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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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- 1. legittimo art. 349 c.p.p. su identificazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2023, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. DO CO nata a [...] il [...] 2. AR EL nato a [...] il [...] 3. RI IC nato a [...] il [...] 4. PA VI nato a [...] il [...] 5. SE AN nato a [...] il [...] 6. RT DO nato a [...] il [...] 7. EL ON NI nato a [...] il [...] 8. LA LA nata a [...] il [...] 9. LL VI nato a [...] il [...] 10. PI RE nato a [...] il [...] 11. NN IA nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 6 Num. 3945 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 07/10/2022 avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. Letta la memoria dell'avvocato RC GO AN nell'interesse di RT DO reiterativa dei motivi di ricorso. Udito l'avvocato ANluca Vitale, anche quale sostituto processuale degli avvocati EN TA, IA De AR, RC GO AN, IO VA e AN RE NC - in difesa di DO CO, AR EL, RI RC, PA VI, SE AN, RT DO, EL ON NI', LA LA, LL VI, PI RE e NN IA - che ha insistito per l'accoglimento di tutti i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino dell'8 gennaio 2019, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. e l'aggravante di cui all'art. 339, comma 3, cod. pen (fatta eccezione per LI) condannava alla pena di legge: - EL ON NI, DO CO, NN IA, LA LA, RT DO, PI RE, SE AN e PA VI per il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo F); - LI VI e RI IC per i reati di resistenza aggravata a pubblici ufficiali (capi B), lesioni, danneggiamento e utilizzo di materiale esplodente (capi C, D e H); - AR EL per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e utilizzo di materiale esplodente (capi F, G e H). Il presente procedimento trae origine dalla manifestazione promossa dal movimento No Tav per il giorno 28 giugno 2015 presso la località di Chiomonte in Val di Susa, ove è ubicato uno dei cantieri della realizzanda linea ferroviaria ad alta velocità, già interessato da plurime manifestazioni di protesta. In particolare, i gruppi di manifestanti, dapprima, tra le ore 13.00 e le ore 14.00, tentavano di abbattere le barriere metalliche collocate dalle forze dell'ordine a circa 200 m. dal cantiere dell'alta velocità, poi davano luogo a un lancio di pietre bulloni ed altri oggetti contundenti contro gli operanti, nonché di artifici pirotecnici e razzi (capi B e H), così danneggiando un mezzo idrante della 2 Polizia di Stato e lo scudo di un agente (capo D) , nonché così cagionando lesioni personali a tre agenti (capo C). Si tratta dei fatti per i quali sono stati condannati LI e RI. Successivamente, verso le 17.00, i suddetti manifestanti riuscivano ad abbattere due delle predette barriere metalliche apposte dalle forze dell'ordine e poi davano luogo a un ulteriore lancio di oggetti contundenti contro gli operanti, nonché nuovamente al lancio di artifici pirotecnici e razzi, così cagionando lesioni personali a quattro agenti. Si tratta dei fatti per i quali sono stati condannati i restanti imputati. Più precisamente, la condotta di EL ON NI, DO CO, NN IA, LA LA, RT DO, PI RE, SE AN e PA VI è consistita nell'abbattere con degli arpioni i due betafence, che delimitavano il cantiere. Dopodichè si allontanavano e, dopo circa sei minuti, sopraggiungevano altri imputati non ricorrenti, i quali usavano violenza nei confronti dei pubblici ufficiali in servizio di vigilanza presso il cantiere. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione, con un unico atto, DO CO, AR EL RI IC e PA VI, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato EN Coletta, che deduce i seguenti motivi: 2.1. Per DO e PA Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod. pen. A prescindere dal fatto che i due imputati non erano muniti di mezzi per abbattere i betafence e non erano travisati, in ogni caso, la loro condotta, non solo non era finalizzata a contrastare l'attività dei pubblici ufficiali, ma non ha neanche interferito con l'attività di questi ultimi, tant'è che l'avanzamento delle forze dell'ordine è avvenuto quando il gruppo del quale facevano parte i ricorrenti si era disperso, o comunque allontanato, e in reazione a coloro che sei minuti dopo avevano effettuato dei lanci di pietre e altro al loro indirizzo. 2.2. Per AR Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen. Indimostrata e indimostrabile la consapevolezza del ricorrente circa l'uso fatto dai manifestanti del vano posteriore del furgone da lui condotto, non può avanzarsi l'ipotesi di una accettazione del rischio di un altrui uso indebito del mezzo che ha accompagnato il corteo, soprattutto quando tale accettazione del rischio viene fondata su assunti irrilevanti (oblò di vetro tra il posto di guida e il vano posteriore, comunicazione della signora ME circa i limiti imposti alla manifestazione). 2.3. Per tutti i tre imputati Vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti . 3 DO e PA hanno partecipato a forme di protesta meno gravi rispetto a quelle commesse la mattina. AR è incensurato e si è limitato a guidare un furgone. 2.4. Per RI Vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti. La Corte di appello non ha adeguatamente motivato l'entità del discostamento dalla pena base, pari a quasi quattro volte per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e a oltre il doppio di quella determinata per capo F) con riferimento agli altri imputati. 3. SE AN ricorre per mezzo del difensore di fiducia, avvocato ANluca Vitale, che deduce i seguenti motivi: 3.1.Vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo F). L'imputato, a volto scoperto, si è limitato a danneggiare il betafence, senza alcuna volontà di resistere ai pubblici ufficiali. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato. La Corte di appello è caduta in contraddizione allorchè ha, da un lato, sostenuto che gli imputati hanno agito al fine di stimolare la reazione dei pubblici ufficiali, e, dall'altro ha ritenuto di assolverli dai reati di lesioni e di esplosione di ordigni e artifici pirotecnici utilizzati per la realizzazione della resistenza di cui al capo F), non essendovi prova certa che essi avessero concorso a tali fatti. La stessa Corte territoriale ha precisato che il lancio appariva essere stato non materialmente ed oggettivamente consentito o stimolato dall'abbattimento delle barriere, ma occasionato dall'incedere degli operanti. La Corte ammette, poi, che dopo l'abbattimento del betafence, SE e gli altri si allontanarono, evitando contatti con le forze dell'ordine. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale non può ritenersi integrato sulla base di una apodittica "intenzionalità di contrasto" all'azione delle forze dell'ordine. 3.3 Vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti. 4. Avverso la sentenza ricorre DO RT, a mezzo dell'avvocato di fiducia RC GO AN, che deduce i seguenti motivi: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod. pen. 4 RT non era travisato e si limitò a tirare la corda da altri portata e fissata alla base del beta fence. Peraltro, il preventivo reperimento di mezzi con cui abbattere gli stessi appare ininfluente ai fini della qualificazione giuridica della condotta, astrattamente compatibile sia con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sia con quello di danneggiamento. La condotta del ricorrente evidenzia come, diversamente affermato dalla Corte di appello, il predetto abbia inteso evitare ogni conflitto con le forze dell'ordine, sottraendosi a una loro possibile reazione. In tale condotta risulta carente l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., ossia la coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto del pubblico ufficiale. L'attività di RT, inoltre, non ha, di fatto, interferito con l'attività degli operanti, i quali sono avanzati quando oramai il gruppo al quale apparteneva RT si era allontanato. Difetta anche l'elemento oggettivo della condotta, non ravvisandosi, nel caso di specie, la violenza impropria. 4.2. Vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti. 5. Avverso la sentenza, EL ON LA, LA LA, LI e PI RE ricorrono per cassazione, con un unico atto, a mezzo dell'avvocato di fiducia IO VA, deducendo i seguenti motivi: 5.1. Per EL ON, LA e PI, quanto al reato di cui al capo F) di imputazione. Violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. Gli imputati hanno posto in essere un atto puramente simbolico, senza alcuna volontà di resistere agli operanti, che può, al limite, essere ricondotto, al reato di danneggiamento. Difetta anche l'elemento oggettivo del reato, poiché i Giudici di merito hanno erroneamente equiparato una condotta di danneggiamento a quella di minaccia o violenza ai pubblici ufficiali. Manca, infine, il collegamento funzionale tra la condotta e l'atto dell'ufficio. 5.2. Per EL ON, LA e PI, quanto al reato di cui al capo F) di imputazione. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 - 337 - 43 cod. pen. Sostenere, come ha fatto il Tribunale, che l'abbattimento delle barriere andò a incidere sull'attività istituzionale delle forze di polizia, eliminando le protezioni fornite dalle stesse, significa muoversi sul terreno delle possibili conseguenze del 5 reato, ma non su quello della valutazione dei profili di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. La Corte di appello, inoltre, si concentra, erroneamente, in termini congetturali su una possibile reazione delle forze di polizia, sulla scorta della quale, a posteriori, sarebbe possibile ricavare il dolo del reato. 5.3. Per EL ON, LA e PI, quanto al reato di cui al capo F) di imputazione. Vizio di motivazione in relazione alla dedotta richiesta di derubricazione del reato in quello di danneggiamento aggravato. 5.4. Per LI, quanto al concorso nei reati di lesioni e di danneggiamento di cui ai capi C) e D). Difetta, nel caso in esame, il dolo di partecipazione, che deve abbracciare sia il fatto principale realizzato dall'autore del reato, sia il contributo causale recato alla condotta tipica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso di DO CO, PA AN, RT DO, EL ON NI, LA LA, PI RE e NN IA, quanto alla sussistenza della condotta di resistenza, sono fondati, e, pertanto, qualificati i fatti contestati al capo F) nel reato di danneggiamento aggravato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dei suddetti ricorrenti;
deve essere disposta, altresì, la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. I ricorsi di HI EL, RI IC e LI VI devono, invece, essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 2. È utile esaminare in via pregiudiziale il tema relativo alla qualificazione della condotta di cui al capo F), in relazione al quale sono stati presentati motivi di ricorso da parte degli imputati DO CO, PA AN, RT DO, EL ON NI, LA LA, PI RE e NN IA. Si tratta di questioni proposte con motivi di ricorso comuni, con i quali è stato denunciato il vizio di violazione di legge e quello relativo alla motivazione, con la quale la Corte di appello ha argomentato nell'affrontare la questione dedotta. 2.1.La Corte di Cassazione ha in molteplici occasioni chiarito, tuttavia, che non sono denunciabili, con il ricorso per cassazione, dei «vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti» (Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993), in quanto o le medesime «sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura 6 costituito dalla violazione di legge, ovvero sono infondate, ed in tal caso il provvedimento con cui il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta» (Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emanuele, Rv. 271451). Le questioni di diritto proposte, dunque, devono essere valutate al fine di verificare se i giudizi di merito abbiano fatto corretta applicazione della legge. 2.2. La sentenza impugnata dà atto che gli imputati appartenevano al gruppo di persone, che, agendo rigorosamente a volto scoperto, e non travisati come risulta dal capo di imputazione, collaboravano all'abbattimento delle due barriere protettive posizionate a circa 200 metri dall'ingresso del cantiere TAV-LFT di Chiomonte, tirando le funi agganciate alle suddette barriere, e che, subito dopo, si allontanavano. La Corte di appello ha, quindi, assolto gli imputati dal reato di lesioni in conseguenza della resistenza e dal reato di esplosione di ordigni ed artifici pirotecnici utilizzati per la realizzazione della resistenza di cui al capo F), ritenendo che l'intervallo di oltre sei minuti, che era intercorso tra l'abbattimento delle barriere ad opera di un gruppo di manifestanti, tra cui i prevenuti, e il successivo lancio di oggetti pericolosi operato da un diverso gruppo di soggetti travisati non consentiva di ritenere con certezza che l'abbattimento e il lancio fossero azioni deliberatamente preordinate o quantomeno coordinate tra i due gruppi. La Corte territoriale ha, in particolare, sottolineato che gli imputati, allontanandosi immediatamente, hanno inteso evitare ogni conflitto con le forze dell'ordine. Ciò nonostante, l'azione di abbattimento delle barriere è stata inquadrata da tutti i giudici di merito come una delle condotte tipiche previste dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto, in poche righe di motivazione, che gli imputati, munendosi preventivamente di corde e arpioni, e ponendo in essere un'azione che avrebbe inevitabilmente stimolato la reazione delle forze dell'ordine (la rimozione delle barriere), abbiano senz'altro manifestato una "intenzionalità di contrasto" nei confronti delle stesse forze dell'ordine. 