CASS
Sentenza 23 aprile 2026
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 10896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10896 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10724/2021 R.G., proposto da Azienda Sanitaria Locale SE (già AS SE 1 e 2), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Ceceri, in virtù di procura in calce al ricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
-ricorrente- contro OL CH s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Capponi, CO Di LC e RA RO, in virtù di procura in calce al controricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 10896 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ZI AO Data pubblicazione: 23/04/2026 2 -controricorrente- nonché contro ZA del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;
rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
con domiciliazione digitale ex lege;
- controricorrente e ricorrente incidentale- nonché sul ricorso successivo, proposto da OL CH s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Capponi, CO Di LC e RA RO, in virtù di procura in calce al ricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
-ricorrente- contro ZA del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;
rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
con domiciliazione digitale ex lege;
- controricorrente -
e nei confronti di Azienda Sanitaria Locale SE;
-intimata- per la cassazione della sentenza n.25/2021 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il giorno 11 gennaio 2021; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2026 dal Consigliere LO SP;
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, il quale ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione, per rinuncia al ricorso principale proposto dalla AS 3 SE, del giudizio di cassazione in relazione al rapporto processuale vertente tra la stessa AS e OL CH s.p.a., con assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla ZA del Consiglio dei Ministri;
ha chiesto, inoltre, che sia rigettato il ricorso incidentale proposto da OL CH s.p.a.; udìto l’Avv. Raffele RO per OL CH s.p.a.. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2010 la società OL CH s.p.a. convenne in giudizio la ZA del Consiglio dei Ministri e l’Azienda Sanitaria Locale di SE dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna solidale al pagamento della somma di oltre 50 milioni di Euro, a titolo di risarcimento delle conseguenze dannose patrimoniali e non patrimoniali derivatele dalla impossibilità di proseguire l’attività imprenditrice e dalla conseguente chiusura dell’impianto aziendale, nonché dalla lesione del diritto all’immagine imprenditoriale, imputabili alle distinte condotte omissive delle convenute. L’omissione illecita dannosa posta in essere dalla ZA del Consiglio dei Ministri sarebbe consistita nell’omessa tempestiva trasposizione nell’ordinamento interno della Direttiva 2001/102/CE del 27 novembre 2001, da attuarsi entro il termine del 1° luglio 2002, la quale, modificando la precedente Direttiva 1999/29/CE, in vista dell’obiettivo di ridurre drasticamente la presenza di diossina negli alimenti soprattutto di origine animale, aveva stabilito limiti massimi di concentrazione di diossina nei componenti dei mangimi di origine vegetale utilizzati da essa società per l’allevamento dei bovini da cui ricavava il latte e le carni offerte in vendita alle aziende rivenditrici. 4 L’omissione illecita dannosa posta in essere dalla AS di SE sarebbe invece consistita nell’omessa comunicazione dei risultati delle analisi effettuate il 9 agosto 2002 sui campioni di latte bovino e di foraggio prelevati presso l’azienda, nonché di quelle effettuate il 2 dicembre successivo sul letame in essa prodotto;
in seguito a tali analisi, l’azienda sanitaria aveva riscontrato una elevata presenza di diossina sia sul suolo aziendale che sul latte e, verificato il superamento dei limiti massimi di sostanze contaminanti stabiliti dalle norme comunitarie per le derrate alimentari, aveva notiziato di ciò l’autorità giudiziaria, la quale, dopo aver sottoposto a sequestro sia i bovini presenti in azienda (11 marzo 2003) che il letame (16 giugno 2003), aveva ordinato (tra il novembre e il dicembre 2003) l’abbattimento dell’intera mandria, così provocando la cessazione dell’attività imprenditrice e la definitiva chiusura dell’azienda. A fondamento della pretesa risarcitoria, la società OL CH pose, da un lato, l’assunto che la tempestiva attuazione della Direttiva, imponendo l’utilizzazione, per i bovini allevati in azienda, di mangimi aventi una minore concentrazione di diossina, avrebbe consentito di ricondurre entro i limiti normativi anche la contaminazione presente nel latte in essa prodotto;
dall’altro lato, la considerazione che il contegno della AS circa la comunicazione dei risultati delle analisi del 9 agosto 2002 (del tutto omessa) e di quelle del 2 dicembre 2002 (effettuata, con ritardo, soltanto il 24 e 25 marzo 2003) aveva indotto il ragionevole affidamento circa la regolarità degli esiti delle stesse e la supposizione che non sarebbero stati assunti provvedimenti pregiudizievoli per la mandria e per l’azienda. 5 2. Si costituirono in giudizio le convenute, invocando il rigetto della domanda;
la ZA del Consiglio dei Ministri eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto risarcitorio. 3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.9831/2013, rigettate le eccezioni preliminari, in accoglimento della domanda, condannò la ZA del Consiglio dei Ministri e la AS di SE, in solido tra loro, al pagamento, in favore di OL CH s.p.a., a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 36.412.897,00, oltre rivalutazione e interessi. 4. La Corte d’appello di Napoli – adìta con impugnazione principale dalla ZA del Consiglio dei Ministri e con impugnazione incidentale tardiva dalla AS di SE – ha accolto la prima e ha dichiarato inammissibile la seconda. I- Quanto all’appello principale della ZA del Consiglio dei Ministri, rinnovato il rigetto delle eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione, nel merito la Corte territoriale ha svolto i seguenti rilievi: a) al di là della formale attuazione della Direttiva 2001/102/CE (avvenuta solo con d.lgs. n. 149 del 2004), i nuovi limiti in essa fissati per la diossina nei mangimi dovevano essere conosciuti dalla società OL CH, quale azienda di rilievo nazionale, che, nella consapevolezza della tossicità della diossina, avrebbe dovuto tenere una condotta improntata a più rigorosi canoni di prudenza e diligenza, somministrando ai propri animali mangimi contenenti 6 sostanze contaminanti in misura inferiore al livello massimo consentito;
