Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
1 042 5 3 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL LA CORTE SUPRE DECASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Avviso LIQUI RENDITA CATANALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 20664/00 Consigliere Cron. 9920 Dott. Stefano MONACI Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud. 12/10/01 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: SA CO HI AG & MA NI SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIA 88, presso lo studio GRIECO VINTI, difesa dall'avvocato FRANCESCO MASSONI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avversO la sentenza n. 91/99 della Commissione 2001 tributaria regionale di ANCONA, depositata il 1995 05/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
è presente per il ricorrente, l'Avvocato MARTIGNETTI (con delega), dopo la relazione del PM;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato ARENA, (non costituito), che ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo nel contempo l'inammissibilità dell'appello sia per la sua tardività sia per la imputazione del tema precedente stante la produzione dei motivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Sabam s.n.c. ha impugnato l'avviso di liquidazione con il quale è stato rettificato a fini Invim il valore di beni oggetto di compravendita. La Commissione Provinciale ha respinto il ricorso in quanto la liquidazione è stata in quanto la effettuata in base all'art. 12 1.154/88 invocato dalle parti contraenti, e rendita catastale non è stata mai impugnata. La Commissione Regionale ha confermato la sentenza di primo grado. Ha proposto ricorso la società Sabam deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze non si è costituito in questa fase. In udienza l'Avvocato dello Stato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia perché tardivo e sia perché con esso sono stati introdotti motivi nuovi. Motivi della decisione Va innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata in udienza dall'Avvocatura dello Stato. L'eccezione è infondata in quanto: a)la sentenza di primo grado risulta depositata il 18.3.1998 e non notificata;
l'appello è stato notificato il giorno 11.3.1999, e quindi entro il termine lungo previsto dalla legge;
b)la richiesta di nullità dell'avviso di liquidazione, formulata irritualmente dalla società già in primo grado con memoria illustrativa, è stata ritenuta inammissibile dalla Commissione Regionale, che però correttamente ha valutato il merito delle censure formulate ritualmente dalla società. Con il primo motivo del ricorso in Cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 51 e 52 d.p.r. n. 131/86, art. 12 d.l. n. 70/88, conv. in 1. n. 154/88, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto all'immobile compravenduto, sprovvisto di rendita al momento del rogito, sono state attribuite -senza la notifica di apposito avviso- rendite catastali riferite ad immobile ad uso ufficio mentre il trasferimento ha avuto ad oggetto casa di civile abitazione. In particolare, ha sostenuto che alla stregua dell'art. 51 t.u.n. 131/86 l'ufficio doveva effettuare un accertamento di maggior valore nelle forme ordinarie, non ricorrendo i presupposti per una valutazione automatica. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata alla stregua dell'orientamento espresso e ormai consolidato, secondo il quale "ai sensi dell'art. 12 d.l.n.70/1988, convertito nella 1.n.154/1988, qualora il contribuente abbia chiesto, nell'atto di trasferimento di un immobile non ancora iscritto nel catasto edilizio urbano, di avvalersi del sistema di valutazione automatica ed il valore dichiarato risulti inferiore all'ammontare determinato in modo automatico, l'ufficio può procedere ad elevare il valore del bene trasferito mediante il solo avviso di liquidazione, senza che si renda necessaria l'emissione dell'avviso di accertamento di maggior valore sulla base dei criteri ordinari fissati dall'art. 51 del t.u. sull'imposta di registro. La dichiarazione al buio resa dal contribuente di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica, pur in assenza di una rendita catastale già attribuita, priva, infatti, l'Amministrazione finanziaria del potere di rettifica e, quindi, del diritto e del dovere di emettere l'avviso di accertamento” (Cass. sent. n.13243/99 e sent. n.14245/00). Nella specie non sono emersi elementi che inducano a modificare questo orientamento, che va pertanto confermato. Con il secondo motivo la società ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti sul presupposto che il giudice di appello non ha risposto alle censure mosse con l'impugnazione. Anche questa doglianza è infondata poiché il giudice di appello ha congruamentee sufficientemente motivato la sua decisione evidenziando: a) che il contribuente non è affatto sfornito di tutela nei confronti dell'avviso di liquidazione, poiché può impugnare anche l'attribuzione della rendita catastale effettuata con lo stesso atto;
b)che però nella specie ciò non è avvenuto, e che in ogni caso difficilmente una tale impugnativa avrebbe potuto trovare accoglimento posto che il cambio di destinazione (da ufficio a casa di abitazione) è stato richiesto successivamente all'atto pubblico. Con queste affermazioni il giudice ha espresso in maniera chiara e corretta il suo pensiero, risultato ancorato agli elementi di fatto e di diritto esposti dalle parti, per cui la sentenza impugnata non merita censure. In considerazione del fatto che la giurisprudenza a cui ci si è riferiti è abbastanza recente, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 12.10.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria A Il Presidente Il cons. est. Dr. Giovanni Olla DR. Giuseppe Falcone 7 کاثر 1301 IL CANOSU ERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo BA