Sentenza 23 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL0 42 5 0/0 1 , 1 LA CONTE U RE A CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Massimo GENGHINI R.G.N. 5497/98 Consigliere cron. 9o So Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Ud. 08/01/01 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DE AR CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI PRIMA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 16 CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato- avverso la sentenza n. 86/97 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 04/08/97 R.G.N. 275/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 9 ottobre 1996 il Pretore di Pordenone in funzione di giudice del Lavoro condannò l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) a corrispondere a LI De RT l'intera quota della pensione di reversibilità dell'ex marito, da cui ella era divorziata, a decorrere dalla data della morte della seconda moglie, oltre agli interessi legali dalla domanda ed alle spese del giudizio. Con sentenza del 4 agosto 1997 il Tribunale di Pordenone, pronunciando sull'appello proposto dall'INPS, compensò le spese del Cuoco doppio grado di giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata. Dopo aver respinto la pregiudiziale eccezione di incompetenza proposta dall'I.N.P.S. e dopo aver affermato che, in applicazione della legge n. 74 del 1987, la ricorrente, come ex coniuge che non aveva contratto nuove nozze, aveva diritto all'intera somma della pensione di reversibilità, il Tribunale dispose che, “attesa la singolarità della vicenda, in cui occorre districarsi tra applicazione della vecchia e della nuova normativa, appare equa la compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio". Per la cassazione di questa sentenza ricorre LI Di RT, percorrendo le linee di due motivi. L'I.N.P.S. ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che, poiché I'I.N.P.S. non aveva impugnato in modo autonomo il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese, il Tribunale, avendo respinto l'appello, non poteva modificare questa parte della decisione. 3 Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che la decisione sulle spese, costituendo una “sanzione” per la parte, "costretta a combattere per 15 anni”, non era equa;
ed essendo in contrasto con la sentenza pretorile, di cui tuttavia aveva condiviso la decisione di merito, era contraddittoria. Per la loro interconnessione, i due motivi devono essere дного congiuntamente esaminati. In questo esame, è opportuno distinguere nell'ambito del particolare aspetto della decisione impugnata, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado. Il secondo motivo (il cui esame, nella misura in cui coinvolge la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, resta assorbito dall'esame del primo motivo), nella misura in cui coinvolge la compensazione delle spese di secondo grado è infondato. Ed invero, la statuizione del giudice del merito, che abbia disposto la compensazione delle spese del giudizio, è sindacabile in sede di legittimità solo ove siano addotti motivi illogici od erronei (Cass. 15 marzo 1990 n. 2103). E nel caso in esame la motivazione fornita dal Tribunale non è illogica. Il primo motivo, che attiene specificamente alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, è fondato. Ed invero, la decisione sulle spese, essendo sorretta da specifici motivi e costituendo autonomo capo della decisione, esige specifica autonoma impugnazione;
ed il giudice di appello che rigetti nel merito il gravame, in assenza di specifico motivo di censura in ordine alle spese processuali, non può modificare la relativa 4 statuizione compensando fra le parti le spese del giudizio di primo grado (Cass. 28 maggio 1996 n. 4896). Nel caso in esame l'I.N.P.S. con l'atto di appello, contestando la domanda nel merito, aveva congiuntamente chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, non contestando specificamente la decisione del giudice di primo grado sulle spese del giudizio;
e pertanto il Tribunale non poteva modificare questa decisione Nella misura della censura accolta, la sentenza impugnata deve essere cassata;
e poiché con la cassazione di questo aspetto della pronuncia (che, modificando la sentenza di primo grado, aveva disposto la compensazione delle spese del relativo giudizio) rivive la decisione del giudice di primo grado, la cassazione non esige rinvio. Con l'accoglimento del ricorso, l'I.N.P.S. deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
cassa senza rinvio l'impugnata sentenza, in relazione alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
rigetta il secondo motivo del ricorso;
condanna I D , O L P'I.N.P.S. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella L O B I somma di lire 15.000 oltre a lire 2.500.000 per onorario. D 3 3 5 0 1 . . Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2001. N A T S R 3 S A 7 ' A - T L 8 , L - Il Consigliere estensore E 1 A S 1 D E I P S E S Phill Musicer brai N I G Sicks Curso E N G IL PRESIDENT S G E I A O L T A S A O A D O mine T L P E T L , I M E I O R I D R A T D S D I O E G T E R N E IL CANCELLIERE S E Depositato in Cancelleria 23 MAR. 2001 5 oggi, E R P U S IL CANCELLIERE P U S N O