b) la condotta serbata dall’appellata, invece, lungi dal non conformarsi ai criteri di maggior diligenza da essa esigibili, era stata anche formalmente illecita, in quanto era culminata nella violazione del Regolamento n.2375/2001, in vigore dal luglio 2002, recante la fissazione dei limiti massimi dei contaminanti per il latte e altre derrate alimentari destinate all’alimentazione umana;
inoltre, l’apertura del procedimento penale, l’emissione dei provvedimenti di sequestro e di abbattimento dei bovini e la susseguente necessità di interrompere definitivamente l’attività imprenditrice e di chiudere l’impianto aziendale erano state determinate da questa violazione;
pertanto, per un verso, a prescindere dalla trasposizione o meno della Direttiva del 2001, l’obbligo della società OL CH di somministrare ai propri animali mangimi aventi un limitato contenuto di diossina sussisteva già in ragione della necessità di rispettare i limiti vigenti per il latte da essi prodotto, «essendo già scientificamente nota la trasmissione della diossina contenuta nei mangimi da questi al latte prodotto dagli animali che quei mangimi contaminati avevano ingerito»; per altro verso, la condotta illecita della stessa società costituiva causa esclusiva dei danni sofferti, essendo imputabile unicamente ad essa l’evento lesivo che aveva poi determinato le conseguenze pregiudizievoli lamentate;
7 c) infine, al di là del rilievo della responsabilità «esclusiva» dell’appellata, comunque il nesso causale non era stato da essa provato, dal momento che, alla luce delle risultanze delle indagini tecniche espletate in primo grado, non era possibile dimostrare che il tempestivo recepimento della Direttiva 2001/102/CE avrebbe consentito «di far rientrare il latte prodotto dall’azienda CH nei limiti stabiliti dalla delibera di G.R. Campania n. 1746/2003 entro il 4 settembre 2003»; del resto, avuto riguardo alla circostanza che le prime analisi erano state eseguite nell’agosto 2002, era agevole osservare che il tempestivo recepimento della Direttiva a ridosso del termine ultimo (luglio 2002) non avrebbe avuto alcuna influenza sui risultati delle stesse. II- Quanto all’impugnazione incidentale della AS di SE, la Corte di merito, richiamata Cass., Sez. Un., n. 24627/2007, ha ritenuto che l’impugnazione incidentale tardiva, mentre «va sempre concessa contro le sentenze di coobbligati solidali», invece «resta inammissibile quando la solidarietà deriva da titoli diversi, poiché in tal caso l’impugnazione del debitore principale non ha alcuna incidenza sulla posizione del coobbligato solidale, come avviene, ad esempio, allorquando la sentenza di condanna solidale del debitore e del fideiussore venga impugnata dal fideiussore per contestare l’esistenza o la validità della garanzia personale da lui prestata»; evidenziata, dunque, la diversità dei titoli di responsabilità delle due convenute, la Corte territoriale ha 8 dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto dalla AS. 5. Avverso la sentenza della Corte partenopea, con atto notificato il 13 aprile 2021, ha proposto ricorso per cassazione (che assume oggettivamente la natura di ricorso principale) la AS di SE, sulla base di due motivi. A questo ricorso hanno risposto, con distinti controricorsi, sia OL CH s.p.a., sia la ZA del Consiglio dei Ministri, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, anche questo articolato in due motivi. Un ricorso successivo (oggettivamente incidentale) è stato proposto, con atto notificato l’11 giugno 2021, da OL CH s.p.a., sempre sulla base di due motivi. A questo ricorso ha risposto con controricorso la ZA del Consiglio dei Ministri. 6. La trattazione dei ricorsi, già fissata in adunanza camerale (in vista della quale la società OL CH e l’Azienda Sanitaria Locale di SE avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 20 ottobre 2025, n. 27861. Il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale della AS SE e la reiezione del ricorso incidentale condizionato della ZA del Consiglio dei Ministri, nonché di quello successivo (oggettivamente incidentale) proposto da OL CH s.p.a.. Quest’ultima ha depositato ulteriore memoria per l’udienza. 9 In data 7 gennaio 2026 è pervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso principale da parte della AS di SE, cui è seguita l’accettazione della rinuncia da parte della società OL CH, controricorrente rispetto a tale ricorso. Sulla base di tale rinuncia il Pubblico Ministero ha modificato, in udienza, le precedenti conclusioni, confermando la richiesta di rigetto del ricorso (incidentale) proposto da OL CH s.p.a., ma invocando, limitatamente al rapporto processuale tra questa società e la AS di SE, l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso principale proposto all’ente sanitario, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato proposto dalla ZA del Consiglio dei Ministri. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’ordinanza interlocutoria 20 ottobre 2025, n. 27861 si è già provveduto alla preliminare riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., dei due ricorsi, principale e incidentale, proposti, rispettivamente, dalla AS di SE e dalla società OL CH, in quanto diretti contro la medesima sentenza. Peraltro, avuto riguardo alla sopravvenuta rinuncia al proprio ricorso fatta pervenire dalla AS, nonché all’adesione a tale rinuncia da parte della controricorrente OL CH s.p.a., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione relativamente a tale rapporto processuale, senza doversi provvedere sulle relative spese (art.391, quarto comma, cod. proc. civ.). 2. La declaratoria di estinzione, per rinuncia, del giudizio di cassazione relativamente al rapporto processuale tra la AS SE e 10 la società OL CH implica l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dalla controricorrente ZA del Consiglio dei Ministri condizionatamente all’accoglimento del ricorso proposto dalla AS;
