Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4425 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
044 25 /02 Aula 'B' REPUBBLICA IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 8250/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 10304 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 03/12/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: PAPPALETTERA PROSPERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9. presso lo studio dell'avvocato PAPADIA FRANCESCO V., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI BERARDINO EDOARDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FFSS S.P.A. TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato. in ROMA VIA SESTO RUFO 23, rappresentato e difeso 2001 dall'avvocato CORBO NICOLA, giusta delega in atti;
B 4690 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 2309/98 del Tribunale di BARI depositata il 24/07/98 R.G.N. 1186/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. -2- 1 8256/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 21.9.1990 al Pretore di Bari, il lavoratore in epigrafe, dipendente delle Ferrovie dello Stato, conveniva in giudizio detta società e, premesso di essere affetto da ernia del disco contratta a causa di servizio, chiedeva la condanna dell'ente convenuto alla corresponsione in suo favore di malattia una rendita commisurata all'entità della professionale. Le Ferrovie si costituivano e si opponevano alla domanda. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, rigettava il ricorso. L'appello proposto dal lavoratore veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Bari con la sentenza qui impugnata. A sostegno della decisione il Tribunale, premessa la ой р giudizio della società regolarità della costituzione in Ю osservava che la malattia accusata dal dipendente appellata, non era tabellata, per cui incombeva a quest'ultimo l'onere di provarne l'eziologia professionale. Osservava, altresì, che non era sufficiente che la malattia fosse stata riconosciuta come "dipendente da causa di servizio", essendo questo un istituto tipico del rapporto di pubblico impiego, del tutto diverso da quello della infermità avente natura di "malattia professionale" ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965, applicabile nella specie. Rilevava, di conseguenza, che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, era del tutto ininfluente la circostanza che le Ferrovie, con circolare n. 3 del 1979, avessero previsto che "il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio costituisce elemento certo ed incontrovertibile per quanto concerne la sussistenza del 2 tra la malattia e l'attività espletata". nesso di causalità Sottolineava, ancora, che il lavoratore aveva l'onere di provare non solo il tipo di mansioni svolte ed il suo concreto atteggiarsi, ma anche la sussistenza di tutte quelle condizioni (vibrazioni, scuotimenti, inclemenze atmosferiche, irregolarità dei turni) cui addebita la relazione di concausalità con la malattia da cui è affetto, non essendo sufficiente il mero richiamo alle declaratorie relative alle qualifiche del personale F.S. Avverso questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. La SOC. Ferrovie dello Stato s.p.a. Entrambe le parti hannoha resistito con controricorso. depositato memoria. Motivi della decisione oñ Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli D articoli 1703 e 1704 C.C, 75,77,83, 420 e 182 c.p.C., nonché omessa ed insufficiente motivazione, e sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nulla la costituzione delle Ferrovie nel giudizio di appello: a) perché la procura al difensore è stata conferita, non già dal legale rappresentante, bensì da un dirigente sulla base di una "procura speciale" a unico della società,questi rilasciata dall'amministratore malgrado questa procura speciale non avesse conferito i necessari poteri di rappresentanza sostanziale;
b) perché lo statuto della società attribuisce al solo consiglio di amministrazione il potere di conferire procure a soggetti diversi dall'amministratore delegato, mentre quest'ultimo può conferire procure solo per singoli giudizi, essendogli inibito rilasciare procure generali. 3 Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 C.C. e vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che la produzione in giudizio del provvedimento con il quale le Ferrovie hanno riconosciuto come dipendente da causa di dipendente costituisce provaservizio la malattia del sufficiente della eziologia professionale della medesima malattia. Con il ter o motivo, denunciando violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ignorato del tutto le prove a sua disposizione della dipendenza causale della malattia dal servizio prestato, o le ha comunque malamente interpretate. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 41 c.p. e vizio di motivazione e si sostiene che il Tribunale non ha oñ applicato nella fattispecie il principio di equivalenza D causale, in forza del quale quando più azioni o omissioni hanno concorso alla produzione dell'evento lesivo, а ciascuno di riconoscersi efficacia causativadetti fattori dovrà dell'evento medesimo, a meno che uno di essi non abbia avuto causa efficiente esclusiva. Con il quinto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e si lamenta che il Tribunale ha immotivatamente disatteso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalle quali risulta in modo certo la natura professionale della malattia riscontrata al periziato. Con il sesto motivo, si denuncia ancora omessa insufficiente e contraddittoria motivazione e si lamenta che il Tribunale ha del pari immotivatamente disatteso tutta la documentazione medica prodotta dal lavoratore, dalla quale si evince la natura professionale della malattia, che le stesse Ferrovie hanno positivamente valutato nel momento in cui hanno riconosciuto la dipendenza della malattia medesima da causa di servizio. Il primo motivo di ricorso è infondato. Rileva la Corte che la eventuale invalidità della costituzione in giudizio del convenuto per difetto di procura non incide sulla validità del rapporto processuale, ove lo stesso sia validamente costituito dall'attore (cfr. Cass. n. 12363 del 1998). La invalida costituzione del convenuto può avere incidenza solo quando la non rituale presenza di quest'ultimo in giudizio abbia recato pregiudizio all'attore (cfr. Cass. n. 7120 del 1982, Cass. n. 1467 del 1967), ad esempio portando ad una condanna dell'attore alle spese;
nel caso di specie, invece, nessun concreto pregiudizio è derivato all'attore dalla contestata costituzione del convenuto. Ne on delconsegue che l'eventuale nullità della costituzione D convenuto non potrebbe mai estendersi alla sentenza impugnata, che mantiene la sua indipendenza da questo atto (art. 159 primo comma c.p.c.). L'attuale ricorrente, dunque, non ha alcun interesse a far valere in questa sede la nullità della costituzione del convenuto in appello. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata considerazione da parte del Tribunale del provvedimento con il quale la società ha riconosciuto la dipendenza da causa all'assicurato, discopatia riscontratadi servizio della parimenti infondato. In materia questa Corte ha ripetutamente affermato che l'istituto della rendita per malattia professionale, previsto dal d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1424, e quello dell'indennizzo dovuto al dipendente ferroviario per causa di servizio si fondano su presupposti diversi, essendo il secondo un beneficio 5 qualificabile come prestazione speciale di carattere previdenziale attribuito al soggetto per compensare menomazioni fisiche comunque connesse al servizio, laddove la prima richiede che la malattia sia stata contratta nell'esercizio ed a causa della lavorazione svolta, ed impone pertanto un nesso più stretto tra patologia e funzione espletata, dovendo quest'ultima, in ipotesi di fattori plurimi, costituire pur sempre la causa sufficiente, ossia la "conditio sine qua non" della infermità; di conseguenza il riconoscimento della causa di servizio non comporta automaticamente quello della malattia professionale, per il quale Occorre indagare sulla esistenza di un rapporto di causalità fra l'attività svolta e la patologia contratta dal dipendente (cfr. Cass. n. 7050 del 2001, Cass. n. 13638 del 1999, Cass. n. 13094 del 1999, Cass. n. 1196 del 1998, Cass. n. 1356 del 1997). Parimenti infondato è il quarto motivo, con il quale si denuncia violazione da parte del Tribunale del principio di equivalenza delle cause nella produzione dell'evento. Al riguardo questa Corte ha più volte affermato, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, che ove l'infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionale che extra professionale, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito in materia penale dall'art. 41 cod.pen., con la conseguenza che a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, а meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva (cfr. Cass. n. 1196 del 1998, Cass. n. 535 del 1998, Cass. n. 13638 del 1999). Questo principio, che presuppone che sia stato utilmente provata la concorrenza di fattori lavorativi ed extra 6 lavorativi nella determinazione dello stato invalidante, opera nel senso che debba essere comunque ritenuta l'eziologia professionale della malattia ove manchi la prova che uno o più fattori extra lavorativi ne siano la causa esclusiva;
