Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2010, n. 4903
CASS
Sentenza 12 gennaio 2010

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Massime1

Il termine di dieci giorni per la decisione, a pena di inefficacia della misura coercitiva, sulla richiesta di riesame, decorre, nel caso in cui il "dies a quo" ricada in periodo di sospensione feriale, dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo. (In motivazione la Corte ha precisato che la parte che non intende avvalersi della sospensione dei termini feriali, deve dichiararlo espressamente).

Commentario1

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO E DIRITTO 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il provvedimento n. 26728 adottato nell'adunanza del 9 agosto 2017, ha deliberato che la pratica commerciale descritta al punto II del provvedimento, posta in essere dalla società ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del codice del consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione. L'AGCM ha altresì irrogato alla società ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00 ed ha disposto che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2010, n. 4903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4903
Data del deposito : 12 gennaio 2010

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