2.3. Osserva il Collegio che l'abbattimento delle barriere, montate in epoca precedente alla manifestazione, non pare integrare la previsione normativa che, sul piano della materialità e del finalismo dell'azione compiuta, ruota attorno alla opposizione nei confronti di un pubblico ufficiale mentre sta compiendo un atto del suo ufficio. E, in particolare, l'atto deve avere una propria specificità e deve poter essere individuato come tale, non essendo possibile identificarlo genericamente 7 nell'attività comunque riconducibile alla pubblica funzione esercitata (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207 - 01). Non è evidentemente rilevante che l'imputato conosca quale sia l'atto specifico che gli agenti hanno avuto l'ordine di eseguire, quando sia comunque percepibile che si tratta di una attività lato sensu di controllo della sua persona. Deve ribadirsi, sul punto, che, ai fini del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è irrilevante la natura dell'atto posto in essere, purché lo stesso venga realizzato in attuazione del dovere specifico di applicare determinate norme giuridiche a ordini legittimi della autorità o del dovere generico di svolgere la propria attività nel modo più efficace per il conseguimento dei fini dell'ufficio e che di tale attività sia percepibile la legittimità da parte di chi ad essa sia stato sottoposto (Sez. 6, n. 24247 del 12/05/2022, Lebbiati, Rv. 283331 - 01). Pertanto, l'argomentazione utilizzata dal Tribunale di Torino, secondo il quale l'abbattimento delle barriere, eliminando la protezione di cui godevano i poliziotti, avrebbe pregiudicato l'attività di tutela dell'ordine pubblico, si rivela una forzatura argomentativa e dilata la possibilità di impiego della fattispecie ben al di là dei confini tracciati dal legislatore. Parimenti, nella formulazione adottata dalla Corte d'appello, l'accento, dopo una serie di affermazioni non corrispondenti alla realtà (non essendovi prova che i ricorrenti si fossero muniti di mezzi idonei a rimuovere eventuali ostacoli sul percorso e ad assicurarsi l'impunità con il travisamento, posto che erano a viso scoperto e parteciparono spontaneamente all'iniziativa avviata da altri), cade sulla "intenzionalità di contrasto" nei confronti delle forze dell'ordine, come se questo fosse il solo elemento richiesto per l'integrazione della fattispecie in esame. Per giurisprudenza consolidata, come si è detto, il reato in esame deve considerarsi integrato a fronte di una azione di opposizione contemporanea all'atto posto in essere dei pubblici ufficiali e non cronologicamente precedente (Sez. 6, n. 2011 del 08/11/1983, dep. 03/03/1984, Mancuso, Rv. 162963 - 01; Sez. 6, n. 4087 del 22/02/1983, Cozzella, Rv. 158836 - 01); appare, quindi, del tutto errato il richiamo fatto nella sentenza d'appello alla circostanza che l'azione dei manifestanti avrebbe stimolato la successiva reazione delle forze dell'ordine, confondendo così i piani di valutazione anche dal punto di vista cronologico. Infine, avendo sempre riguardo all'elemento oggettivo del reato, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di aderire, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa (tra le tante, Sez.
2. n. 11522 del 3/03/2009, Fabro, Rv. 244199 che ha definito la libertà morale come libertà di determinarsi spontaneamente secondo motivi propri, sicchè alla libertà morale va ricondotta sia la facoltà di formare liberamente 8 la propria volontà sia quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese;
Sez. 5, n. 40291 del 06/06/2017, T., Rv. 271212). Erroneamente, dunque, la Corte d'appello di Torino ha ritenuto che nella specie il reato si fosse realizzato con il danneggiamento dei defence, atto, che, in realtà, non aveva in alcun modo coartato la volontà dei pubblici ufficiali operanti. 2.4. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, occorre rilevare che costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, cosicché il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01; Sez. 6, n. 36367 del 06/06/2013, Lorusso, Rv. 257100 - 01). Nel caso di specie, emerge in maniera evidente come la volontà degli imputati fosse unicamente quella di danneggiare i betafence, così ponendo in essere un'azione simbolica di protesta che non doveva aprire la strada ad alcuna più pericolosa manovra. Deve, quindi, ritenersi che si trattò di un semplice danneggiamento aggravato, posto che il lancio di sassi e artifici pirotecnici avvenne dopo un lasso di tempo di circa sei minuti, che consente di separare nettamente la posizione degli imputati da quella di coloro che sopraggiunsero successivamente e lanciarono le pietre contro gli operanti. 2.5. I fatti devono, pertanto, essere qualificati come danneggiamento aggravato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di DO CO, PA AN, RT DO, EL ON NI, LA LA, PI RE e NN IA. Va, ulteriormente, disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2.6. In restanti motivi di ricorso di DO CO, PA AN, RT DO, EL ON NI, LA LA, PI RE e NN IA sono assorbiti dall'accoglimento del primo. 3. Il ricorso di AR EL è infondato. 