detto principio, però, non solleva il lavoratore dall'onere di provare il rapporto di causalità tra il fattore о i fattori lavorativi e la malattia di cui asserisce essere affetto. Di conseguenza non ha fondamento addebitare al Tribunale la violazione di detto principio di equivalenza causale, posto che il giudice del gravame, lungi dal contestare detto principio, si è limitato ad affermare la mancanza di prove in ordine al rapporto di causalità tra fattori lavorativi ed evento. I restanti terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, con i quali si lamenta violazione da parte del Tribunale dei principi 29 che presiedono alla valutazione delle prove nonché omessa ed per la loro stretta connessioneinsufficiente motivazione, possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati. Il Tribunale, avuto riguardo alla malattia non tabellata accusata dal lavoratore, ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la costante presunzione professionale sussiste solo condell'eziologia riferimento alle malattie comprese nelle tabelle allegate al d.p.r. n. 1124 del 1965, per cui, in caso di malattia non tabellata, l'assicurato deve provare non soltanto l'esistenza della malattia, ma anche la sua origine professionale (cfr. tra le tante Cass. n. 16208 del 2000, Cass. n. 1196 del 1998, Cass. n. 2500 del 1997). Al riguardo il Tribunale ha osservato che il lavoratore aveva l'onere di provare non solo il tipo di mansioni svolte ed il concreto atteggiarsi delle stesse, ma, altresì, la sussistenza 7 di tutte quelle condizioni (vibrazioni, scuotimenti, inclemenze atmosferiche, irregolarità dei turni) cui addebita la relazione concausalità con la malattia, poiché la prova di rischio non può desumersi dalla dell'esposizione al declaratoria relativa alle qualifiche del personale 0 dalla varie qualifiche, notorietà delle mansioni riferibile alle specie ove il datore di lavoro, come nella specie, ha negato la sussistenza in concreto dei fattori di rischio;
ha escluso che della malattia possala prova della natura professionale desumersi dal provvedimento con il quale le Ferrovie hanno detta malattia come dipendente da causa di riconosciuto servizio;
ha negato ogni valore vincolante alla circolare n. 3 del 1979 con la quale l'azienda ha dichiarato di riconoscere la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia riconosciuta e l'attività espletata;
infine ha anche disatteso le conclusioni del consulente tecnico, perché formulate sulla base delle sole dichiarazioni rese dal periziato in sede dai anamnesi, anziché sulla base delle prove acquisite agli atti. Questi apprezzamenti del Tribunale, sostenuti da motivazione adeguata e priva di vizi logici, si sottraggono alle censure svolte dal ricorrente sia sotto il profilo del vizio di motivazione che sotto quello della violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di 8 merito;
infatti, il compito di valutare le prove e di esclusiva alcontrollarne l'attendibilità, spetta in via giudice del merito, e le valutazioni di detto giudice sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, quando nel ragionamento che sorregge la decisione insufficiente esame disia rinvenibile traccia del mancato prove decisive ovvero quando esista insanabile contrasto tra le adottate, taleargomentazioni complessivamente da non consentire di ricostruire l'iter logico della decisione;
di conseguenza il ricorrente che deduca un vizio di motivazione deve indicare quali sono le contraddizioni e le lacune che mentre gli è precluso limitarsi aravvisa nella sentenza, contrapporre a quella del giudice una propria diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, così come gli è precluso richiedere al giudice di legittimità una nuova valutazione di merito delle prove (cfr. tra le tante Cass. n. 13045 del 1997, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001). Nella specie il giudizio negativo che il Tribunale ha dato in ordine alle prove offerte dal lavoratore circa il rapporto di causalità tra la malattia ed il lavoro svolto non presenta evidenti vizi logici o contraddizioni e consente di ricostruire agevolmente l'iter argomentativo che sorregge la decisione. Di conseguenza la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure mossele dal ricorrente. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. non OccorreAvuto riguardo alla natura della causa, provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di 9 cassazione, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna del lavoratore soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudiz. di cassazione. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Режись обробно Vincence MiМи IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. 721 MAR. 2002 IL CANCELLIEREKamella