alla declaratoria di assorbimento di questo ricorso (fondato sulla duplice censura relativa al mancato accoglimento delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione) deve seguire la compensazione delle spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra la ZA del Consiglio dei Ministri e la AS. 3. Va invece scrutinato il ricorso “successivo” (oggettivamente incidentale) proposto da OL CH s.p.a., cui l’intimata ZA del Consiglio dei Ministri ha risposto con controricorso, senza proporre ricorso incidentale. 3.1. Con il primo motivo di questo ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; a) la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 40 e 41, secondo comma, cod. pen., dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., dell’art. 3 e All. 1 Dir. UE 1999/29, dell’art. 2, comma 1, e 3 d.lgs. n. 155/1997, degli artt. 17 e 65 Reg. UE 178/2002, del d.m. n. 185/1991, degli artt. 1 e 16 legge 283/1962, dell’art. 20 d.P.R. 327/1980, dell’art. 2, comma 3, Reg. UE 2375/2001, degli artt. 7 e 50 Reg. UE 178/2002; b) il «vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta disciplinata dall’art. 1227, co.2., cod. civ.»; c) la ulteriore violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., nonché della normativa tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici (DGR 11 Campania n. 1764 del 3 maggio 2002); d) la violazione dei principi giurisprudenziali in materia di concorso di cause. La società ricorrente contesta il giudizio espresso dalla Corte d’appello circa il carattere illecito della sua condotta e la sua idoneità a porsi come causa esclusiva del danno da essa stessa subìto, indipendentemente dall’omessa trasposizione tempestiva della Direttiva 2001/101/CE nell’ordinamento italiano. Sostiene che, falsamente applicando le norme suindicate, il giudice del merito avrebbe erroneamente sussunto «la fattispecie concreta» in «quella astratta della responsabilità esclusiva (art.1227, co.2), o anche soltanto concorrente, del debitore», senza considerare l’evidente impossibilità di procurarsi mangimi con livello di tossicità inferiore per la mancanza di parametri normativamente stabiliti e senza tenere conto che il Reg. UE n.2375/2001 stabiliva i limiti per i contaminanti in relazione agli alimenti destinati al consumo umano, i quali non potevano puramente e semplicemente essere applicati ai mangimi destinati agli animali. Viene contestato, inoltre, il giudizio circa la mancata dimostrazione del nesso causale tra il danno e l’omissione ascrivibile allo Stato italiano, sull’assunto che, se si fosse tenuto conto che lo spargimento del letame sul terreno era avvenuto non prima dell’autunno 2002, si sarebbe potuto inferire, con giudizio controfattuale, che il tempestivo recepimento della Direttiva entro il termine del 1° luglio 2002 avrebbe consentito di evitare il danno. 3.2. Con il secondo motivo del ricorso in esame viene denunciata: a) ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa 12 applicazione degli artt. 40, 41 cod. pen., dell’art. 115 cod. proc. civ. e del principio del “più probabile che non”; b) ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti. Sotto il primo profilo, la società ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la CTU si fosse espressa in termini dubitativi circa l’esistenza del nesso di causalità tra il tardivo recepimento della Direttiva 2001/101/CE e il pregiudizio lamentato, omettendo di tenere conto del passaggio della relazione peritale in cui era stato osservato come non potesse escludersi che, se fosse stato utilizzato un alimento conforme già nel mese di luglio 2002, la contaminazione del latte si sarebbe potuta attestare su valori più bassi rispetto a quelli registrati nei mesi di agosto e settembre 2003. Sotto il secondo profilo, la società ricorrente reputa che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il fatto storico dello spandimento del letame nell’autunno del 2002 e le sue implicazioni. 4. Il ricorso proposto dalla società OL CH successivamente a quello originario proposto dalla AS di SE è inammissibile. 4.1. L’art.371, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, prevede(va) che la parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale. 13 Nella fattispecie, la società OL CH aveva ricevuto notifica del ricorso principale in data 13 aprile 2021 e ha proposto tempestivo controricorso, notificandolo il 24 maggio 2021 (il 23 maggio cadeva di domenica). Ebbene, ai sensi del richiamato secondo comma dell’art.371 cod. proc. civ. – ratione temporis vigente – avrebbe dovuto proporre il ricorso incidentale con l’atto contenente il controricorso tempestivamente notificato. Il ricorso incidentale, invece, è stato proposto con il ricorso “successivo” in esame, il quale è stato notificato l’11 giugno 2021, ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale. Esso è, dunque, inammissibile, dovendo ribadirsi il principio, già affermato da questa Corte (v. Cass.13/09/2007, n. 19165), secondo cui, “in tema di ricorso per cassazione notificato ad una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all’art.370 cod. proc. civ. e, nel caso di notifica ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., rispettando il termine breve di decadenza di cui all’art.371, secondo comma, cod. proc. civ.”. Tale principio – giova evidenziare –, ove si consideri che il richiamato art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce una specificazione della regola posta dall’art.33 cod. proc. civ. in tema di competenza per connessione, trova fondamento nel più generale principio di unità dell’impugnazione (in ragione del quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, 14 per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, che hanno sempre carattere incidentale), il quale implica che, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali. Pertanto, da un lato, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale;
dall’altro lato, la decadenza conseguente all’inosservanza di detto termine non può ritenersi superata dall’eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 25/06/2002, n.9232; Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074; tra le successive conformi, v. Cass. 26/11/2019, n. 30775 e Cass. 13/05/2024, n. 13104). 