Sentenza 14 gennaio 1998
Massime • 1
La definizione agevolata delle violazioni edilizie contemplata dalla legge n.724/1994 non può avere nulla a che vedere, attesi il chiaro dettato normativo, la "sedes materiae" e la "ratio legis", con la concessione in sanatoria prevista dagli artt. 13 e 22 legge 47/1985. La fattispecie prevista dall'art. 39, comma 8, legge 724/1994, onde produrre effetti anche in relazione alla diversa violazione di cui all'art. 1 "sexies" legge 431/1985, presuppone:1)la presentazione di una istanza di condono edilizio (o di conversione della richiesta di concessione in sanatoria ex artt.13 e 22 legge 47/1985), 2)il pagamento dell'oblazione, 3)il rilascio della concessione in sanatoria, 4)l'autorizzazione paesaggistica. Non è quindi sufficiente a produrre gli effetti previsti dall'art. 39 la sussistenza soltanto delle due ultime condizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/1998, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Ugo Dinacci Presidente del 14/1/1998
1. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Guido De Maio Consigliere N. 52
3. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere N. 21163/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Venezia
avverso la sentenza n. 807/96 del 2/10/96-3/2/97, pronunciata dal PR di Venezia-Sezione distaccata di Portogruaro nel procedimento nei confronti di LI BE, nato a [...] il [...], EL IU, nato a [...] il [...], UA IU GI, nato a [...] l'[...], AN MP, nato a [...] il [...], MO MB, nato a [...] il [...]. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. W. De Nunzio, con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione;
- uditi i difensori, avv. Borella e Gentiloni, che chiedono dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conversione dello stesso in appello;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza richiamata in premessa, il PR di Venezia Sezione distaccata di Portogruaro, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati sopra indicati - in ordine ai reati di cui agli artt. 20 lett. c) L. n. 47/1985 ed 1-sexies L. n. 431/1985 - per essere gli stessi estinti per intervenuto rilascio di concessione in sanatoria. Il PR riconosceva, in definitiva, alla concessione in sanatoria ex artt. 13 e 22 L. n. 47/1985, accompagnata dal nulla osta ambientale rilasciato dall'ente preposto alla tutela del vincolo, sebbene successivamente alla commissione del fatto, effetti estintivi anche in ordine al reato paesaggistico previsto dalla legge Galasso. Ricorre per cassazione il P.M. limitatamente alla pronuncia relativa a tale ultimo reato, ai sensi degli artt. 569 e 606 lett. b) ed e) c.p.p., richiamando il costante indirizzo di questa Corte Suprema, che invece non ritiene idonea la concessione in sanatoria, corredata dal nulla osta paesaggistico, a produrre l'estinzione del suddetto reato.
All'odierna udienza il P.G. e le difese concludono come riportato in premessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La decisione impugnata si pone consapevolmente in contrasto con il costante e consolidato orientamento di questa Corte Suprema, richiamato sia dallo stesso PR sia dal ricorrente, senza portare - ad avviso del Collegio - argomentazioni decisive e convincenti a sostegno di tale determinazione.
Il fatto di cui si discute è pacifico: gli imputati realizzavano, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, lavori di ristrutturazione immobiliare senza la prescritta concessione edilizia, modificando l'assetto del territorio;
successivamente la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Venezia concedeva autorizzazione per tali lavori di ristrutturazione, con una serie di prescrizioni, quindi il Sindaco di Portogruaro rilasciava la relativa concessione in sanatoria.
Nulla quaestio circa l'estinzione, ex artt. 13 e 22 L. n. 47/1985, del reato urbanistico;
il ricorso - come si è detto - riguarda soltanto la contravvenzione paesaggistica di cui all'art.
