Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod.civ. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 cod.proc.civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.
Commentario • 1
- 1. Assemblea di condominio: costituzione, funzionamento, attribuzioni e impugnazione delle delibereAccesso limitatoKatia Mascia · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI AR EL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato DINACCI GIAMPIERO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND PIAZZA V EMANUELE II 138 ROMA, in persona dell'Amm.re Anna GARGIULO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI LATINI 4, presso lo studio dell'avvocato TOMEI GINO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 605/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio dello stabile di Piazza V. Emanuele II n. 138 in Roma, formato dai separati Condominii delle scale A), B) e C) dell'edificio, in cui si erano costituiti i proprietari di ciascuna scala a seguito dello scioglimento dell'originario unico Condominio, e operante unicamente quale Supercondominio, per le cose rimaste in comune, ha proposto gravame, dinanzi alla Corte d'appello di Roma, avverso la sentenza del Tribunale di quella città con la quale, in accoglimento della domanda proposta da RI LA LA, condomina della scala C), era stata dichiarata la nullità della delibera dell'11 aprile 1988 per omesso avviso di convocazione e conseguente mancata partecipazione della predetta all'assemblea. Oltre a riproporre l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, deduceva l'appellante:
- che l'11 aprile 1988 non si era tenuta una vera e propria assemblea supercondominiale, con l'intervento, previa convocazione, dei partecipanti ai singoli Condominii, ma una riunione di consiglieri di amministrazione dei Condominii stessi per la soluzione di problemi riguardanti cose rimaste in comune;
- che le riunioni dei soli consiglieri, come risultava dalla prodotta documentazione, erano state volute e deliberate dai proprietari delle singole scale, con il voto favorevole della LA quanto alla scala C);
- che, peraltro, non era stata presa alcuna decisione definitiva, ma erano state unicamente prospettate delle soluzioni, tant'è che i rappresentanti della scala C) avevano approvato "con riserva";
- che, infine, non era stata adottata alcuna decisione pregiudizievole per la condomina la quale, pertanto, non aveva alcun concreto interesse ad agire.
Costituitasi in giudizio l'appellata contestava la fondatezza dell'impugnazione chiedendone il rigetto.
Con sentenza 29.1 - 4.3.1998 la Corte romana, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda proposta in prime cure dalla LA, condannandola alle spese del doppio grado, sul rilievo che la mancata produzione da parte della predetta del verbale della riunione non consentiva la verifica della esistenza di una decisione alla stessa pregiudizievole e come tale comportante l'interesse della medesima ad agire ex art. 100 c.p.c.. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la LA sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cpc con riferimento agli artt. 1136 e 1137 cc. Osserva la ricorrente che non avendo il Condominio provato la convocazione di essa ricorrente all'assemblea dell'11 aprile 1998 del tutto inspiegabile era l'affermazione del giudice d'appello secondo cui il mancato rinvenimento in atti del testo della delibera avrebbe impedito alla Corte di valutare se quest'ultima avesse leso in qualche misura il diritto della condomina si da far ritenere sussistente la condizione dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cpc. Era evidente, infatti, che la mancata convocazione, proprio perché lesiva del diritto fondamentale del Condominio di partecipare all'amministrazione dei beni comuni, costituiva ragione di per sè sufficiente per far nascere, in capo al condomino escluso dal processo di formazione della volontà collegiale, l'interesse a far accertare la nullità della delibera.
Con il secondo mezzo si deduce omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione.
Rileva la ricorrente che la Corte del merito, pur non essendo stato rinvenuto in atti il proprio fascicolo, sulla base delle ammissioni contenute nell'atto di appello del Condominio avrebbe potuto tranquillamente decidere se la riunione dell'11 aprile 1988 fosse o meno una vera e propria assemblea dei partecipanti ai tre Condominii costituenti il Condominio di Piazza V. Emanuele II n. 138 e se la delibera adottata fosse una decisione relativa a problemi concernenti cose ancora in comune, ovvero soltanto la prospettazione della soluzione di essi.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
La Corte romana ha motivato l'accoglimento dell'appello del Condominio ed il conseguente rigetto della domanda proposta in prime cure dalla LA sul rilievo che non avendo quest'ultima, la quale peraltro non aveva mosso contro la decisione di primo grado alcuna censura di merito, prodotto il verbale della riunione, esso giudice del gravame di merito non era in grado di stabilire se si fosse tenuta una vera e propria assemblea dei partecipanti ai tre Condominii costituenti il Condominio di Piazza V. Emanuele II n. 138, se fosse stata presa una decisione relativa a problemi concernenti cose ancora in comune, ovvero se ne fosse stata soltanto prospettata la soluzione e se la decisione stessa avesse leso in qualche misura il diritto della attuale ricorrente, sì da far ritenere realizzata la condizione dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cpc, non essendo sufficiente a tal fine, ad avviso di quel giudice, la mera affermazione dell'illegittimità formale della deliberazione impugnata.