3.1. L'imputato, alla guida del furgone che aveva seguito tutta la manifestazione NO TAV, è stato condannato, a titolo di concorso, nei reati di resistenza, lesioni aggravate e utilizzo di materiale esplodente. I giudici di merito hanno bene argomentato in relazione a detto punto, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica, pertanto incensurabili nella sede di legittimità. In particolare, la Corte di appello ha messo in evidenza che l'imputato si trovava alla guida del furgone Iveco Daily Gran Volume, noleggiato due giorni 9 prima da uno dei leader del movimento NO TAV, che, per tutta la durata della manifestazione era stato visto in prossimità dei luoghi ove si verificarono gli scontri più gravi con gli operanti. Nella sentenza impugnata si è, in particolare, dato atto che la GO aveva accertato che il veicolo fungeva da supporto logistico e da armamento, sicché, al termine della manifestazione, veniva perquisito e, a conferma di quanto ritenuto dagli inquirenti, risultava contenere materiali esplodenti, indumenti neri atti al travisamento, occhialini da piscina, contenitori con alloggiamenti plurimi per razzi pirotecnici già esplosi, accendini, confezioni di medicinali per ridurre gli effetti dei lacrimogeni e, ancora, diversi artifici pirotecnici. La guida e la gestione del mezzo di trasporto da parte dell'imputato, con lo stivaggio degli oggetti sopra elencati, costituiscono, perciò, condotte, che, sul piano causale, sono a ragione ritenute agevolatrici della commissione degli atti di violenza sopra descritti e, sul piano, psicologico comprovanti la piena adesione a tali atti illeciti. L'imputato, che aveva la responsabilità dell'uso del veicolo in quanto guidatore, correttamente è stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'imputazione, anche in considerazione del fatto che, a bordo dello stesso, viaggiavano la organizzatrice della manifestazione e, all'interno del vano di carico, il coimputato NO che aveva chiaramente la funzione di magazziniere. Il Collegio di appello ha, in conclusione, adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, traendone le logiche conseguenze del caso e si è pienamente adeguato al principio di diritto secondo il quale, in tema di concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone l'accertamento della presenza del singolo imputato nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680 - 04). Pertanto, l'aggressione collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate e anche dei danneggiamenti causati alle vittime e, dunque, anche di quelli non causati in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648 - 01). 3.1. AR deduce anche il vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 10 Rileva il Collegio che la motivazione sulla dosimetria della pena è puntuale e non può essere messa in discussione in questa Sede. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4. Il ricorso di RI IC, in punto di rideterminazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche, è infondato. 4.1.La Corte di appello ha, puntualmente giustificato il discostannento dal minimo edittale in ragione della gravità della condotta (l'imputato è stato ripreso mentre, travisato, lanciava un sasso contro le forze dell'ordine) e delle conseguenze lesive riconducibili a una spregiudicata diretta intenzionalità lesiva. Allo stesso sono state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate di cui all'art. 339, primo e secondo comma, cod. pen. Nella sentenza impugnata si è evidenziato che il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche deve essere, a ragione, ricondotto al mancato conseguimento di significativi meriti di carattere processuale o extraprocessuale. 5. Il ricorso di LI VI, avente ad oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al concorso nei reati di lesioni e danneggiamento di cui ai capi C) e D), è infondato. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo della sentenza impugnata. 5.1. Il Collegio di appello si è conformato alle regolae iuris, secondo le quali: - per l'affermazione del concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone l'accertamento della presenza del singolo imputato nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680), - il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme 11 differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso); ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). E' indubbio che, in caso di aggressione fisica collettiva, ancorchè non simultanea, ognuno dei concorrenti risponda del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e dunque anche di quelle non direttamente causate dall'azione materialmente posta in essere dal singolo. Ma, per l'appunto, l'azione collettiva, in quanto caratterizzata dalla consapevolezza di ognuno dei partecipanti della convergente condotta degli altri, è fonte di responsabilità concorsuale per tutte le conseguenze determinate nella misura in cui i singoli, al di là dell'entità delle specifiche condotte materiali realizzate, con il proprio comportamento certamente si rafforzano vicendevolmente nel proprio proposito criminoso (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648 - 01). 5.2. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno dato, preliminarmente, atto che l'imputato era ripreso dalle videocamere: - verso le ore 13.09 mentre, travisato, all'interno di un gruppo di soggetti tutti travisati e vestiti di nero, impugnava uno scudo in plexiglass;
- tra le ore 13.10 e le ore 13.16, mentre, schierato accanto ad altri soggetti tutti dotati di scudo per formare una barriera, consentiva ai correi collocati nelle file retrostanti di lanciare sassi e materiale esplodente all'indirizzo della forza pubblica;
- alle ore 13.36, mentre, con uno scudo di dimensioni maggiori del precedente, correva verso le barriere insieme ad altri, che impugnavano e lanciavano pietre, petardi ed altro materiale esplodente. Nella sentenza si evidenzia, poi, correttamente che LI forniva un contributo diretto e materiale a una azione collettiva, che, in quanto tale, era senz'altro attribuibile in ogni suo effetto a tutti coloro che avevano partecipato al lancio di pietre o di materiale pirotecnico, a prescindere da chi tra costoro aveva materialmente attinto gli operanti. 12 Il Preslidente Con la propria condotta, il ricorrente ha, senza ombra di dubbio, rafforzato l'altrui intento criminoso e, necessariamente, deve rispondere anche dei reati di lesioni e danneggiamento. EL pari, è stata correttamente ritenuta pacifica la penale responsabilità per il fatto di cui al capo H), nella misura in cui il ricorrente, pur non avendo materialmente scagliato alcuna pietra o alcun artifizio pirotecnico, ha comunque formato, unitamente ad altri manifestanti muniti di scudo, una barriera che ha offerto protezione ai soggetti che, in posizione arretrata, erano intenti a lanciare pietre e artifizi pirotecnici contro le forze dell'ordine nell'ambito del primo episodio di resistenza. Anche in questo caso è stato puntualmente ritenuto ravvisabile il concorso, sia in termini di agevolazione dell'altrui fatto illecito, sia in termini di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. 