Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4435
CASS
Sentenza 27 marzo 2001

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Le parti dell'edificio condominiale (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere ecc.) indicate al n. 2) dell'art. 1117 cod. civ. - che, al pari di quelle indicate ai nn. 1) e 3) dello stesso articolo, sono oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo - sono anche suscettibili, a differenza delle parti dell'edificio di cui ai citati nn. 1) e 3), di utilizzazione individuale, in quanto la loro destinazione al servizio collettivo dei condomini non si pone in termini di assoluta necessità. Pertanto, in relazione ad esse, occorre accertare, nei singoli casi, se l'atto che le sottrae alla presunzione di proprietà comune contenga anche la risoluzione o il mantenimento del vincolo di destinazione derivante dalla loro natura, configurandosi, nel secondo caso, l'esistenza di un vincolo obbligatorio "porpore rem", fondato su una limitazione del diritto del proprietario e suscettibile di trasmissione, in favore dei successivi acquirenti dei singoli appartamenti, anche in mancanza di trascrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4435
    Data del deposito : 27 marzo 2001

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