Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2017, n. 40291
CASS
Sentenza 6 giugno 2017

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In tema di falso documentale, la relazione della psicologa di un istituto scolastico, relativa ai risultati di un periodo di osservazione clinica compiuta su una classe, ha natura di atto pubblico, qualora documenti l'attività di diretta osservazione e valutazione degli alunni, che comporta lo svolgimento di compiti propri di una funzione pubblica.

In tema di violenza privata, la condotta violenta è configurabile nell'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo a comprimere coattivamente la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa. (Fattispecie relativa ad un minore sottoposto ad un'attività di osservazione psicologica durante l'orario scolastico, in cui il mancato consenso dei genitori, informati di tale attività, è stato ritenuto dalla Corte interpretabile come vero e proprio dissenso, integrandosi, in tal caso, il reato di cui all'art. 610 cod. pen.).

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  • 1Il bullismo configura il reato di violenza privata.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 febbraio 2022

    Sono fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso che, nel resto, è infondato.1. Lo è, manifestamente, il primo motivo, con il quale è dedotto il vizio di motivazione della sentenza gravata in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato. Il motivo, infatti, oltre a reiterare l'atto di appello sul punto, non si confronta con la corretta motivazione offerta dai giudici di merito nella conforme decisione di condanna, che, valutando gli atti di bullismo dell'imputato, ai danni della giovane vittima, suo coetaneo, hanno ritenuto che essi, lungi dall'esaurirsi nella violenza perpetrata ai suo danni, si siano manifestati in comportamenti oggettivamente coercitivi della volontà …

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  • 2Nuovi profili dei limiti al “diritto di cronaca” in rapporto alla tutela penale della libertà morale e psichica della persona, apprestata dal reato di violenza…
    Maurizio Delli Santi · https://www.diritto.it/ · 6 maggio 2021

    La sentenza del Tribunale di Milano Sez. VII Pen. n. 955/21 del 30.1.2021 apre gli scenari per una nuova giurisprudenza sulla “continenza modale” dell'esercizio del diritto di cronaca e induce a valutarne la portata alla luce dei precedenti orientamenti anche di rilievo costituzionale, secondo un corretto bilanciamento dei diritti e degli interessi posti in gioco. La ricognizione dei principi affermati sul diritto di cronaca consente di pervenire alla decisa esclusione della scriminante laddove nelle modalità di acquisizione delle informazioni si sia trascesi nell'esercitare una coartazione della libertà morale o psichica altrui. Premessa: profili generali del diritto di cronaca. Sul …

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  • 3Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa: è reato?
    Ilaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2019

    Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, integra il reato – previsto e punito dall'art. 610 c.p. – di violenza privata. La suddetta fattispecie criminosa anela a tutelare la libertà morale, id est la libertà psichica, da intendersi quale facoltà di autodeterminarsi spontaneamente secondo motivi propri, all'uopo sia formando liberamente la propria volontà sia orientando i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese (ex pluris: Cass. Pen., Sez. V, 09 aprile 2019, n.35092; Cass. pen., Sez. 5, 06/06/2017, n. 40291). Elemento oggettivo L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una …

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  • 4Reato costringere la fidanzata a scendere dall'auto (Cass. 35092/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 agosto 2019

  • 5Costringere il vicino a subire la telecamera non è violenza privata (Cass. 20527/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2017, n. 40291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40291
Data del deposito : 6 giugno 2017

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