4.2. Al di là dell’illustrato, preliminare rilievo di inammissibilità per violazione dell’art.371, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), i due motivi del ricorso 15 proposto da OL CH s.p.a. – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di evidente, stretta connessione – sono altresì inammissibili perché censurano, indebitamente, il giudizio di merito contenuto nella sentenza impugnata. Essi, infatti, non ostante la loro intestazione, con cui viene formalmente dedotta la violazione di norme di diritto, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo accertamento delle circostanze della fattispecie e un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, in contrapposizione a quelli operati dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che sia l’uno che l’altro sono riservati al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente accertato il carattere illecito della condotta tenuta dalla società OL CH, nonché la sua idoneità a porsi come causa esclusiva degli eventi (l’apertura del procedimento penale, l’emissione dei provvedimenti di sequestro e di abbattimento dei bovini e la conseguente necessità di interrompere definitivamente l’attività imprenditrice e di chiudere l’impianto aziendale) che avevano poi determinato il pregiudizio da essa sofferto: ciò, sul duplice rilievo che, da un lato, al di là della formale attuazione della Direttiva 2001/102/CE, i nuovi limiti europei stabiliti per la diossina nei mangimi 16 avrebbero dovuto essere già noti alla società, trattandosi di azienda di rilievo nazionale, la quale, nella consapevolezza della tossicità della diossina, avrebbe dovuto tenere una condotta improntata a più rigorosi canoni di prudenza e diligenza, somministrando ai propri animali mangimi contenenti sostanze contaminanti in misura inferiore al livello massimo consentito;
dall’altro lato, la somministrazione di mangimi con elevata concentrazione di diossina, pur non traducendosi formalmente nella violazione della disciplina sui limiti delle sostanze contaminanti in relazione agli alimenti per gli animali, costituiva il fondamento della violazione – questa sì, perpetrata anche formalmente – della diversa disciplina recante la fissazione dei limiti massimi dei contaminanti per il latte e altre derrate alimentari destinate all’alimentazione umana, contenuta nel Regolamento n.2375/2001, in vigore dal luglio 2002, essendo noto, alla luce delle cognizioni scientifiche dell’epoca, che attraverso l’ingestione dei mangimi contaminati da parte dei bovini allevati nell’impresa la diossina si sarebbe trasmessa al latte e alla carne da essi prodotto. Al di là dell’accertamento dell’illiceità formale e sostanziale della condotta tenuta da OL CH s.p.a. e del carattere esclusivo di essa quale causa dell’evento dannoso e delle successive conseguenze pregiudizievoli, la Corte territoriale ha altresì ritenuto (anche in questo caso con giudizio di merito debitamente motivato e, come tale, insindacabile in sede di legittimità) che, in ogni caso, non fosse stata fornita dalla presunta danneggiata, sulla base di un giudizio probabilistico, la prova del nesso causale tra i danni sofferti e l’omessa trasposizione della Direttiva 2001/102/CE da parte dello Stato italiano, 17 non essendo dimostrato che il suo puntuale recepimento avrebbe consentito «di far rientrare il latte prodotto dall’azienda CH nei limiti stabiliti dalla delibera di G.R. Campania n. 1746/2003 entro il 4 settembre 2003»; ciò anche sul decisivo rilievo che le prime analisi sul latte erano state eseguite nell’agosto 2002, sicché appariva evidente che la tempestiva trasposizione della Direttiva a ridosso del termine ultimo (luglio 2002) non avrebbe avuto alcuna influenza sui risultati delle stesse. Il giudizio di merito motivatamente espresso dalla Corte territoriale non presenta, poi, le contestate lacune consistenti nell’omessa considerazione delle valutazioni peritali e nell’omesso esame del fatto storico dello spandimento del letame nell’autunno del 2002; al contrario, la detta circostanza di fatto è stata tenuta ben presente dal giudice d’appello ma – come correttamente osservato dal Pubblico Ministero –, proprio alla luce del vaglio delle risultanze peritali, è stata da esso reputata non decisiva, sul rilievo che i primi controlli dell’AS erano stati svolti nell’agosto del 2002 e che il letame sparso nel successivo autunno era stato evidentemente prodotto dai bovini ben prima del suo spandimento. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di appello, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice del merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità. 18 Va, al riguardo, ribadito il principio per cui il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone una difforme, la valutazione in fatto dei giudici del merito, tratta dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso, da un lato, che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, e considerato, dall’altro, che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (in termini, Cass.7/04/2017, n. 9097; Cass.22/11/2023, n. 32505; Cass. 23/04/2024, n. 10927). Ne discende la complessiva inammissibilità del ricorso in esame. 5. In definitiva, va dichiarato estinto il giudizio di cassazione in relazione al rapporto processuale intercorso tra l’AS di SE e la società OL CH;
va dichiarato assorbito il ricorso incidentale della ZA del Consiglio dei Ministri, in quanto proposto condizionatamente all’accoglimento del ricorso proposto dalla AS, oggetto di rinuncia;
va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da OL CH s.p.a.. 6. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, come già si è osservato, giusta il disposto dell’art.391, ultimo comma, cod. proc. civ., non vi è luogo a provvedere su quelle del rapporto processuale intercorso tra la AS di SE e la società OL CH, avuto 19 riguardo all’adesione di quest’ultima alla rinuncia al ricorso posta in essere dalla prima, mentre vanno compensate le spese del rapporto processuale intercorso tra la stessa AS e la ZA del Consiglio dei Ministri. Le spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale intercorso tra la società OL CH e la ZA del Consiglio dei Ministri seguono invece la soccombenza della prima e vengono liquidate come da dispositivo in proporzione all’attività difensiva spiegata e al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione, per rinuncia al ricorso principale proposto dalla AS SE, del giudizio di cassazione in relazione al rapporto processuale vertente tra la stessa AS e OL CH s.p.a.; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla ZA del Consiglio dei Ministri;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da OL CH s.p.a.. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale intercorso tra la AS di SE e la società OL CH, compensa quelle del rapporto processuale intercorso tra la stessa AS e la ZA del Consiglio dei Ministri e condanna OL CH s.p.a. a rimborsare alla ZA del Consiglio dei Ministri quelle del relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 50.000,00, oltre le spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente OL CH s.p.a., 20 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 gennaio 2026. Il Consigliere estensore LO SP Il Presidente RA Gaetano NI FR
rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Ceceri, in virtù di procura in calce al ricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
-ricorrente- contro OL CH s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Capponi, CO Di LC e RA RO, in virtù di procura in calce al controricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 10896 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ZI AO Data pubblicazione: 23/04/2026 2 -controricorrente- nonché contro ZA del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;
rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
con domiciliazione digitale ex lege;
- controricorrente e ricorrente incidentale- nonché sul ricorso successivo, proposto da OL CH s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Capponi, CO Di LC e RA RO, in virtù di procura in calce al ricorso;
con domiciliazione digitale ex lege;
-ricorrente- contro ZA del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;
rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;
con domiciliazione digitale ex lege;
- controricorrente -
e nei confronti di Azienda Sanitaria Locale SE;
-intimata- per la cassazione della sentenza n.25/2021 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il giorno 11 gennaio 2021; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2026 dal Consigliere LO SP;
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, il quale ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione, per rinuncia al ricorso principale proposto dalla AS 3 SE, del giudizio di cassazione in relazione al rapporto processuale vertente tra la stessa AS e OL CH s.p.a., con assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla ZA del Consiglio dei Ministri;
ha chiesto, inoltre, che sia rigettato il ricorso incidentale proposto da OL CH s.p.a.; udìto l’Avv. Raffele RO per OL CH s.p.a.. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2010 la società OL CH s.p.a. convenne in giudizio la ZA del Consiglio dei Ministri e l’Azienda Sanitaria Locale di SE dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna solidale al pagamento della somma di oltre 50 milioni di Euro, a titolo di risarcimento delle conseguenze dannose patrimoniali e non patrimoniali derivatele dalla impossibilità di proseguire l’attività imprenditrice e dalla conseguente chiusura dell’impianto aziendale, nonché dalla lesione del diritto all’immagine imprenditoriale, imputabili alle distinte condotte omissive delle convenute. L’omissione illecita dannosa posta in essere dalla ZA del Consiglio dei Ministri sarebbe consistita nell’omessa tempestiva trasposizione nell’ordinamento interno della Direttiva 2001/102/CE del 27 novembre 2001, da attuarsi entro il termine del 1° luglio 2002, la quale, modificando la precedente Direttiva 1999/29/CE, in vista dell’obiettivo di ridurre drasticamente la presenza di diossina negli alimenti soprattutto di origine animale, aveva stabilito limiti massimi di concentrazione di diossina nei componenti dei mangimi di origine vegetale utilizzati da essa società per l’allevamento dei bovini da cui ricavava il latte e le carni offerte in vendita alle aziende rivenditrici. 4 L’omissione illecita dannosa posta in essere dalla AS di SE sarebbe invece consistita nell’omessa comunicazione dei risultati delle analisi effettuate il 9 agosto 2002 sui campioni di latte bovino e di foraggio prelevati presso l’azienda, nonché di quelle effettuate il 2 dicembre successivo sul letame in essa prodotto;
in seguito a tali analisi, l’azienda sanitaria aveva riscontrato una elevata presenza di diossina sia sul suolo aziendale che sul latte e, verificato il superamento dei limiti massimi di sostanze contaminanti stabiliti dalle norme comunitarie per le derrate alimentari, aveva notiziato di ciò l’autorità giudiziaria, la quale, dopo aver sottoposto a sequestro sia i bovini presenti in azienda (11 marzo 2003) che il letame (16 giugno 2003), aveva ordinato (tra il novembre e il dicembre 2003) l’abbattimento dell’intera mandria, così provocando la cessazione dell’attività imprenditrice e la definitiva chiusura dell’azienda. A fondamento della pretesa risarcitoria, la società OL CH pose, da un lato, l’assunto che la tempestiva attuazione della Direttiva, imponendo l’utilizzazione, per i bovini allevati in azienda, di mangimi aventi una minore concentrazione di diossina, avrebbe consentito di ricondurre entro i limiti normativi anche la contaminazione presente nel latte in essa prodotto;
dall’altro lato, la considerazione che il contegno della AS circa la comunicazione dei risultati delle analisi del 9 agosto 2002 (del tutto omessa) e di quelle del 2 dicembre 2002 (effettuata, con ritardo, soltanto il 24 e 25 marzo 2003) aveva indotto il ragionevole affidamento circa la regolarità degli esiti delle stesse e la supposizione che non sarebbero stati assunti provvedimenti pregiudizievoli per la mandria e per l’azienda. 5 2. Si costituirono in giudizio le convenute, invocando il rigetto della domanda;
la ZA del Consiglio dei Ministri eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto risarcitorio. 3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.9831/2013, rigettate le eccezioni preliminari, in accoglimento della domanda, condannò la ZA del Consiglio dei Ministri e la AS di SE, in solido tra loro, al pagamento, in favore di OL CH s.p.a., a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 36.412.897,00, oltre rivalutazione e interessi. 4. La Corte d’appello di Napoli – adìta con impugnazione principale dalla ZA del Consiglio dei Ministri e con impugnazione incidentale tardiva dalla AS di SE – ha accolto la prima e ha dichiarato inammissibile la seconda. I- Quanto all’appello principale della ZA del Consiglio dei Ministri, rinnovato il rigetto delle eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione, nel merito la Corte territoriale ha svolto i seguenti rilievi: a) al di là della formale attuazione della Direttiva 2001/102/CE (avvenuta solo con d.lgs. n. 149 del 2004), i nuovi limiti in essa fissati per la diossina nei mangimi dovevano essere conosciuti dalla società OL CH, quale azienda di rilievo nazionale, che, nella consapevolezza della tossicità della diossina, avrebbe dovuto tenere una condotta improntata a più rigorosi canoni di prudenza e diligenza, somministrando ai propri animali mangimi contenenti 6 sostanze contaminanti in misura inferiore al livello massimo consentito;
