CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2023, n. 9067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9067 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NA IO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 4 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avvocato Luigi Miceli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame di riesame presentata da IO NA, ha escluso in ordine al reato di cui al capo 1) di incolpazione la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis, confermando il resto l'ordinanza Penale Sent. Sez. 6 Num. 9067 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 14/12/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che in data 31 maggio 2022 ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo. Il NA, nell'ordinanza impugnata, è ritenuto gravemente indiziato di aver fatto parte dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, promuovendola, dirigendone e organizzandone le relative attività illecite e, in particolare, per aver diretto la famiglia mafiosa di NT AR del Gesù e, in tal ruolo, per aver mantenuto, attraverso riunioni, incontri, anche in luoghi riservati, il continuo scambio di contatti con altri associati in libertà, anche di altri mandamenti, per essersi occupato del reclutamento di nuovi associati, della gestione della cassa comune al fine di garantire il mantenimento e l'assistenza dei sodali detenuti e per essersi occupato della composizione di controversie tra affiliati. 2. Gli avvocati AR Teresa Nascé e Luigi Miceli, difensori del NA, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento. Con unico motivo di ricorso i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273, 649 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Deducono i difensori che erroneamente il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto che la pregressa condanna passata in giudicato riportata dal ricorrente determinerebbe un'attenuazione dell'onere dimostrativo della continuità della condotta partecipativa nel periodo successivo. L'asse portante della motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe, infatti, costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PP Di MA e DR AC, ma le stesse sarebbero inconferenti, in quanto relative a un ambito temporale antecedente rispetto a quello contestato nel presente procedimento. Gli ulteriori elementi addotti nella motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbero privi di autonoma capacità dimostrativa, ancorché nella dimensione tipica della delibazione cautelare. Le frequentazioni con altri sodali, peraltro tutti abitanti nel medesimo quartiere, non assumerebbero rilievo alcuno al fine della conferma dell'addebito provvisorio formato in sede cautelare e, comunque, non potrebbe assumere valenza sintomatica dell'appartenenza all'associazione. Tali contatti o incontri, peraltro, non sarebbero stati oggetto di captazioni e, dunque, mancherebbero le fonti dichiarative da riscontrare. Rilevano i difensori che le medesime censure potrebbero essere mosse anche in ordine alla contestuale presenza di IO NA, LV CH e AN PI presso una barberia di quartiere in data 2 marzo 2018. 2 Costituirebbe, del resto, un'inversione dell'onere della prova la valorizzazione da parte del Tribunale del riesame dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dell'indagato. Puramente congetturale sarebbe, inoltre, l'affermazione secondo la quale il NA sarebbe solito gestire la cassa comune del sodalizio, in quanto gli interlocutori, nella intercettazione del 12 aprile 2018, si sarebbero limitati a menzionare tale "Ignaziu"; parimenti indimostrato sarebbe, inoltre, il presunto intervento risolutore di una controversia tra privati (IN ,ZZ e IT SE) posto in essere dal ricorrente, grazie al coinvolgimento delle famiglie mafiose di NT AR di Gesù e Noce. Non sarebbe, infatti, stato mai documentato l'incontro tra LV CH e il soggetto ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa della Noce e ciò impedirebbe di ritenere che la controversia sia stata definita a mezzo dell'intervento del ricorrente. Analogamente la contestazione relativa alla capacità del ricorrente di comporre controversie tra affiliati e sanare contrasti tra privati, non sarebbe dimostrata con riferimento al presunto intervento nella vicenda afferente al credito vantato da AE Lo DO nei confronti di tale "Pasquale". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273, 649 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, 3. Nel delibare le censure proposte dal ricorrente occorre rilevare, in via preliminare, che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritl:o che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di 3 una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). La sussistenza o l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, dunque, rilevabile in Cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di questa Corte, infatti, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, che lo rendono incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex multis: Sez. F., n. 47748 dell'11/08/2014, Contarini, Rv. 161400-01; Sez. 1, n. 1769 del 28/04/95, Ciraolo, Rv. 201177-01; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/96, Marseglia, Rv. 206104). La valutazione del peso probatorio degli indizi è, infatti, compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Sono, dunque, inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice ed è, parimenti, preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il controllo di logicità deve, pertanto, rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. 4. Il motivo proposto dal ricorrente è, dunque, inammissibile. Il ricorrente, infatti, ha proposto una lettura alternativa di ciascuno degli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza impugnata e ha contestato nel merito la valenza indiziaria dei singoli elementi indiziari addotti dal Tribunale del riesame. 