6. Al rigetto del ricorso di AR EL, RI IC e LI VI, consegue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Qualificati i fatti contestati al capo F) nei confronti di DO CO, PA VI, SE AN, RT DO, EL ON NI, LA LA, PI RE e NN IA nel reato di danneggiamento aggravato, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei suddetti ricorrenti e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta i ricorsi di AR EL, RI IC e LI VI che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. Letta la memoria dell'avvocato RC GO AN nell'interesse di RT DO reiterativa dei motivi di ricorso. Udito l'avvocato ANluca Vitale, anche quale sostituto processuale degli avvocati EN TA, IA De AR, RC GO AN, IO VA e AN RE NC - in difesa di DO CO, AR EL, RI RC, PA VI, SE AN, RT DO, EL ON NI', LA LA, LL VI, PI RE e NN IA - che ha insistito per l'accoglimento di tutti i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino dell'8 gennaio 2019, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. e l'aggravante di cui all'art. 339, comma 3, cod. pen (fatta eccezione per LI) condannava alla pena di legge: - EL ON NI, DO CO, NN IA, LA LA, RT DO, PI RE, SE AN e PA VI per il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo F); - LI VI e RI IC per i reati di resistenza aggravata a pubblici ufficiali (capi B), lesioni, danneggiamento e utilizzo di materiale esplodente (capi C, D e H); - AR EL per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e utilizzo di materiale esplodente (capi F, G e H). Il presente procedimento trae origine dalla manifestazione promossa dal movimento No Tav per il giorno 28 giugno 2015 presso la località di Chiomonte in Val di Susa, ove è ubicato uno dei cantieri della realizzanda linea ferroviaria ad alta velocità, già interessato da plurime manifestazioni di protesta. In particolare, i gruppi di manifestanti, dapprima, tra le ore 13.00 e le ore 14.00, tentavano di abbattere le barriere metalliche collocate dalle forze dell'ordine a circa 200 m. dal cantiere dell'alta velocità, poi davano luogo a un lancio di pietre bulloni ed altri oggetti contundenti contro gli operanti, nonché di artifici pirotecnici e razzi (capi B e H), così danneggiando un mezzo idrante della 2 Polizia di Stato e lo scudo di un agente (capo D) , nonché così cagionando lesioni personali a tre agenti (capo C). Si tratta dei fatti per i quali sono stati condannati LI e RI. Successivamente, verso le 17.00, i suddetti manifestanti riuscivano ad abbattere due delle predette barriere metalliche apposte dalle forze dell'ordine e poi davano luogo a un ulteriore lancio di oggetti contundenti contro gli operanti, nonché nuovamente al lancio di artifici pirotecnici e razzi, così cagionando lesioni personali a quattro agenti. Si tratta dei fatti per i quali sono stati condannati i restanti imputati. Più precisamente, la condotta di EL ON NI, DO CO, NN IA, LA LA, RT DO, PI RE, SE AN e PA VI è consistita nell'abbattere con degli arpioni i due betafence, che delimitavano il cantiere. Dopodichè si allontanavano e, dopo circa sei minuti, sopraggiungevano altri imputati non ricorrenti, i quali usavano violenza nei confronti dei pubblici ufficiali in servizio di vigilanza presso il cantiere. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione, con un unico atto, DO CO, AR EL RI IC e PA VI, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato EN Coletta, che deduce i seguenti motivi: 2.1. Per DO e PA Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod. pen. A prescindere dal fatto che i due imputati non erano muniti di mezzi per abbattere i betafence e non erano travisati, in ogni caso, la loro condotta, non solo non era finalizzata a contrastare l'attività dei pubblici ufficiali, ma non ha neanche interferito con l'attività di questi ultimi, tant'è che l'avanzamento delle forze dell'ordine è avvenuto quando il gruppo del quale facevano parte i ricorrenti si era disperso, o comunque allontanato, e in reazione a coloro che sei minuti dopo avevano effettuato dei lanci di pietre e altro al loro indirizzo. 2.2. Per AR Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen. Indimostrata e indimostrabile la consapevolezza del ricorrente circa l'uso fatto dai manifestanti del vano posteriore del furgone da lui condotto, non può avanzarsi l'ipotesi di una accettazione del rischio di un altrui uso indebito del mezzo che ha accompagnato il corteo, soprattutto quando tale accettazione del rischio viene fondata su assunti irrilevanti (oblò di vetro tra il posto di guida e il vano posteriore, comunicazione della signora ME circa i limiti imposti alla manifestazione). 2.3. Per tutti i tre imputati Vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti . 3 DO e PA hanno partecipato a forme di protesta meno gravi rispetto a quelle commesse la mattina. AR è incensurato e si è limitato a guidare un furgone. 2.4. Per RI Vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti. La Corte di appello non ha adeguatamente motivato l'entità del discostamento dalla pena base, pari a quasi quattro volte per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e a oltre il doppio di quella determinata per capo F) con riferimento agli altri imputati. 3. SE AN ricorre per mezzo del difensore di fiducia, avvocato ANluca Vitale, che deduce i seguenti motivi: 3.1.Vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo F). L'imputato, a volto scoperto, si è limitato a danneggiare il betafence, senza alcuna volontà di resistere ai pubblici ufficiali. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato. La Corte di appello è caduta in contraddizione allorchè ha, da un lato, sostenuto che gli imputati hanno agito al fine di stimolare la reazione dei pubblici ufficiali, e, dall'altro ha ritenuto di assolverli dai reati di lesioni e di esplosione di ordigni e artifici pirotecnici utilizzati per la realizzazione della resistenza di cui al capo F), non essendovi prova certa che essi avessero concorso a tali fatti. La stessa Corte territoriale ha precisato che il lancio appariva essere stato non materialmente ed oggettivamente consentito o stimolato dall'abbattimento delle barriere, ma occasionato dall'incedere degli operanti. La Corte ammette, poi, che dopo l'abbattimento del betafence, SE e gli altri si allontanarono, evitando contatti con le forze dell'ordine. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale non può ritenersi integrato sulla base di una apodittica "intenzionalità di contrasto" all'azione delle forze dell'ordine. 