b) la condotta serbata dall’appellata, invece, lungi dal non conformarsi ai criteri di maggior diligenza da essa esigibili, era stata anche formalmente illecita, in quanto era culminata nella violazione del Regolamento n.2375/2001, in vigore dal luglio 2002, recante la fissazione dei limiti massimi dei contaminanti per il latte e altre derrate alimentari destinate all’alimentazione umana;
inoltre, l’apertura del procedimento penale, l’emissione dei provvedimenti di sequestro e di abbattimento dei bovini e la susseguente necessità di interrompere definitivamente l’attività imprenditrice e di chiudere l’impianto aziendale erano state determinate da questa violazione;
pertanto, per un verso, a prescindere dalla trasposizione o meno della Direttiva del 2001, l’obbligo della società OL CH di somministrare ai propri animali mangimi aventi un limitato contenuto di diossina sussisteva già in ragione della necessità di rispettare i limiti vigenti per il latte da essi prodotto, «essendo già scientificamente nota la trasmissione della diossina contenuta nei mangimi da questi al latte prodotto dagli animali che quei mangimi contaminati avevano ingerito»; per altro verso, la condotta illecita della stessa società costituiva causa esclusiva dei danni sofferti, essendo imputabile unicamente ad essa l’evento lesivo che aveva poi determinato le conseguenze pregiudizievoli lamentate;
7 c) infine, al di là del rilievo della responsabilità «esclusiva» dell’appellata, comunque il nesso causale non era stato da essa provato, dal momento che, alla luce delle risultanze delle indagini tecniche espletate in primo grado, non era possibile dimostrare che il tempestivo recepimento della Direttiva 2001/102/CE avrebbe consentito «di far rientrare il latte prodotto dall’azienda CH nei limiti stabiliti dalla delibera di G.R. Campania n. 1746/2003 entro il 4 settembre 2003»; del resto, avuto riguardo alla circostanza che le prime analisi erano state eseguite nell’agosto 2002, era agevole osservare che il tempestivo recepimento della Direttiva a ridosso del termine ultimo (luglio 2002) non avrebbe avuto alcuna influenza sui risultati delle stesse. II- Quanto all’impugnazione incidentale della AS di SE, la Corte di merito, richiamata Cass., Sez. Un., n. 24627/2007, ha ritenuto che l’impugnazione incidentale tardiva, mentre «va sempre concessa contro le sentenze di coobbligati solidali», invece «resta inammissibile quando la solidarietà deriva da titoli diversi, poiché in tal caso l’impugnazione del debitore principale non ha alcuna incidenza sulla posizione del coobbligato solidale, come avviene, ad esempio, allorquando la sentenza di condanna solidale del debitore e del fideiussore venga impugnata dal fideiussore per contestare l’esistenza o la validità della garanzia personale da lui prestata»; evidenziata, dunque, la diversità dei titoli di responsabilità delle due convenute, la Corte territoriale ha 8 dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto dalla AS. 5. Avverso la sentenza della Corte partenopea, con atto notificato il 13 aprile 2021, ha proposto ricorso per cassazione (che assume oggettivamente la natura di ricorso principale) la AS di SE, sulla base di due motivi. A questo ricorso hanno risposto, con distinti controricorsi, sia OL CH s.p.a., sia la ZA del Consiglio dei Ministri, la quale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, anche questo articolato in due motivi. Un ricorso successivo (oggettivamente incidentale) è stato proposto, con atto notificato l’11 giugno 2021, da OL CH s.p.a., sempre sulla base di due motivi. A questo ricorso ha risposto con controricorso la ZA del Consiglio dei Ministri. 6. La trattazione dei ricorsi, già fissata in adunanza camerale (in vista della quale la società OL CH e l’Azienda Sanitaria Locale di SE avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 20 ottobre 2025, n. 27861. Il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale della AS SE e la reiezione del ricorso incidentale condizionato della ZA del Consiglio dei Ministri, nonché di quello successivo (oggettivamente incidentale) proposto da OL CH s.p.a.. Quest’ultima ha depositato ulteriore memoria per l’udienza. 9 In data 7 gennaio 2026 è pervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso principale da parte della AS di SE, cui è seguita l’accettazione della rinuncia da parte della società OL CH, controricorrente rispetto a tale ricorso. Sulla base di tale rinuncia il Pubblico Ministero ha modificato, in udienza, le precedenti conclusioni, confermando la richiesta di rigetto del ricorso (incidentale) proposto da OL CH s.p.a., ma invocando, limitatamente al rapporto processuale tra questa società e la AS di SE, l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso principale proposto all’ente sanitario, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato proposto dalla ZA del Consiglio dei Ministri. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’ordinanza interlocutoria 20 ottobre 2025, n. 27861 si è già provveduto alla preliminare riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., dei due ricorsi, principale e incidentale, proposti, rispettivamente, dalla AS di SE e dalla società OL CH, in quanto diretti contro la medesima sentenza. Peraltro, avuto riguardo alla sopravvenuta rinuncia al proprio ricorso fatta pervenire dalla AS, nonché all’adesione a tale rinuncia da parte della controricorrente OL CH s.p.a., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione relativamente a tale rapporto processuale, senza doversi provvedere sulle relative spese (art.391, quarto comma, cod. proc. civ.). 2. La declaratoria di estinzione, per rinuncia, del giudizio di cassazione relativamente al rapporto processuale tra la AS SE e 10 la società OL CH implica l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dalla controricorrente ZA del Consiglio dei Ministri condizionatamente all’accoglimento del ricorso proposto dalla AS;