4 Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. li, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Palermo, peraltro, non illogicamente ha ritenuto dimostrata, nei limiti delibatori propri della fase cautelare, l'ipotesi di accusa, rilevando che le dichiarazioni accusatorie di PP Di MA e DR AC avevano trovato conferma nei numerosissimi incontri del NA con esponenti di vertice di altri mandamenti, quali, ad esempio, VA FI e AN PI. Gli incontri, per quanto non incongruamente rilevato nella motivazione dell'ordinanza impugnata, assumono valenza indiziante in quanto sono stati preceduti e accompagnati dall'adozione di specifiche cautele per evitare la presenza di terzi e le captazioni degli inquirenti. Il Tribunale del riesame, peraltro, ha rinvenuto confermato al giudizio di gravità indiziaria espresso nell'ordinanza genetica in ordine al delitto associativo contestato anche in ragione dell'intercettazione dalla quale è emersa la gestione della cassa comune da parte del NA e dai suoi interventi per dirimere controversie tra privati, quale manifestazione del controllo del territorio esercitato (come nella vertenza che ha contrapposto esponenti della famiglia di NT AR del Gesù e Noce, conclusasi con il trasferimento dell'attività commerciale). Sulla base della sinergica considerazione di questi elementi probatori, dunque, il Tribunale del riesame ha non certo illogicamente ritenuto che l'indagato, una volta scarcerato, dopo la pregressa condanna passata in giudicato per associazione di tipo mafioso, abbia ripreso «a pieno titolo operativo» il suo ruolo direttivo, riconosciuto anche dagli altri sodali, all'interno del sodalizio criminoso. 5. Manifestamente infondato è, inoltre, la censura relativa all'asserita violazione del ne bis in idem, in quanto muove da un presupposto interpretativo errato. Il giudicato, infatti, determina una preclusione all'accertamento giudiziale delle condotte oggetto di precedenti sentenze passate in giudicato e non già all'utilizzo di elementi probatori posti a fondamento delle stesse. Il Tribunale di Palermo nell'ordinanza impugnata ha, del resto, motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a condotte dimostrative della perdurante partecipazione del NA al sodalizio criminoso in posizione apicale, poste in essere dall'indagato in seguito al 17 giugno 2011, data di emissione della 5 sentenza di primo grado nel pregresso giudizio svolto nei suoi confronti per una contestazione di associazione a delinquere di tipo mafioso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di applicazione del principio del ne bis in idem, il precedente giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non impedisce la configurabilità di un nuovo reato del medesimo tipo in relazione ad un periodo immediatamente successivo, quand'anche le condotte poste in essere siano identiche, per tipologia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un rinnovato "prendere parte" al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149 - 03; conf. Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01). L'eccezione di violazione del giudicato è, dunque, manifestamente infondata, in quanto la contestazione operata nel presente procedimento afferisce ad un arco temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e si fonda su fatti nuovi, autonomamente indicativi della persistente intraneità del ricorrente al proprio sodalizio criminoso di appartenenza. 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/12/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avvocato Luigi Miceli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame di riesame presentata da IO NA, ha escluso in ordine al reato di cui al capo 1) di incolpazione la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis, confermando il resto l'ordinanza Penale Sent. Sez. 6 Num. 9067 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 14/12/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che in data 31 maggio 2022 ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo. Il NA, nell'ordinanza impugnata, è ritenuto gravemente indiziato di aver fatto parte dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, promuovendola, dirigendone e organizzandone le relative attività illecite e, in particolare, per aver diretto la famiglia mafiosa di NT AR del Gesù e, in tal ruolo, per aver mantenuto, attraverso riunioni, incontri, anche in luoghi riservati, il continuo scambio di contatti con altri associati in libertà, anche di altri mandamenti, per essersi occupato del reclutamento di nuovi associati, della gestione della cassa comune al fine di garantire il mantenimento e l'assistenza dei sodali detenuti e per essersi occupato della composizione di controversie tra affiliati. 2. Gli avvocati AR Teresa Nascé e Luigi Miceli, difensori del NA, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento. Con unico motivo di ricorso i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273, 649 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Deducono i difensori che erroneamente il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto che la pregressa condanna passata in giudicato riportata dal ricorrente determinerebbe un'attenuazione dell'onere dimostrativo della continuità della condotta partecipativa nel periodo successivo. L'asse portante della motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe, infatti, costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PP Di MA e DR AC, ma le stesse sarebbero inconferenti, in quanto relative a un ambito temporale antecedente rispetto a quello contestato nel presente procedimento. Gli ulteriori elementi addotti nella motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbero privi di autonoma capacità dimostrativa, ancorché nella dimensione tipica della delibazione cautelare. Le frequentazioni con altri sodali, peraltro tutti abitanti nel medesimo quartiere, non assumerebbero rilievo alcuno al fine della conferma dell'addebito provvisorio formato in sede cautelare e, comunque, non potrebbe assumere valenza sintomatica dell'appartenenza all'associazione. Tali contatti o incontri, peraltro, non sarebbero stati oggetto di captazioni e, dunque, mancherebbero le fonti dichiarative da riscontrare. Rilevano i difensori che le medesime censure potrebbero essere mosse anche in ordine alla contestuale presenza di IO NA, LV CH e AN PI presso una barberia di quartiere in data 2 marzo 2018. 