Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2008, n. 26005
CASS
Sentenza 18 giugno 2008

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È applicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma secondo cod. pen. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, qualora a causa dell'interesse nella causa non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.. .

Commentario1

  • 1Sanzione per manifestazione non preavvisata viola CEDU (Corte Edu, Bumbes, 2022)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 maggio 2022

    Ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo, c'è poco spazio per restrizioni al discorso politico o ai dibattiti su questioni di interesse pubblico. E' stato l'approccio costante della Corte a richiedere ragioni molto forti per giustificare le restrizioni al dibattito politico, poiché ampie restrizioni imposte in singoli casi inciderebbero senza dubbio sul rispetto della libertà di espressione in generale nello Stato interessato. Se le norme che disciplinano le assemblee pubbliche, come il sistema di notifica preventiva, possono essere essenziali per il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche, nella misura in cui consentono alle autorità di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2008, n. 26005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26005
Data del deposito : 18 giugno 2008

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