alla declaratoria di assorbimento di questo ricorso (fondato sulla duplice censura relativa al mancato accoglimento delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione) deve seguire la compensazione delle spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra la ZA del Consiglio dei Ministri e la AS. 3. Va invece scrutinato il ricorso “successivo” (oggettivamente incidentale) proposto da OL CH s.p.a., cui l’intimata ZA del Consiglio dei Ministri ha risposto con controricorso, senza proporre ricorso incidentale. 3.1. Con il primo motivo di questo ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; a) la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 40 e 41, secondo comma, cod. pen., dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., dell’art. 3 e All. 1 Dir. UE 1999/29, dell’art. 2, comma 1, e 3 d.lgs. n. 155/1997, degli artt. 17 e 65 Reg. UE 178/2002, del d.m. n. 185/1991, degli artt. 1 e 16 legge 283/1962, dell’art. 20 d.P.R. 327/1980, dell’art. 2, comma 3, Reg. UE 2375/2001, degli artt. 7 e 50 Reg. UE 178/2002; b) il «vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta disciplinata dall’art. 1227, co.2., cod. civ.»; c) la ulteriore violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., nonché della normativa tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici (DGR 11 Campania n. 1764 del 3 maggio 2002); d) la violazione dei principi giurisprudenziali in materia di concorso di cause. La società ricorrente contesta il giudizio espresso dalla Corte d’appello circa il carattere illecito della sua condotta e la sua idoneità a porsi come causa esclusiva del danno da essa stessa subìto, indipendentemente dall’omessa trasposizione tempestiva della Direttiva 2001/101/CE nell’ordinamento italiano. Sostiene che, falsamente applicando le norme suindicate, il giudice del merito avrebbe erroneamente sussunto «la fattispecie concreta» in «quella astratta della responsabilità esclusiva (art.1227, co.2), o anche soltanto concorrente, del debitore», senza considerare l’evidente impossibilità di procurarsi mangimi con livello di tossicità inferiore per la mancanza di parametri normativamente stabiliti e senza tenere conto che il Reg. UE n.2375/2001 stabiliva i limiti per i contaminanti in relazione agli alimenti destinati al consumo umano, i quali non potevano puramente e semplicemente essere applicati ai mangimi destinati agli animali. Viene contestato, inoltre, il giudizio circa la mancata dimostrazione del nesso causale tra il danno e l’omissione ascrivibile allo Stato italiano, sull’assunto che, se si fosse tenuto conto che lo spargimento del letame sul terreno era avvenuto non prima dell’autunno 2002, si sarebbe potuto inferire, con giudizio controfattuale, che il tempestivo recepimento della Direttiva entro il termine del 1° luglio 2002 avrebbe consentito di evitare il danno. 3.2. Con il secondo motivo del ricorso in esame viene denunciata: a) ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa 12 applicazione degli artt. 40, 41 cod. pen., dell’art. 115 cod. proc. civ. e del principio del “più probabile che non”; b) ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti. Sotto il primo profilo, la società ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la CTU si fosse espressa in termini dubitativi circa l’esistenza del nesso di causalità tra il tardivo recepimento della Direttiva 2001/101/CE e il pregiudizio lamentato, omettendo di tenere conto del passaggio della relazione peritale in cui era stato osservato come non potesse escludersi che, se fosse stato utilizzato un alimento conforme già nel mese di luglio 2002, la contaminazione del latte si sarebbe potuta attestare su valori più bassi rispetto a quelli registrati nei mesi di agosto e settembre 2003. Sotto il secondo profilo, la società ricorrente reputa che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il fatto storico dello spandimento del letame nell’autunno del 2002 e le sue implicazioni. 4. Il ricorso proposto dalla società OL CH successivamente a quello originario proposto dalla AS di SE è inammissibile. 4.1. L’art.371, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, prevede(va) che la parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale. 13 Nella fattispecie, la società OL CH aveva ricevuto notifica del ricorso principale in data 13 aprile 2021 e ha proposto tempestivo controricorso, notificandolo il 24 maggio 2021 (il 23 maggio cadeva di domenica). Ebbene, ai sensi del richiamato secondo comma dell’art.371 cod. proc. civ. – ratione temporis vigente – avrebbe dovuto proporre il ricorso incidentale con l’atto contenente il controricorso tempestivamente notificato. Il ricorso incidentale, invece, è stato proposto con il ricorso “successivo” in esame, il quale è stato notificato l’11 giugno 2021, ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale. Esso è, dunque, inammissibile, dovendo ribadirsi il principio, già affermato da questa Corte (v. Cass.13/09/2007, n. 19165), secondo cui, “in tema di ricorso per cassazione notificato ad una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all’art.370 cod. proc. civ. e, nel caso di notifica ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., rispettando il termine breve di decadenza di cui all’art.371, secondo comma, cod. proc. civ.”. Tale principio – giova evidenziare –, ove si consideri che il richiamato art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce una specificazione della regola posta dall’art.33 cod. proc. civ. in tema di competenza per connessione, trova fondamento nel più generale principio di unità dell’impugnazione (in ragione del quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, 14 per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, che hanno sempre carattere incidentale), il quale implica che, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali. Pertanto, da un lato, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale;
dall’altro lato, la decadenza conseguente all’inosservanza di detto termine non può ritenersi superata dall’eventuale osservanza del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 25/06/2002, n.9232; Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074; tra le successive conformi, v. Cass. 26/11/2019, n. 30775 e Cass. 13/05/2024, n. 13104). 