Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4270
CASS
Sentenza 23 marzo 2001

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In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod.civ. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 cod.proc.civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.

Commentario1

  • 1Assemblea di condominio: costituzione, funzionamento, attribuzioni e impugnazione delle delibereAccesso limitato
    Katia Mascia · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4270
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4270
Data del deposito : 23 marzo 2001

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