Sentenza 10 gennaio 2017
Massime • 1
La mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dalla legge, giacché, a tal fine, occorre un'espressa manifestazione di volontà della parte, con la conseguenza che il termine di dieci giorni previsto per la decisione a pena di inefficacia della misura coercitiva decorre - qualora il "dies a quo" ricada nel periodo di sospensione - dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2017, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
Testo completo
02494-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 8/2017 FRANCO FIANDANESE -Presidente - REGISTRO GENERALE LUIGI AGOSTINACCHIO N.43584/2016 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI FABIO DI PISA Rel. Consigliere - GIOVANNI ARIOLLI G ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA MA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 07/09/2016 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso Udito il Difensore dell'imputato (avv. Cinzia Passero in sost.) che ha insistito per l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7/9/2016, il Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di RM MA e, per l'effetto, confermava il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Gela in data 25/7/2016 che aveva applicato all'indagato la custodia in carcere in ordine al delitto di estorsione aggravata in concorso.
2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione, nell'interesse dell'indagato, il difensore, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce, quale primo motivo di ricorso, la violazione di legge e, in particolare, dell'art. 391 comma 7 cod. proc. pen., avendo il G.I.P. emesso l'ordinanza di convalida dell'arresto oltre le 48 ore dalla richiesta del P.M. Inoltre, era stato altresì violato l'art. 309, comma 9, codice di rito, posto che il dispositivo dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame depositato il 7/9/2016 a fronte della richiesta del 27/7/2016 - veniva emesso oltre i termini previsti dalla predetta disposizione, a nulla valendo la sospensione feriale dei termini considerata l'implicita rinunzia alla sospensione derivante dal fatto che l'indagato aveva presentato la richiesta di riesame. Con il secondo motivo di ricorso deduce la manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria che il Tribunale aveva tratto da elementi equivoci (mera presenza del prevenuto vicino ai luoghi ove si sarebbe verificato il fatto), a fronte dei quali, invece, l'indagato aveva reso una giustificazione plausibile, tale da escludere qualsiasi valenza illecita, in quanto i rapporti intrattenuti con l'asserito complice dovevano esclusivamente ricondursi a ragioni di lavoro (egli si era limitato a dare un passaggio con la sua autovettura a CO Marian, suo connazionale, senza sapere né dove si stesse recando né chi dovesse incontrare;
l'esistenza di relazioni di lavoro tra i due era accertata dalla stessa P.G. ed emergeva dal contenuto delle intercettazioni telefoniche). Di conseguenza, ne risultava "viziata" anche la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla graduazione della misura, fondata sul fatto che l'indagato avesse dimostrato di mantenere contatti e di essere inserito in un circuito criminale, e, in realtà, esclusivamente tratta dall'unico contatto con il "complice", con il quale, invece, come detto, intratteneva esclusivamente un rapporto di lavoro. Illogica era, infine, la motivazione adottata dal Tribunale del riesame anche in punto di scelta della misura, risultando, invece, adeguata e proporzionata quella più gradata degli arresti domiciliari. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Inammissibile e/o manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente censura la legittimità dell'ordinanza di convalida dell'arresto perché emessa fuori termine. Inammissibile poiché trattasi di provvedimento che deve formare oggetto di autonoma impugnazione. L'ordinanza di convalida dell'arresto di polizia giudiziaria è, infatti, provvedimento del tutto autonomo ed indipendente rispetto agli atti susseguenti ed in particolare rispetto alla ordinanza applicativa della misura coercitiva che sia stata emessa dal G.I.P. in sede di udienza di convalida. Tali provvedimenti menzionati (ordinanza di convalida e quella con cui venga disposta una misura cautelare), anche se contenuti nel medesimo documento, costituiscono atti distinti, soggetti ciascuno ad uno specifico mezzo d'impugnazione con presupposti e finalità diverse (Sez. 4, n. 110 del 17/1/1997, Rv. 206654). Inoltre, manifestamente infondato perché il termine di 48 ore entro cui, a pena di inefficacia dell'arresto, deve essere pronunciata l'ordinanza di convalida non decorre da quando il P.M. ha depositato la richiesta di convalida dell'arresto, ma dal diverso termine in cui il giudice fissa, al più presto ed entro le successive 48 ore, l'udienza di convalida.
3.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura con cui si deduce la violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., posto che questa Corte ha affermato che il termine di dieci giorni per la decisione, a pena di inefficacia della misura coercitiva, sulla richiesta di riesame, decorre, nel caso in cui il "dies a quo" ricada in periodo di sospensione feriale, dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo e che la parte che non intende avvalersi della sospensione dei termini feriali, deve dichiararlo espressamente, a ciò non bastando la mera presentazione della relativa istanza (Sez. 3, n. 4903 del 12/1/2010, Rv. 266024; da ultimo Sez. 5, n. 28671 del 1/3/2016, Rv. 267370).
3.3. Quanto ai motivi sulla sussistenza dei requisiti di applicabilità della misura cautelare, il Tribunale ha correttamente tratto, sul piano oggettivo, la gravità indiziaria dall'attività di cooperazione e agevolazione nel reato di estorsione che l'indagato ha posto in essere in favore del complice e ciò in piena aderenza all'ipotesi a carattere concorsuale al medesimo contestata. Accompagnare, infatti, con la propria autovettura, chi deve riscuotere i proventi dell'estorsione, attendendolo poi in auto, è certamente condotta causalmente idonea ad arrecare un contributo causale di carattere agevolatrice all'azione 3 tipica posta in essere dal complice, poiché egli facilita il compimento dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera svolta dal correo, garantendone una rapida fuga dal luogo del commesso reato ed una quasi certa impunità (ex multis Sez. 1, n. 9458 del 20/6/1994, Rv. 199847). La censura, sul punto, si rivela, pertanto, manifestamente infondata.
3.4. Parimenti è a dirsi con riguardo al dolo di concorso, che il Tribunale del riesame ha correttamente desunto, per un verso, dall'orario in cui i due sono stati arrestati (le ore 12.00 circa), incompatibile con un pregresso appuntamento datosi alle prime ore della mattina (il primo contatto tra i due risale alle ore 5.54) per recarsi a lavoro, posto che è certamente illogico che in quel frangente temporale i due "si trovino in altro luogo e liberi da ogni occupazione lavorativa e l'odierno indagato NI stia in auto in attesa del connazionale che sta riscuotendo il profitto di un'estorsione"; per altro, dal riscontro negativo della tesi difensiva resa da entrambi gli indagati in sede di interrogatorio, i quali pur assumendo di essere alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro, allorché vengono richiesti di fornire il nominativo di questo, forniscono due nomi del tutto differenti. Ed a tale ultimo riguardo, va precisato che anche l'alibi mendace può contribuire alla formazione del convincimento di colpevolezza del giudice collegandosi con gli altri indizi a carico dell'imputato, perché, se non può porsi a carico di quest'ultimo il fallimento del suo sforzo di offrire al giudice la prova della sua innocenza, certamente il mendacio sull'alibi, che investa circostanze essenziali e appaia finalizzato alla sottrazione del colpevole alla punizione, non può che incidere negativamente sulla sua posizione processuale (Sez. 1, n. 1895 del 16/11/1983, Rv. 162923; Sez. un., n. 1653 del 21/10/1992, Rv. 192470).
3.5. Alla luce degli elementi sopra evidenziati non risulta affatto decisiva, ai fini della valenza della tesi difensiva, la circostanza che al momento della perquisizione l'indagato non fosse stato trovato in possesso del denaro consegnato dalla persona offesa al complice, in quanto, per come osservato dal Tribunale, dal momento dell'ingresso nell'auto di CO dopo la riscossione del denaro e l'arresto in flagranza dei due è trascorso un così breve lasso di tempo da non consentire alcuna attività di spartizione o comunque di ricompensa.
4. Parimenti manifestamente infondata è la censura mossa in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, avendo il Tribunale, con motivazione congrua e scevra da vizi logici precisato gli elementi specifici che denotano il concreto rischio di recidiva di tale entità da potervi far fronte esclusivamente con la misura più grave. Al riguardo si è fatto riferimento all'indubbia gravità del reato, desunta "dalle specifiche modalità e circostanze della grave azione delittuosa" nonché dalla negativa personalità dell'indagato per come descritta nel corpo della motivazione (ove si da anche atto di come nell'auto in uso al ricorrente fossero stati rinvenuti chiari ed in equivoci strumenti atto allo scasso), che denotano una prognosi sfavorevole del rispetto di misure gradate da parte dell'indagato, in ragione del fatto che questi "ha dimostrato di avere contatti e di essere inserito in un pericoloso circuito criminale, capace di commettere delitti anche contro l'incolumità della vita delle persone", di tal chè l'esigenza di contenimento e di impedire la ripresa di tali frequentazioni risulta logicamente e coerentemente arginabile con la misura più grave applicata, rendendo implicitamente inidonee misure di tipo diverso e con modalità differenti.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
5.2. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/1/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giovanni Arolli Franco Fiandanese frowed fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 18 GEN 2017 A H Cancelliere M E R P CANCELLIERE Claudia Planelli E N O 5