4.2. Al di là dell’illustrato, preliminare rilievo di inammissibilità per violazione dell’art.371, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), i due motivi del ricorso 15 proposto da OL CH s.p.a. – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di evidente, stretta connessione – sono altresì inammissibili perché censurano, indebitamente, il giudizio di merito contenuto nella sentenza impugnata. Essi, infatti, non ostante la loro intestazione, con cui viene formalmente dedotta la violazione di norme di diritto, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo accertamento delle circostanze della fattispecie e un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, in contrapposizione a quelli operati dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che sia l’uno che l’altro sono riservati al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente accertato il carattere illecito della condotta tenuta dalla società OL CH, nonché la sua idoneità a porsi come causa esclusiva degli eventi (l’apertura del procedimento penale, l’emissione dei provvedimenti di sequestro e di abbattimento dei bovini e la conseguente necessità di interrompere definitivamente l’attività imprenditrice e di chiudere l’impianto aziendale) che avevano poi determinato il pregiudizio da essa sofferto: ciò, sul duplice rilievo che, da un lato, al di là della formale attuazione della Direttiva 2001/102/CE, i nuovi limiti europei stabiliti per la diossina nei mangimi 16 avrebbero dovuto essere già noti alla società, trattandosi di azienda di rilievo nazionale, la quale, nella consapevolezza della tossicità della diossina, avrebbe dovuto tenere una condotta improntata a più rigorosi canoni di prudenza e diligenza, somministrando ai propri animali mangimi contenenti sostanze contaminanti in misura inferiore al livello massimo consentito;
dall’altro lato, la somministrazione di mangimi con elevata concentrazione di diossina, pur non traducendosi formalmente nella violazione della disciplina sui limiti delle sostanze contaminanti in relazione agli alimenti per gli animali, costituiva il fondamento della violazione – questa sì, perpetrata anche formalmente – della diversa disciplina recante la fissazione dei limiti massimi dei contaminanti per il latte e altre derrate alimentari destinate all’alimentazione umana, contenuta nel Regolamento n.2375/2001, in vigore dal luglio 2002, essendo noto, alla luce delle cognizioni scientifiche dell’epoca, che attraverso l’ingestione dei mangimi contaminati da parte dei bovini allevati nell’impresa la diossina si sarebbe trasmessa al latte e alla carne da essi prodotto. Al di là dell’accertamento dell’illiceità formale e sostanziale della condotta tenuta da OL CH s.p.a. e del carattere esclusivo di essa quale causa dell’evento dannoso e delle successive conseguenze pregiudizievoli, la Corte territoriale ha altresì ritenuto (anche in questo caso con giudizio di merito debitamente motivato e, come tale, insindacabile in sede di legittimità) che, in ogni caso, non fosse stata fornita dalla presunta danneggiata, sulla base di un giudizio probabilistico, la prova del nesso causale tra i danni sofferti e l’omessa trasposizione della Direttiva 2001/102/CE da parte dello Stato italiano, 17 non essendo dimostrato che il suo puntuale recepimento avrebbe consentito «di far rientrare il latte prodotto dall’azienda CH nei limiti stabiliti dalla delibera di G.R. Campania n. 1746/2003 entro il 4 settembre 2003»; ciò anche sul decisivo rilievo che le prime analisi sul latte erano state eseguite nell’agosto 2002, sicché appariva evidente che la tempestiva trasposizione della Direttiva a ridosso del termine ultimo (luglio 2002) non avrebbe avuto alcuna influenza sui risultati delle stesse. Il giudizio di merito motivatamente espresso dalla Corte territoriale non presenta, poi, le contestate lacune consistenti nell’omessa considerazione delle valutazioni peritali e nell’omesso esame del fatto storico dello spandimento del letame nell’autunno del 2002; al contrario, la detta circostanza di fatto è stata tenuta ben presente dal giudice d’appello ma – come correttamente osservato dal Pubblico Ministero –, proprio alla luce del vaglio delle risultanze peritali, è stata da esso reputata non decisiva, sul rilievo che i primi controlli dell’AS erano stati svolti nell’agosto del 2002 e che il letame sparso nel successivo autunno era stato evidentemente prodotto dai bovini ben prima del suo spandimento. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di appello, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice del merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità. 18 Va, al riguardo, ribadito il principio per cui il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone una difforme, la valutazione in fatto dei giudici del merito, tratta dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso, da un lato, che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, e considerato, dall’altro, che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (in termini, Cass.7/04/2017, n. 9097; Cass.22/11/2023, n. 32505; Cass. 23/04/2024, n. 10927). Ne discende la complessiva inammissibilità del ricorso in esame. 5. In definitiva, va dichiarato estinto il giudizio di cassazione in relazione al rapporto processuale intercorso tra l’AS di SE e la società OL CH;
va dichiarato assorbito il ricorso incidentale della ZA del Consiglio dei Ministri, in quanto proposto condizionatamente all’accoglimento del ricorso proposto dalla AS, oggetto di rinuncia;
va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da OL CH s.p.a.. 6. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, come già si è osservato, giusta il disposto dell’art.391, ultimo comma, cod. proc. civ., non vi è luogo a provvedere su quelle del rapporto processuale intercorso tra la AS di SE e la società OL CH, avuto 19 riguardo all’adesione di quest’ultima alla rinuncia al ricorso posta in essere dalla prima, mentre vanno compensate le spese del rapporto processuale intercorso tra la stessa AS e la ZA del Consiglio dei Ministri. Le spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale intercorso tra la società OL CH e la ZA del Consiglio dei Ministri seguono invece la soccombenza della prima e vengono liquidate come da dispositivo in proporzione all’attività difensiva spiegata e al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione, per rinuncia al ricorso principale proposto dalla AS SE, del giudizio di cassazione in relazione al rapporto processuale vertente tra la stessa AS e OL CH s.p.a.; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla ZA del Consiglio dei Ministri;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da OL CH s.p.a.. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale intercorso tra la AS di SE e la società OL CH, compensa quelle del rapporto processuale intercorso tra la stessa AS e la ZA del Consiglio dei Ministri e condanna OL CH s.p.a. a rimborsare alla ZA del Consiglio dei Ministri quelle del relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 50.000,00, oltre le spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente OL CH s.p.a., 20 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 gennaio 2026. Il Consigliere estensore LO SP Il Presidente RA Gaetano NI FR