Sentenza 3 marzo 2009
Massime • 1
Integra il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) - e non quello di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) - la condotta di colui che introduca una telecamera sotto la porta di una 'toilettè pubblica in modo da captare immagini di un minore che si trovi all'interno di essa (nella specie bagno di una stazione) - considerato che la 'toilettè pubblica non può essere considerata un domicilio, ex art. 614 cod. pen. richiamato dall'art. 615 bis, neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona. (La Corte ha osservato che l'interesse tutelato dall'art. 610 cod. pen. è la libertà morale - da intendersi come libertà di determinarsi spontaneamente - che ricomprende nel suo ambito non solo la facoltà di formare liberamente la propria volontà ma anche quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle determinazioni liberamente assunte; d'altro canto, non è necessario che la condotta incriminata sia esplicitamente connotata da violenza o minaccia essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione).
Commentari • 10
- 1. Art. 615 - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficialehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente (fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 poiché la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava …
Leggi di più… - 2. Art. 615-bis - Interferenze illecite nella vita privata (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Condotta tipica del reato L'art. 615-bis punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora. Dalla ricostruzione del fatto tipico si evince dunque che oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto alla esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè all'estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora. In altri termini oggetto di tutela è la proiezione spaziale della personalità nei luoghi in cui questa si manifesta privatamente. Diritto che …
Leggi di più… - 3. Art. 624-bis - Furto in abitazione e furto con strappo (1)https://www.filodiritto.com/
- 4. Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai finiSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …
Leggi di più… - 5. Art. 614 - Violazione di domiciliohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 614 comma 1 equipara l'introduzione nell'altrui abitazione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, sicché integra violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente (Sez. 5, 16721/2016). In tema di violazione di domicilio, l'art. 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2009, n. 11522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11522 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 03/03/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 528
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 042802/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FA AU, N. IL 01/03/1968;
avverso SENTENZA del 11/07/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione BR MA avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 11 luglio 2007, con la quale, in relazione ai fatti addebitatigli in primo grado ai sensi dell'art. 610 c.p., venivano riqualificati gli stessi ex art. 615 bis c.p., con conferma della condanna in precedenza inflitta e condanna alle ulteriori spese della parte civile.
Il BR era stato accusato di avere ripreso immagini della minore NI AN mentre questa si trovava all'interno di un bagno della stazioni di Gemona del Friuli, fatto commesso il 7 aprile 2001.
Deduce:
1) il vizio di motivazione contenuto nella sentenza impugnata a proposito della ritenuta esistenza di una valida querela;
2) la non configurabilità del reato, che deve svolgersi in un luogo di privata dimora, alla luce della sentenza delle Sezioni unite del 2006 che ha escluso che sia tale un bagno pubblico.
Il ricorso deve essere rigettato, con le precisazioni di cui si dirà.
Il secondo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto, ha carattere pregiudiziale e quindi viene affrontato per primo. Risponde al vero quanto osservato dal ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata, nel riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 615 bis c.p., esibisce una motivazione che non fa buon governo dei principi enunciati dalle Sezioni unite sulla nozione di "luogo di privata dimora" o di "domicilio" ai sensi dell'art. 614 c.p., norma richiamata espressamente dall'art. 615 bis c.p.. Infatti, nella sentenza Sez. U, n. 26795 del 2006, il Supremo collegio, con affermazione che, sebbene resa nel contesto della interpretazione della normativa processuale in tema di videoriprese, appare di carattere generale, ha osservato che "non c'è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente. Diversamente nel caso della "toilette" e nei casi analoghi il luogo in quanto tale non riceve alcuna tutela. Chiunque può entrare in una toilette pubblica, quando è libera, e la polizia giudiziaria ben potrebbe prenderne visione indipendentemente dal l'esistenza delle condizioni processuali che legittimano attività ispettive. Perciò con ragione la giurisprudenza ha introdotto il requisito della "stabilità", perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità.
Deve quindi concludersi che una toilette pubblica non può essere considerata un domicilio neppure nel tempo in cui è occupata da una persona"
Tale premessa però non conduce all'accoglimento della richiesta di annullamento senza rinvio perché il fatto reato non sussiste. È vero invece - e il potere di correzione dell'errore di diritto compete a questa Corte ai sensi del l'art. 609 c.p.p., comma 2 che appare non corretta la qualificazione giuridica del fatto così come operata dal giudice dell'appello, mentre corretta era quella individuata dal primo giudice.