3.3 Vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti. 4. Avverso la sentenza ricorre DO RT, a mezzo dell'avvocato di fiducia RC GO AN, che deduce i seguenti motivi: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod. pen. 4 RT non era travisato e si limitò a tirare la corda da altri portata e fissata alla base del beta fence. Peraltro, il preventivo reperimento di mezzi con cui abbattere gli stessi appare ininfluente ai fini della qualificazione giuridica della condotta, astrattamente compatibile sia con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sia con quello di danneggiamento. La condotta del ricorrente evidenzia come, diversamente affermato dalla Corte di appello, il predetto abbia inteso evitare ogni conflitto con le forze dell'ordine, sottraendosi a una loro possibile reazione. In tale condotta risulta carente l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., ossia la coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto del pubblico ufficiale. L'attività di RT, inoltre, non ha, di fatto, interferito con l'attività degli operanti, i quali sono avanzati quando oramai il gruppo al quale apparteneva RT si era allontanato. Difetta anche l'elemento oggettivo della condotta, non ravvisandosi, nel caso di specie, la violenza impropria. 4.2. Vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti. 5. Avverso la sentenza, EL ON LA, LA LA, LI e PI RE ricorrono per cassazione, con un unico atto, a mezzo dell'avvocato di fiducia IO VA, deducendo i seguenti motivi: 5.1. Per EL ON, LA e PI, quanto al reato di cui al capo F) di imputazione. Violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. Gli imputati hanno posto in essere un atto puramente simbolico, senza alcuna volontà di resistere agli operanti, che può, al limite, essere ricondotto, al reato di danneggiamento. Difetta anche l'elemento oggettivo del reato, poiché i Giudici di merito hanno erroneamente equiparato una condotta di danneggiamento a quella di minaccia o violenza ai pubblici ufficiali. Manca, infine, il collegamento funzionale tra la condotta e l'atto dell'ufficio. 5.2. Per EL ON, LA e PI, quanto al reato di cui al capo F) di imputazione. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 - 337 - 43 cod. pen. Sostenere, come ha fatto il Tribunale, che l'abbattimento delle barriere andò a incidere sull'attività istituzionale delle forze di polizia, eliminando le protezioni fornite dalle stesse, significa muoversi sul terreno delle possibili conseguenze del 5 reato, ma non su quello della valutazione dei profili di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. La Corte di appello, inoltre, si concentra, erroneamente, in termini congetturali su una possibile reazione delle forze di polizia, sulla scorta della quale, a posteriori, sarebbe possibile ricavare il dolo del reato. 5.3. Per EL ON, LA e PI, quanto al reato di cui al capo F) di imputazione. Vizio di motivazione in relazione alla dedotta richiesta di derubricazione del reato in quello di danneggiamento aggravato. 5.4. Per LI, quanto al concorso nei reati di lesioni e di danneggiamento di cui ai capi C) e D). Difetta, nel caso in esame, il dolo di partecipazione, che deve abbracciare sia il fatto principale realizzato dall'autore del reato, sia il contributo causale recato alla condotta tipica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso di DO CO, PA AN, RT DO, EL ON NI, LA LA, PI RE e NN IA, quanto alla sussistenza della condotta di resistenza, sono fondati, e, pertanto, qualificati i fatti contestati al capo F) nel reato di danneggiamento aggravato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dei suddetti ricorrenti;
deve essere disposta, altresì, la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. I ricorsi di HI EL, RI IC e LI VI devono, invece, essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 2. È utile esaminare in via pregiudiziale il tema relativo alla qualificazione della condotta di cui al capo F), in relazione al quale sono stati presentati motivi di ricorso da parte degli imputati DO CO, PA AN, RT DO, EL ON NI, LA LA, PI RE e NN IA. Si tratta di questioni proposte con motivi di ricorso comuni, con i quali è stato denunciato il vizio di violazione di legge e quello relativo alla motivazione, con la quale la Corte di appello ha argomentato nell'affrontare la questione dedotta. 2.1.La Corte di Cassazione ha in molteplici occasioni chiarito, tuttavia, che non sono denunciabili, con il ricorso per cassazione, dei «vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti» (Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993), in quanto o le medesime «sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura 6 costituito dalla violazione di legge, ovvero sono infondate, ed in tal caso il provvedimento con cui il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta» (Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emanuele, Rv. 271451). Le questioni di diritto proposte, dunque, devono essere valutate al fine di verificare se i giudizi di merito abbiano fatto corretta applicazione della legge. 2.2. La sentenza impugnata dà atto che gli imputati appartenevano al gruppo di persone, che, agendo rigorosamente a volto scoperto, e non travisati come risulta dal capo di imputazione, collaboravano all'abbattimento delle due barriere protettive posizionate a circa 200 metri dall'ingresso del cantiere TAV-LFT di Chiomonte, tirando le funi agganciate alle suddette barriere, e che, subito dopo, si allontanavano. La Corte di appello ha, quindi, assolto gli imputati dal reato di lesioni in conseguenza della resistenza e dal reato di esplosione di ordigni ed artifici pirotecnici utilizzati per la realizzazione della resistenza di cui al capo F), ritenendo che l'intervallo di oltre sei minuti, che era intercorso tra l'abbattimento delle barriere ad opera di un gruppo di manifestanti, tra cui i prevenuti, e il successivo lancio di oggetti pericolosi operato da un diverso gruppo di soggetti travisati non consentiva di ritenere con certezza che l'abbattimento e il lancio fossero azioni deliberatamente preordinate o quantomeno coordinate tra i due gruppi. La Corte territoriale ha, in particolare, sottolineato che gli imputati, allontanandosi immediatamente, hanno inteso evitare ogni conflitto con le forze dell'ordine. Ciò nonostante, l'azione di abbattimento delle barriere è stata inquadrata da tutti i giudici di merito come una delle condotte tipiche previste dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto, in poche righe di motivazione, che gli imputati, munendosi preventivamente di corde e arpioni, e ponendo in essere un'azione che avrebbe inevitabilmente stimolato la reazione delle forze dell'ordine (la rimozione delle barriere), abbiano senz'altro manifestato una "intenzionalità di contrasto" nei confronti delle stesse forze dell'ordine. 