2 Costituirebbe, del resto, un'inversione dell'onere della prova la valorizzazione da parte del Tribunale del riesame dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dell'indagato. Puramente congetturale sarebbe, inoltre, l'affermazione secondo la quale il NA sarebbe solito gestire la cassa comune del sodalizio, in quanto gli interlocutori, nella intercettazione del 12 aprile 2018, si sarebbero limitati a menzionare tale "Ignaziu"; parimenti indimostrato sarebbe, inoltre, il presunto intervento risolutore di una controversia tra privati (IN ,ZZ e IT SE) posto in essere dal ricorrente, grazie al coinvolgimento delle famiglie mafiose di NT AR di Gesù e Noce. Non sarebbe, infatti, stato mai documentato l'incontro tra LV CH e il soggetto ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa della Noce e ciò impedirebbe di ritenere che la controversia sia stata definita a mezzo dell'intervento del ricorrente. Analogamente la contestazione relativa alla capacità del ricorrente di comporre controversie tra affiliati e sanare contrasti tra privati, non sarebbe dimostrata con riferimento al presunto intervento nella vicenda afferente al credito vantato da AE Lo DO nei confronti di tale "Pasquale". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 273, 649 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, 3. Nel delibare le censure proposte dal ricorrente occorre rilevare, in via preliminare, che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritl:o che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di 3 una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). La sussistenza o l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, dunque, rilevabile in Cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo di questa Corte, infatti, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, che lo rendono incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex multis: Sez. F., n. 47748 dell'11/08/2014, Contarini, Rv. 161400-01; Sez. 1, n. 1769 del 28/04/95, Ciraolo, Rv. 201177-01; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/96, Marseglia, Rv. 206104). La valutazione del peso probatorio degli indizi è, infatti, compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Sono, dunque, inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice ed è, parimenti, preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il controllo di logicità deve, pertanto, rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. 4. Il motivo proposto dal ricorrente è, dunque, inammissibile. Il ricorrente, infatti, ha proposto una lettura alternativa di ciascuno degli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza impugnata e ha contestato nel merito la valenza indiziaria dei singoli elementi indiziari addotti dal Tribunale del riesame. 4 Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. li, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Palermo, peraltro, non illogicamente ha ritenuto dimostrata, nei limiti delibatori propri della fase cautelare, l'ipotesi di accusa, rilevando che le dichiarazioni accusatorie di PP Di MA e DR AC avevano trovato conferma nei numerosissimi incontri del NA con esponenti di vertice di altri mandamenti, quali, ad esempio, VA FI e AN PI. Gli incontri, per quanto non incongruamente rilevato nella motivazione dell'ordinanza impugnata, assumono valenza indiziante in quanto sono stati preceduti e accompagnati dall'adozione di specifiche cautele per evitare la presenza di terzi e le captazioni degli inquirenti. Il Tribunale del riesame, peraltro, ha rinvenuto confermato al giudizio di gravità indiziaria espresso nell'ordinanza genetica in ordine al delitto associativo contestato anche in ragione dell'intercettazione dalla quale è emersa la gestione della cassa comune da parte del NA e dai suoi interventi per dirimere controversie tra privati, quale manifestazione del controllo del territorio esercitato (come nella vertenza che ha contrapposto esponenti della famiglia di NT AR del Gesù e Noce, conclusasi con il trasferimento dell'attività commerciale). Sulla base della sinergica considerazione di questi elementi probatori, dunque, il Tribunale del riesame ha non certo illogicamente ritenuto che l'indagato, una volta scarcerato, dopo la pregressa condanna passata in giudicato per associazione di tipo mafioso, abbia ripreso «a pieno titolo operativo» il suo ruolo direttivo, riconosciuto anche dagli altri sodali, all'interno del sodalizio criminoso. 5. Manifestamente infondato è, inoltre, la censura relativa all'asserita violazione del ne bis in idem, in quanto muove da un presupposto interpretativo errato. Il giudicato, infatti, determina una preclusione all'accertamento giudiziale delle condotte oggetto di precedenti sentenze passate in giudicato e non già all'utilizzo di elementi probatori posti a fondamento delle stesse. Il Tribunale di Palermo nell'ordinanza impugnata ha, del resto, motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a condotte dimostrative della perdurante partecipazione del NA al sodalizio criminoso in posizione apicale, poste in essere dall'indagato in seguito al 17 giugno 2011, data di emissione della 5 sentenza di primo grado nel pregresso giudizio svolto nei suoi confronti per una contestazione di associazione a delinquere di tipo mafioso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di applicazione del principio del ne bis in idem, il precedente giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non impedisce la configurabilità di un nuovo reato del medesimo tipo in relazione ad un periodo immediatamente successivo, quand'anche le condotte poste in essere siano identiche, per tipologia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un rinnovato "prendere parte" al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, C., Rv. 274149 - 03; conf. Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01). L'eccezione di violazione del giudicato è, dunque, manifestamente infondata, in quanto la contestazione operata nel presente procedimento afferisce ad un arco temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e si fonda su fatti nuovi, autonomamente indicativi della persistente intraneità del ricorrente al proprio sodalizio criminoso di appartenenza. 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/12/2022.