Deve precisarsi contestualmente che non è maturata la prescrizione, a causa della rilevazione della sospensione del termine, dovuta ad un rinvio di udienza disposto nel processo di appello, rinvio che va valutato ai sensi del previgente testo dell'art. 159 c.p., ossia nella sua intera durata. Infatti, come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, posto che al caso di specie va applicata la previgente normativa in tema di prescrizione (per essere stata, la sentenza di primo grado, pronunciata antecedentemente alla entrata in vigore della riforma del 2005), va anche considerato che "la disciplina transitoria prevista dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, nella parte in cui eselude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti in appello e in sede di legittimità, deve essere interpretata in senso unitario, e cioè nel senso che l'esclusione riguarda tutte le disposizioni che comportino una abbreviazione dei termini, compresa quelli dell'art.159 c.p.p., che impone un limite, non superiore a sessanta giorni,
alla sospensione del termine di prescrizione nel caso di differimento del dibattimento dovuto ad impedimento delle parti o dei difensori" (rv. 240862; Massime precedenti Conformi: N. 9589 del 2006 Rv. 233528, N. 15177 del 2007 Rv. 23681 N. 16477 del 2008 Rv. 239527). Occorre, dunque, muovere dal rilievo che l'interesse tutelato dall'art. 610 c.p. è la libertà morale, da intendersi come libertà di determinarsi spontaneamente secondo motivi propri: alla libertà morale va quindi ricondotta sia la facoltà di formare liberamente la propria volontà, sa quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle determinazioni liberamente prese. In altri termini, come osservato anche dalla dottrina, è troppo restrittiva, ai fini che ci occupano, la definizione di libertà morale come libertà di autodeterminazione perché essa identifica solo un aspetto della libertà morale e non consente di includervi gli altri aspetti tutelati sotto tale oggettività giuridica, dalla libertà di autodeterminazione secondo motivi propri, fino alla tranquillità psichica (nel senso della necessaria inclusione della libertà psichica nella oggettività della norma in esame, v. rv 200681). Perché ricorra la lesione della libertà psichica occorre ovviamente che il soggetto passivo percepisca, anche solo in parte, l'azione costrittiva dell'agente, mentre essa viene attuata, dovendosi ritenere che quando l'azione sia percepita dopo che essa è stata interamente compiuta il reato configurabile può essere quello di molestie ex art. 660 c.p. (Cass. 6 marzo 1953, Brosio, riv pen 1953, 11, 1032). La condotta illecita che si manifesti nella forma della violenza, d'altro canto, è, per la costante giurisprudenza, anche quella impropria, esplicabile in forme molteplici dirette ad esercitare pressioni sulla volontà altrui al fine di impedire una libera manifestazione.
La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ammette che integri il reato di violenza privata la condotta che consista nel compimento deliberato di manovre insidiose al fine di interferire con la libertà di determinazione della persona offesa (vedi in senso analogo rv 222349).
Infatti non è richiesta, per larga parte della giurisprudenza, una condotta esplicitamente connotata da violenza o minaccia, posto che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi messo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (rv 234458; rv 232459). Ed è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo (rv 228063).
Nella specie tale è la situazione che si è verificata poiché l'avere introdotto una telecamera sotto la porta del bagno in modo da captare immagini intime della persona che ivi si era chiusa, ha realizzato appieno la imposizione insidiosa di una costrizione che è stata quella, anche relativa al solo brevissimo tempo in cui la parte si è avveduta della ripresa in corso, prima di attuare una manovra reattiva che necessariamente ha comportato tempi tecnici, di subire la videoripresa della propria sfera intima.
È cioè accaduto che se in pratica il dissenso della persona offesa ha avuto modo di manifestarsi con quasi-immediatezza, è anche vero che la condotta dell'agente è stata consapevolmente e deliberatamente posta in essere contro il dissenso ragionevolmente prevedibile e solo successivamente manifestato dalla persona offesa. Ciò posto, la condotta va riqualificata ex art. 610 c.p. e, atteso che il primo motivo perde di rilevanza, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ex art. 610 c.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2009