2.3. Osserva il Collegio che l'abbattimento delle barriere, montate in epoca precedente alla manifestazione, non pare integrare la previsione normativa che, sul piano della materialità e del finalismo dell'azione compiuta, ruota attorno alla opposizione nei confronti di un pubblico ufficiale mentre sta compiendo un atto del suo ufficio. E, in particolare, l'atto deve avere una propria specificità e deve poter essere individuato come tale, non essendo possibile identificarlo genericamente 7 nell'attività comunque riconducibile alla pubblica funzione esercitata (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207 - 01). Non è evidentemente rilevante che l'imputato conosca quale sia l'atto specifico che gli agenti hanno avuto l'ordine di eseguire, quando sia comunque percepibile che si tratta di una attività lato sensu di controllo della sua persona. Deve ribadirsi, sul punto, che, ai fini del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è irrilevante la natura dell'atto posto in essere, purché lo stesso venga realizzato in attuazione del dovere specifico di applicare determinate norme giuridiche a ordini legittimi della autorità o del dovere generico di svolgere la propria attività nel modo più efficace per il conseguimento dei fini dell'ufficio e che di tale attività sia percepibile la legittimità da parte di chi ad essa sia stato sottoposto (Sez. 6, n. 24247 del 12/05/2022, Lebbiati, Rv. 283331 - 01). Pertanto, l'argomentazione utilizzata dal Tribunale di Torino, secondo il quale l'abbattimento delle barriere, eliminando la protezione di cui godevano i poliziotti, avrebbe pregiudicato l'attività di tutela dell'ordine pubblico, si rivela una forzatura argomentativa e dilata la possibilità di impiego della fattispecie ben al di là dei confini tracciati dal legislatore. Parimenti, nella formulazione adottata dalla Corte d'appello, l'accento, dopo una serie di affermazioni non corrispondenti alla realtà (non essendovi prova che i ricorrenti si fossero muniti di mezzi idonei a rimuovere eventuali ostacoli sul percorso e ad assicurarsi l'impunità con il travisamento, posto che erano a viso scoperto e parteciparono spontaneamente all'iniziativa avviata da altri), cade sulla "intenzionalità di contrasto" nei confronti delle forze dell'ordine, come se questo fosse il solo elemento richiesto per l'integrazione della fattispecie in esame. Per giurisprudenza consolidata, come si è detto, il reato in esame deve considerarsi integrato a fronte di una azione di opposizione contemporanea all'atto posto in essere dei pubblici ufficiali e non cronologicamente precedente (Sez. 6, n. 2011 del 08/11/1983, dep. 03/03/1984, Mancuso, Rv. 162963 - 01; Sez. 6, n. 4087 del 22/02/1983, Cozzella, Rv. 158836 - 01); appare, quindi, del tutto errato il richiamo fatto nella sentenza d'appello alla circostanza che l'azione dei manifestanti avrebbe stimolato la successiva reazione delle forze dell'ordine, confondendo così i piani di valutazione anche dal punto di vista cronologico. Infine, avendo sempre riguardo all'elemento oggettivo del reato, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di aderire, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa (tra le tante, Sez.
2. n. 11522 del 3/03/2009, Fabro, Rv. 244199 che ha definito la libertà morale come libertà di determinarsi spontaneamente secondo motivi propri, sicchè alla libertà morale va ricondotta sia la facoltà di formare liberamente 8 la propria volontà sia quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese;
Sez. 5, n. 40291 del 06/06/2017, T., Rv. 271212). Erroneamente, dunque, la Corte d'appello di Torino ha ritenuto che nella specie il reato si fosse realizzato con il danneggiamento dei defence, atto, che, in realtà, non aveva in alcun modo coartato la volontà dei pubblici ufficiali operanti. 2.4. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, occorre rilevare che costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, cosicché il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01; Sez. 6, n. 36367 del 06/06/2013, Lorusso, Rv. 257100 - 01). Nel caso di specie, emerge in maniera evidente come la volontà degli imputati fosse unicamente quella di danneggiare i betafence, così ponendo in essere un'azione simbolica di protesta che non doveva aprire la strada ad alcuna più pericolosa manovra. Deve, quindi, ritenersi che si trattò di un semplice danneggiamento aggravato, posto che il lancio di sassi e artifici pirotecnici avvenne dopo un lasso di tempo di circa sei minuti, che consente di separare nettamente la posizione degli imputati da quella di coloro che sopraggiunsero successivamente e lanciarono le pietre contro gli operanti. 2.5. I fatti devono, pertanto, essere qualificati come danneggiamento aggravato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di DO CO, PA AN, RT DO, EL ON NI, LA LA, PI RE e NN IA. Va, ulteriormente, disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2.6. In restanti motivi di ricorso di DO CO, PA AN, RT DO, EL ON NI, LA LA, PI RE e NN IA sono assorbiti dall'accoglimento del primo. 3. Il ricorso di AR EL è infondato. 3.1. L'imputato, alla guida del furgone che aveva seguito tutta la manifestazione NO TAV, è stato condannato, a titolo di concorso, nei reati di resistenza, lesioni aggravate e utilizzo di materiale esplodente. I giudici di merito hanno bene argomentato in relazione a detto punto, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica, pertanto incensurabili nella sede di legittimità. In particolare, la Corte di appello ha messo in evidenza che l'imputato si trovava alla guida del furgone Iveco Daily Gran Volume, noleggiato due giorni 9 prima da uno dei leader del movimento NO TAV, che, per tutta la durata della manifestazione era stato visto in prossimità dei luoghi ove si verificarono gli scontri più gravi con gli operanti. Nella sentenza impugnata si è, in particolare, dato atto che la GO aveva accertato che il veicolo fungeva da supporto logistico e da armamento, sicché, al termine della manifestazione, veniva perquisito e, a conferma di quanto ritenuto dagli inquirenti, risultava contenere materiali esplodenti, indumenti neri atti al travisamento, occhialini da piscina, contenitori con alloggiamenti plurimi per razzi pirotecnici già esplosi, accendini, confezioni