Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2017, n. 2494
CASS
Sentenza 10 gennaio 2017

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La mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dalla legge, giacché, a tal fine, occorre un'espressa manifestazione di volontà della parte, con la conseguenza che il termine di dieci giorni previsto per la decisione a pena di inefficacia della misura coercitiva decorre - qualora il "dies a quo" ricada nel periodo di sospensione - dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2017, n. 2494
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2494
    Data del deposito : 10 gennaio 2017

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