte Edu, Bumbes, 2022)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 maggio 2022
Ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo, c'è poco spazio per restrizioni al discorso politico o ai dibattiti su questioni di interesse pubblico. E' stato l'approccio costante della Corte a richiedere ragioni molto forti per giustificare le restrizioni al dibattito politico, poiché ampie restrizioni imposte in singoli casi inciderebbero senza dubbio sul rispetto della libertà di espressione in generale nello Stato interessato. Se le norme che disciplinano le assemblee pubbliche, come il sistema di notifica preventiva, possono essere essenziali per il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche, nella misura in cui consentono alle autorità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2008, n. 26005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26005 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/06/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1030
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI VA - Consigliere - N. 036308/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE NA IA, N. IL 17/04/1959;
avverso SENTENZA del 27/10/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1.- Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la penale responsabilità di CE AN AR per il delitto ex art. 372 c.p., per avere, quale teste in un giudizio civile, affermato falsamente che, in occasione della restituzione al proprietario ET VA delle chiavi di un appartamento già condotto in locazione da tale LO EN, non aveva ne' visitato l'appartamento ne' autorizzato il ET a fare i lavori e portarle il conto.
2.- Propone ricorso per cassazione la prevenuta, deducendo che:
a.- il reato, consumato il 14.10.1996, si è prescritto;
b.- nella specie la punibilità è esclusa a sensi dell'art. 384 c.p., comma 2, in quanto la CE, in ragione dell'interesse che aveva nella causa per il fatto di essersi impegnata a saldare lei per conto dell'inquilino i lavori di riparazione, non poteva essere assunta come testimone in quel giudizio a norma dell'art. 246 c.p.c.. DIRITTO
È fondato il rilievo (con conseguente assorbimento della eccezione di prescrizione del reato, comunque infondata, a norma degli artt.157 e 160 c.p., nel testo previgente alla L. n. 251 del 2005,
applicabile "ratione temporis" in relazione alla data di emissione della pronuncia di prime cure) sulla applicabilità dell'esimente di cui al cpv. art. 384 c.p.. Risulta, invero, con chiarezza dalla sentenza di prime cure che la CE si era impegnata con il ET a saldare lei per conto dell'inquilino i lavori di riparazione che il proprietario avrebbe eseguito. Tale circostanza poneva indubbiamente la donna nella condizione di soggetto interessato nella causa civile in cui si discuteva di tali lavori e del loro pagamento. Come tale, essa non avrebbe potuto essere assunta come testimone in quel giudizio a sensi dell'art. 249 c.p.c.. Bisogna quindi annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputata non è punibile a sensi dell'art. 384 c.p., comma 2.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p.. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputata non è punibile a sensi dell'art. 384 c.p., comma 2. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2008