1-sexies L. n. 431/1985. A proposito di essa, il PR, dopo un'attenta e scrupolosa disamina dello stato della giurisprudenza, pur riconoscendone l'unanimità, propone una diversa lettura dell'art. 39, comma 8, L. n. 724/1994 ed in genere della normativa in materia, sostenendo che la detta disposizione "possiede autonomia di significato, senza necessità di collegamento, ne' letterale ne' logico, con alcun altra tra le disposizioni dell'art. 39", per cui non abbisogna di "operazioni ermeneutiche". Giunge così ad affermare che la norma in questione "nella sua linearità... ha introdotto una ipotesi di sanatoria generalizzata delle violazioni paesaggistiche che richiede il rilascio di una concessione od autorizzazione edilizia in sanatoria ... e l'autorizzazione ambientale postuma". Osserva il Collegio - ribadito l'orientamento monolitico di questa Corte e le specifiche argomentazioni su cui esso poggia, che qui non si ripetono, essendo state richiamate analiticamente sia nella gravata decisione sia nel ricorso del P.M. - che la prospettazione offerta dal PR è inficiata da un errore di fondo: voler estrapolare il comma 8^ dell'art. 39 in questione dal suo naturale contesto, e cioè dal resto della norma;
operazione ermeneutica, questa si, oltre che assolutamente inusuale, di certo non corretta. È fuor di dubbio, infatti, che l'ambito di applicazione della stessa non può essere che quello definito dal 1^ comma della medesima, che fa espresso ed esclusivo riferimento alle "disposizioni di cui ai capi IV e V della L. 28 febbraio 1985, n. 47". Ne consegue che la "definizione agevolata delle violazioni edilizie" contemplata dalla L. n. 724/1994 non può avere nulla a che vedere - attesi il chiaro dettato normativo, la sedes materiae e la ratio legis - con la concessione in sanatoria prevista dagli artt. 13 e 22 L. n. 47/1985, norme contenute nel capo I della legge. Essa, invece, si riferisce evidentemente alla sanatoria delle opere abusive attraverso un particolare iter che presuppone, tra il altro, 11 oblazione, e cioè al c.d. condono edilizio.
Tale assunto, del resto pacifico, trova conferma - ove ve ne fosse bisogno - nel comma 11 dello stesso art. 39 che, proprio partendo dalla diversità delle due "sanatorie", contempla in determinati casi la possibilità di "conversione", e quindi di passare dall'una all'altra.
Pertanto la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 8, L. n.724/1994 presuppone: 1) la presentazione di un'istanza di condono edilizio (o di conversione della richiesta di concessione in sanatoria, ex artt. 13 e 22 L. n. 47/1985); 2) il pagamento dell'oblazione dovuta;
3) il rilascio della concessione in sanatoria;
4) Il autorizzazione paesaggistica.
Non è, quindi, sufficiente a produrre gli effetti previsti dalla norma suddetta la sussistenza soltanto delle due ultime condizioni, come nel caso in esame.
La gravata decisione deve essere, dunque, annullata parzialmente e la Corte distrettuale dovrà nuovamente pronunziarsi in ordine alla contravvenzione paesaggistica, uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati, espressione del costante indirizzo di questa Sezione (recentemente, ex plurimis: 17 ottobre 1995, n. 1962, Del Favero;
12 dicembre 1995, n. 12124; 30 maggio 1996, n. 5404; 9 luglio 1996, n. 6943, ord. 24 settembre 1996, Marcucci;
10 aprile 1997, Giardina).
In ordine alla dedotta (da parte dei difensori, all'odierna udienza) inammissibilità del ricorso per saltum del P.M. per la preclusione di cui all'art. 569, comma 3, c.p.p., osserva il Collegio che, aldilà dell'indicazione del ricorrente, occorre considerare la sostanza dell'impugnazione per valutare se si riferisca o meno ai casi previsti dall'art. 606 comma 1 lett. d) ed e) c.p.p.. Ebbene, nella fattispecie in questione, come si è detto in precedenza, il thema decidendum è esclusivamente quello di mero diritto sopra affrontato, donde l'infondatezza della doglianza.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Venezia.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1998