In sostanza la Corte territoriale, conformemente a Cass. n. 1600/88, ha inquadrato il mancato assolvimento da parte della LA dell'onere probatorio sulla stessa incombente, quale attrice nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, di produzione in giudizio del verbale oggetto di impugnazione, nell'ottica della necessità di un adeguato esame del suo contenuto sul presupposto che per la sussistenza dell'interesse ad agire in giudizio per l'impugnazione di consimili delibere non fosse sufficiente affermare genericamente l'illegittimità formale del provvedimento, ma occorresse anche allegare l'esistenza di una concreta lesione di un diritto dallo stesso cagionata.
Osserva a tal proposito il Collegio che la deliberazione dell'assemblea dei condomini è un atto collettivo - cioè il risultato del concorso di più volontà espresso da ciascuno dei partecipanti e la cui somma rappresenta la maggioranza semplice o qualificata (a seconda delle materie che ne costituiscono l'oggetto) delle quote di comproprietà rispetto al totale - conclusivo di un procedimento di formazione svolto con l'osservanza di alcune regole fissate dalla legge o insite nella natura stessa dell'atto. Una di queste regole, non prevista espressamente dalla legge, ma derivante da un principio generale secondo cui la volontà di ciascun partecipante confluente nell'atto collettivo deve essere liberamente manifestata, è che tale libera manifestazione deve essere possibile non solo nella espressione conclusiva (voto di assenso o di dissenso) ma anche nelle premesse.
In sostanza il condomino ha il diritto di rendere noto agli altri partecipanti le ragioni per cui ritiene di approvare o rifiutare la proposta di delibera contenuta nell'ordine del giorno. Ove l'esercizio di tale potere sia impedito o menomato, a cagione ad esempio della mancata o intempestiva comunicazione al condomino della data fissata per l'assemblea, è configurabile una delle ipotesi di contrarietà alla legge, prevista dal primo comma dell'art. 1137 del codice civile, comportante annullamento della delibera, a prescindere dal suo contenuto decisionale o meramente preparatorio, o programmatico (v. Cass. n. 5084/93). Benché, quindi, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, tal che ai sensi dell'art. 384 secondo comma cpc ne va corretta la motivazione, l'azione di annullamento della delibera non fosse subordinata alla allegazione e alla prova di uno specifico interesse, diverso da quello rappresentato dalla rimozione dell'atto deliberato in conseguenza della violazione di legge derivante dal denunciato mancato invito della condomina alla riunione (l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cpc come condizione dell'azione di annullamento era costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali dell'atto - v. Cass. n. 2912/97 - e ciò conformemente ad un orientamento giurisprudenziale per il quale, allorquando si tratta di rimuovere una situazione determinata con atto annullabile, quando cioè si tende ad una pronuncia costitutiva di annullamento, basta la allegata esistenza del vizio a determinare l'interesse, costituendo le diverse conseguenze pratiche, se chieste nello stesso giudizio, un plus rispetto alla domanda di annullamento - Cass. S.U. 16 giugno 1955 n. 1831) è evidente però che, nel caso di specie, pur non interessando, ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse ad agire, il contenuto della delibera impugnata, quanto la sua esistenza "in rerum natura", era proprio di tale, esistenza che la LA, come sarebbe stato suo onere, non aveva fornito la prova non risultando che essa abbia mai prodotto il verbale della riunione in discorso, come rilevato dalla qui gravata sentenza senza che sul punto la stessa LA abbia in ricorso mosso contestazione alcuna limitandosi, nel vano tentativo di sopperire a tale mancanza di prova, ad estrapolare frasi delle difese del Condominio avversario che a tale riunione avevano fatto riferimento.
Ne consegue che correttamente il giudice d'appello ha sanzionato la mancata produzione del relativo verbale con il rigetto della domanda di annullamento avanzata dalla attuale ricorrente in prime cure.
Alla stregua delle svolte considerazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001