Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice compie "ex post" non può essere tale da sostituire del tutto, con un'autonoma rivalutazione fondata su diversi e ulteriori elementi rispetto a quelli riportati nel verbale di arresto, il diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto esercitata dalla polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2013, n. 36215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36215 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2013
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 855
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 2609/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'TO GE N. IL 29/12/1959;
avverso l'ordinanza n. 2/2013 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, del 02/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mura IO, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di RD D'IO impugna l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale fu convalidato l'arresto in flagranza operato nei suoi confronti dagli organi di polizia giudiziaria per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Il giudice per l'udienza preliminare ha convalidato l'arresto in base alle circostanze descritte negli agli trasmessi dagli organi di polizia giudiziaria, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti e la regolarità dell'intervento avvenuto nell'immediatezza. Il giudice per le indagini preliminari, ad avviso del ricorrente, avrebbe espresso una rivalutazione della vicenda senza tenere conto dell'operato degli organi di polizia giudiziaria, come descritto nel verbale di arresto dal quale non risultano elementi che avrebbero potuto far ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, elemento che avrebbe potuto legittimare l'arresto in flagranza. Per il ricorrente, non si è tenuto conto che l'arresto è avvenuto molte ore dopo l'accertamento dei fatti e in violazione delle norme relative alla quasi flagranza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere volto a ottenere una complessiva rivalutazione delle scelte di merito effettuate dal giudice della convalida sui presupposti posti a base dell'esercizio del potere di arresto in flagranza.
In considerazione dei limiti del sindacato che la disciplina processuale riconosce al giudice della convalida, il controllo che il giudice svolge ex post non può essere tale da sostituire del tutto, con un autonoma rivalutazione fondata su diversi e ulteriori elementi rispetto a quelli riportati nel verbale di arresto, il diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto effettuato dalla polizia giudiziaria (Sez. 6, 11 dicembre 2002, Fiorenza, rv. 223962);
La polizia giudiziaria, alla quale non incombe il dovere di una specifica motivazione, deve porre in condizione il giudice di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentino alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti per operare l'arresto in flagranza. In sede di convalida dell'arresto il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del "fumus commissi delicti", allo scopo di stabilire "ex post" se l'indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., dovendosi escludere che possa riguardare l'esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un'indagine ricostruttiva dell'episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento è riservato alle successive fasi processuali (Sez. 6, 11 dicembre 2002, Fiorenza, rv. 223963) e, in particolare, per verificare la sussistenza delle condizioni per adottare una misura cautelare.
Il giudice della convalida è tenuto a compiere il controllo dei presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis (gravità del fatto e personalità dell'arrestato) senza esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all'operato della polizza giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera direziona le nell'apprezzamento dei presupposti stessi (Sez. 6, 6 maggio 1993, dep. 25 giugno 1993, D'Avirro, rv.195470). Come si è detto in narrativa, il giudice della convalida ha correttamente valutato l'operato della polizia giudiziaria non sovrapponendo un propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi posti in evidenza nel verbale di arresto e limitandosi all'esame delle condotte emerse nell'immediatezza dei fatti che avrebbero potuto avere rilievo ai fini della sussistenza della flagranza.
Manifestamente infondato anche l'ulteriore profilo relativo alla circostanza che l'arresto non fu operato nell'immediatezza dei fatti, bensì a distanza di ore e ciò avrebbe dovuto comportare un'adeguata valutazione circa la sussistenza degli elementi della quasi flagranza.
Come posto in rilievo dal Procuratore Generale presso questa Corte, la deduzione del ricorrente non trova alcuna corrispondenza negli atti di polizia dai quali risulta che l'arresto fu effettuato nell'immediatezza dei fatti alle ore 12,25 del 2 gennaio 2013 dai Carabinieri, come risulta dal verbale redatto alle ore 20 dello stesso giorno in cui si dava atto delle operazioni di polizia giudiziaria effettuate.
Il ricorso è, dunque, inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2013