Sentenza 23 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14958 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta dagli mi49 58/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro R.G. N. 10637/00Presidente Dott. Vincenzo TR ZZA - - Cron.34373 Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.02/07/02 Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
D'OR EN;
- intimata avverso la sentenza n. 594/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 27/12/99 R. G. N. 930/96; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3232 udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Pietro -1- CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 31 maggio 1995 EN D'AM chiese che il Pretore di Messina le riconoscesse il diritto alla pensione d'inabilità od all'assegno d'invalidità civile, e condannasse il MINISTERO DELL'INTERNO ed il MINISTERO DEL TESORO al pagamento delle relative somme. A seguito di parere tecnico d'ufficio, il Pretore, dichiarando l'assenza di legittimazione del MINISTERO DEL TESORO, respinse la domanda. A seguito di nuovo parere tecnico d'ufficio, con sentenza del 27 di- Reed cembre 1999, il Tribunale di Messina, espressamente richiamando questo parere, in quanto fondato su accurati esami clinici e strumentali e confer- mando l'assenza di legittimazione del MINISTERO DEL TESORO, ha ri- conosciuto il diritto della D'AM all'assegno d'invalidità civile con de- correnza dal 1° settembre 1997. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MINISTERO DELL'INTERNO, percorrendo le linee d'un unico motivo;
EN D'AM non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 nonché difetto di motivazione, il ricorrente sostiene che il Tri- bunale aveva omesso di accertare l'esistenza del requisito economico, ne- cessario presupposto del diritto in controversia. Il motivo è infondato. Come affermato da questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 761 del 2002), attraverso il meccanismo delle preclusioni previsto dagli artt. 414, 416 e 420 cod. proc. civ., la materia della controversia è de- dal limitata anche con il comportamento del resistente, il quale ometta di conte- stare fatti costitutivi del diritto. In tal modo, entrambe le parti cooperano a delimitare la materia che sottopongono al giudice e su cui questi è chiamato a decidere. Da questa delimitazione emerge una preclusione per lo stes- di so giudicante: decidere su ciò (fatti costitutivi del diritto) che le parti, espressamente o con omessa contestazione, ritengono di sottrarre al giudi- zio. La preclusione ha necessaria risonanza in appello;
anche in questa sede si ripropone la delimitazione della materia in controversia e la conse- guente preclusione per il giudicante: le parti possono non coltivare l'iniziale contestazione, in tal modo riducendo la materia controversa e sottraendola alla necessità della decisione. Nel caso in esame, il MINISTERO, con la memoria di costituzione in primo grado, aveva espressamente (pur genericamente) richiamato la neces- sità di accertare l'esistenza dei presupposti di legge (che sono fatti costituti- vi del diritto in controversia). Pur vittorioso (per la pretorile reiezione della domanda), in sede di appello non ha riproposto alcuna pur generica eccezione né ha formulato al- cun riferimento a questi presupposti, limitandosi a contestare l'esistenza della situazione d'invalidità. Ed il giudice d'appello ha esattamente deciso sulla base del presup- posto sanitario, che restava la materia in controversia. La contestazione, in sede di legittimità, di ciò che non era stato con- testato in appello, resta inammissibile. Il ricorso deve essere respinto. E, per l'assenza d'ogni resistente atti- vità processuale, nulla è disporsi in ordine alle spese del giudizio di legitti- mità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 2 luglio 2002. Il Consigliere estensore Pietro Ceroes Сеголо CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 99 2.3. 2002 IL CANCELLIERE in ordine alle spese del IL PRESIDENTE Vinceusoincluso Tresna