Sentenza 16 ottobre 2009
Massime • 1
I termini di prescrizione dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace rimangono, anche dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 251 del 2005, quelli ordinari di quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti.
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- 1. Lavoro di pubblica utilità: se non si avvia per inerzia del P.M., la sanzione si prescriveAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia del pubblico ministero, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, attesa la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall' art. 186, comma 9-bis, c. strad ., al d.lg. n. 274 del 2000 , del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato d.lg.). (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'estinzione per prescrizione non impedisce di disporre la revoca della …
Leggi di più… - 2. Il Gip può sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella di pubblica utilità?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2023
La massima Sì. In caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell'imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall' art. 186, comma 9- bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Cassazione penale , sez. IV , 13/01/2021 , n. 6879). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2009, n. 45543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45543 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2009 |
Testo completo
1 Me m
45543/09
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Seconda sezione penale
U.P. del 16 ottobre 2009 Sent. n.4503 del '99
Reg. gen. n. 27985/07
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio Esposito, Presidente
Consigliere 1) Dott. Laurenza Nuzzo,
Consigliere est. 2) Dott. Francesco Monastero,
Consigliere 3) Dott. Matilde Cammino,
Consigliere 4) Dott. Mirella Cervadoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Rovigo, in data 21 giugno 2007, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di AL NA e IL GI perché il reato di cui all'art. 632 cod. pen. era estinto per intervenuta prescrizione;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, alla pubblica udienza del 16 ottobre 2009, la relazione del Consigliere, dott.
Francesco Monastero;
udito il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Ritenuto in fatto
Il Giudice di pace, rilevato che il comma 5 dell'art. 157 cod. pen., come novellato dalla legge n. 251 del 2005, prevede un termine prescrizionale di anni tre per i reati per i quali la legge stabilisce pena diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, e che tale disposizione non può che riferirsi ai reati di competenza del Giudice di pace per i quali sono previste le sanzioni del lavoro di pubblica utilità e della permanenza domiciliare;
che tale interpretazione peraltro l'unica possibile comporterebbe che tali reati,
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sicuramente più gravi, si prescriverebbero in tempi più brevi rispetto a quelli meno gravi per i quali è prevista la sola pena pecuniaria, che seguirebbero la regola generale (comma
4, stesso articolo); che tale inammissibile conseguenza della proposta interpretazione sarebbe superabile solo imputando la formula "pene diverse da quella detentiva e pecuniaria" all'intero sistema sanzionatorio previsto dall'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000
e, quindi, all'intera gamma dei reati di competenza del giudice di pace;
ciò premesso, osserva che il reato de quo, commesso tra il 12 giugno ed il 7 luglio del 2003, doveva ritenersi prescritto per il decorso del termine massimo di anni tre e mesi nove e pronunciava la relativa declaratoria.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la
Corte di appello di Venezia deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 157, comma 5, cod. pen., e agli artt. 52 e 58 del d.lgs. n. 274 del 2000.
In particolare, il ricorrente rileva che il reato contestato all'imputato prevede la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 274 del 2000, è sanzionato alternativamente con la pena pecuniaria o con quella della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità.
E, ricorda il ricorrente, tali ultime sanzioni, coma da insegnamento del giudice di legittimità, non possono ritenersi "pene di specie diversa" rispetto a quella detentiva, alla luce della equiparazione posta dall'art. 58 dello stesso decreto secondo cui "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo della permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica
2 utilità si considerano come pena detentiva corrispondente a quella della pena originaria"
(cfr. Cass. sez. 5, sent. n. 24269 del 2007).
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e va accolto.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Bologna sono fondati.
Il dubbio di costituzionalità è stato risolto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 2 del 2008) che ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 1, cod. pen., sollevate con riferimento all'art. 3 Cost., affermando, tra l'altro, che le pene speciali menzionate nell'art. 157, c.p., comma 5, non possono essere identificate con le sanzioni paradetentive applicabili dal
Giudice di pace, perché esse non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, come invece richiesto dalla testuale dizione dell'art. 157 c.p., comma 5, ma costituiscono una opzione che il Giudice può compiere in alternativa alla irrogazione della pena pecuniaria.
La Corte regolatrice ha altresì affermato che "il regime prescrizionale dei reati di competenza del Giudice di pace deve essere ricondotto all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen." sul presupposto che il novellato quinto comma dell'art. 157 cod. pen. "abbia inteso porre le premesse per un futuro sistema sanzionatorio И caratterizzato da pene diverse da quelle detentiva e pecuniaria: sistema, quindi, non ancora costruito con la conseguenza che la pena pecuniaria rimane elemento comune a tutti i reati di competenza del giudice di pace e che i criteri di ragguaglio stabiliti dall'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000, devono ritenersi tuttora operanti.
Da quanto detto risulta che i termini di prescrizione dei reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace rimangono, anche dopo le modifiche introdotte dalla L.
n. 251 del 2005, quelli ordinari di quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti.
È, pertanto, errata la sentenza impugnata che ha fatto riferimento a termini di prescrizione più brevi, non applicabili nel caso di specie.
3 Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al
Giudice di pace di Rovigo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla con rinvio il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Rovigo, in persona diversa. Il Consignere estensoreए Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 NOV 2009
IL
Piera Esposito X
E
R