di medicinali per ridurre gli effetti dei lacrimogeni e, ancora, diversi artifici pirotecnici. La guida e la gestione del mezzo di trasporto da parte dell'imputato, con lo stivaggio degli oggetti sopra elencati, costituiscono, perciò, condotte, che, sul piano causale, sono a ragione ritenute agevolatrici della commissione degli atti di violenza sopra descritti e, sul piano, psicologico comprovanti la piena adesione a tali atti illeciti. L'imputato, che aveva la responsabilità dell'uso del veicolo in quanto guidatore, correttamente è stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'imputazione, anche in considerazione del fatto che, a bordo dello stesso, viaggiavano la organizzatrice della manifestazione e, all'interno del vano di carico, il coimputato NO che aveva chiaramente la funzione di magazziniere. Il Collegio di appello ha, in conclusione, adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, traendone le logiche conseguenze del caso e si è pienamente adeguato al principio di diritto secondo il quale, in tema di concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone l'accertamento della presenza del singolo imputato nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680 - 04). Pertanto, l'aggressione collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate e anche dei danneggiamenti causati alle vittime e, dunque, anche di quelli non causati in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648 - 01). 3.1. AR deduce anche il vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 10 Rileva il Collegio che la motivazione sulla dosimetria della pena è puntuale e non può essere messa in discussione in questa Sede. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4. Il ricorso di RI IC, in punto di rideterminazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche, è infondato. 4.1.La Corte di appello ha, puntualmente giustificato il discostannento dal minimo edittale in ragione della gravità della condotta (l'imputato è stato ripreso mentre, travisato, lanciava un sasso contro le forze dell'ordine) e delle conseguenze lesive riconducibili a una spregiudicata diretta intenzionalità lesiva. Allo stesso sono state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate di cui all'art. 339, primo e secondo comma, cod. pen. Nella sentenza impugnata si è evidenziato che il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche deve essere, a ragione, ricondotto al mancato conseguimento di significativi meriti di carattere processuale o extraprocessuale. 5. Il ricorso di LI VI, avente ad oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al concorso nei reati di lesioni e danneggiamento di cui ai capi C) e D), è infondato. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo della sentenza impugnata. 5.1. Il Collegio di appello si è conformato alle regolae iuris, secondo le quali: - per l'affermazione del concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone l'accertamento della presenza del singolo imputato nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680), - il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme 11 differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso); ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). E' indubbio che, in caso di aggressione fisica collettiva, ancorchè non simultanea, ognuno dei concorrenti risponda del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e dunque anche di quelle non direttamente causate dall'azione materialmente posta in essere dal singolo. Ma, per l'appunto, l'azione collettiva, in quanto caratterizzata dalla consapevolezza di ognuno dei partecipanti della convergente condotta degli altri, è fonte di responsabilità concorsuale per tutte le conseguenze determinate nella misura in cui i singoli, al di là dell'entità delle specifiche condotte materiali realizzate, con il proprio comportamento certamente si rafforzano vicendevolmente nel proprio proposito criminoso (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648 - 01). 5.2. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno dato, preliminarmente, atto che l'imputato era ripreso dalle videocamere: - verso le ore 13.09 mentre, travisato, all'interno di un gruppo di soggetti tutti travisati e vestiti di nero, impugnava uno scudo in plexiglass;
- tra le ore 13.10 e le ore 13.16, mentre, schierato accanto ad altri soggetti tutti dotati di scudo per formare una barriera, consentiva ai correi collocati nelle file retrostanti di lanciare sassi e materiale esplodente all'indirizzo della forza pubblica;
- alle ore 13.36, mentre, con uno scudo di dimensioni maggiori del precedente, correva verso le barriere insieme ad altri, che impugnavano e lanciavano pietre, petardi ed altro materiale esplodente. Nella sentenza si evidenzia, poi, correttamente che LI forniva un contributo diretto e materiale a una azione collettiva, che, in quanto tale, era senz'altro attribuibile in ogni suo effetto a tutti coloro che avevano partecipato al lancio di pietre o di materiale pirotecnico, a prescindere da chi tra costoro aveva materialmente attinto gli operanti. 12 Il Preslidente Con la propria condotta, il ricorrente ha, senza ombra di dubbio, rafforzato l'altrui intento criminoso e, necessariamente, deve rispondere anche dei reati di lesioni e danneggiamento. EL pari, è stata correttamente ritenuta pacifica la penale responsabilità per il fatto di cui al capo H), nella misura in cui il ricorrente, pur non avendo materialmente scagliato alcuna pietra o alcun artifizio pirotecnico, ha comunque formato, unitamente ad altri manifestanti muniti di scudo, una barriera che ha offerto protezione ai soggetti che, in posizione arretrata, erano intenti a lanciare pietre e artifizi pirotecnici contro le forze dell'ordine nell'ambito del primo episodio di resistenza. Anche in questo caso è stato puntualmente ritenuto ravvisabile il concorso, sia in termini di agevolazione dell'altrui fatto illecito, sia in termini di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. 6. Al rigetto del ricorso di AR EL, RI IC e LI VI, consegue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Qualificati i fatti contestati al capo F) nei confronti di DO CO, PA VI, SE AN, RT DO, EL ON NI, LA LA, PI RE e NN IA nel reato di danneggiamento aggravato, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei suddetti ricorrenti e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta i ricorsi di AR EL, RI IC e LI VI che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore