Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/1998, n. 1936
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Sentenza 14 gennaio 1998

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La definizione agevolata delle violazioni edilizie contemplata dalla legge n.724/1994 non può avere nulla a che vedere, attesi il chiaro dettato normativo, la "sedes materiae" e la "ratio legis", con la concessione in sanatoria prevista dagli artt. 13 e 22 legge 47/1985. La fattispecie prevista dall'art. 39, comma 8, legge 724/1994, onde produrre effetti anche in relazione alla diversa violazione di cui all'art. 1 "sexies" legge 431/1985, presuppone:1)la presentazione di una istanza di condono edilizio (o di conversione della richiesta di concessione in sanatoria ex artt.13 e 22 legge 47/1985), 2)il pagamento dell'oblazione, 3)il rilascio della concessione in sanatoria, 4)l'autorizzazione paesaggistica. Non è quindi sufficiente a produrre gli effetti previsti dall'art. 39 la sussistenza soltanto delle due ultime condizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/1998, n. 1936
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1936
    Data del deposito : 14 gennaio 1998

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