Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde a garanzia della prevenzione infortunistica anche il committente il quale si ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere. (Nella fattispecie, si trattava di lavori sulla sede stradale e l'imputato era risultato concreto e operativo referente della ditta sub-appaltatrice dei lavori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2007, n. 46383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46383 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 06/11/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1595
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 25912/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di RA ZO, nato a [...] il [...]; SS MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2006 dalla Corte di appello di Venezia;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI LU, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
udito il difensore di fiducia dell'imputato SS MA, avv. Giovanni CHIELLO di Padova;
udito il difensore di fiducia delle parti civili RM LU, ZZ RA e OR IO, avv. TROTTA Pietro Marcello di Venezia in sostituzione dell'avv. Ugo SIMONETTI di Venezia. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia confermava la responsabilità di ZO RA e di MA SS (riducendo le pene rispettivamente inflitte a mesi otto ed a mesi sei di reclusione) per l'omicidio colposo di OR Sante, verificatosi in Vigonza il 31 gennaio 2001.
RA V., quale esecutore, per conto della AI s.n.c. di RA F. & C., dei lavori di interramento sulla strada statale 515 di cavi per fibre ottiche, e SS M., quale tecnico della S.p.A. RI, con colpa generica (negligenza, imprudenza e imperizia) e specifica (inosservanza di ordinanze ANAS, di autorizzazione comunale e dell'art. 21 C.d.S. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - e artt. 30 - 43 relativo reg. - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), non avevano adeguatamente segnalato detti scavi, ricoperti ma non asfaltati e costituenti insidia per la loro conformazione, larghezza e profondità. Alle ore 5.35 circa del 31 gennaio 2001, il OR S., alla guida del proprio motociclo, procedendo in direzione di Noale, aveva sbandato perché la ruota anteriore del mezzo era rimasta incagliata in uno scavo presente sulla carreggiata (cavo ricoperto, ma non asfaltato, che presentava un dislivello di circa 7 centimetri).
Il OR S. era caduto al suolo nell'opposta corsia ed era stato investito dall'autoarticolato condotto da GI PIGNAFFO.
1.1. La S.p.A. RO aveva assegnato i lavori alla S.p.A. AT (il cui rappresentante Bruno CANZIANI era stato assolto, in riforma della sentenza di primo grado, dalla Corte di appello); la AT li aveva subappaltati al consorzio RG che, a sua volta, ne aveva assegnato l'esecuzione alla RI ed alla s.n.c. EL MA LU & C;
quest'ultima aveva incaricato dell'esecuzione dei lavori di scavo la AI.
Secondo i giudici di appello i fatti accertati, e non contestati dalle parti, andavano individuati nell'esistenza della buca e nella sua "incidenza causale".
La carreggiata era stata lasciata in quel modo alle ore 17,00 del 30 gennaio e l'incidente si era verificato alle ore 5,30 del giorno successivo.
1.2. L'imputato RA V. - osservava la Corte di merito - era stato, unitamente alla sua squadra di operai, l'autore materiale di quei lavori di scavo (e, di riflesso, della "oggettiva" situazione della carreggiata stradale a far tempo, come sopra si è detto, dalle ore 17,00 circa del 30 gennaio).
L'evento era direttamente collegato a quello scavo ed al dislivello venutosi a creare per la mancata copertura.
Era prevedibile che "nel libero fluire del traffico" quell'insidia avrebbe potuto "interferire con un veicolo a due ruote". Nè poteva condividersi l'assunto difensivo imperniato sulla circostanza che all'imputato non spettasse, per contratto, la bitumatura.
Era di "elementare comprensione", invero, secondo la Corte di merito che l'imputato, avendo lasciato, quando già faceva buio (ore 17,00), la strada in quelle condizioni, "se ne fosse assunto la piena responsabilità".
Mai, in altre parole, avrebbe dovuto andarsene lasciando, incurante delle pur prevedibili conseguenze, quell'insidiosa buca. Suo primo obbligo era quello di concordare l'esecuzione dei lavori con chi, secondo lui, avrebbe dovuto effettuare la bitumatura. In alternativa, avrebbe dovuto "coprire la buca" o, comunque, rinviare i lavori al mattino successivo (la luce del giorno avrebbe aiutato a neutralizzare i rischi) e, in ogni caso, avendo effettuato quello scavo, avrebbe dovuto allestire la necessaria segnaletica. A maggior ragione dopo che il preposto alla sorveglianza per conto della AT (Domenico RR), avendo notato che lo scavo non era stato ricoperto, ne aveva informato il SS M. il quale, a sua volta, aveva sollecitato il RA V. a porvi rimedio. Ebbene, RA V. non solo non aveva provveduto, ma aveva rassicurato il SS M., dicendogli che tutto era a posto.
In conclusione, il RA V. era in colpa sia perché, dopo avere eseguito lo scavo, non aveva segnalato l'insidia sulla strada, sia perché, nonostante l'allarme, non aveva posto rimedio alla situazione;
aveva anzi dato rassicurazioni, così impedendo che altri provvedesse.
E nulla importava - secondo la Corte - interrogarsi sulla natura del contratto che egli aveva stipulato e delle obbligazioni dal medesimo nascenti, ne' sulla possibile individuazione di altri concorrenti responsabili.
1.3. Quanto al SS M., i giudici di appello ritenevano insuperabili le circostanze di fatto che lo indicavano come unico concreto referente della direzione e della vigilanza di quei lavori. Lo stesso RA V. aveva riferito di prendere ordini dal SS M. e ciò appariva confermato dal fatto che il RR D. si fosse rivolto al SS M. per segnalare l'esistenza di quella buca non ricoperta (e SS M. - come si è detto al precedente paragrafo - aveva affermato di essersi subito rivolto al RA V.).
In ogni caso, SS M. si era di fatto ingerito nella vicenda nel momento in cui il RR D. lo aveva avvertito della rilevata insidia. Si era - come si è detto - fatto carico di chiedere conto al RA V. della situazione venutasi a creare.
A ciò doveva aggiungersi che il SS M. si era "negligentemente" fidato del RA V., si era "imprudentemente" acquietato a fronte della risposta rassicurante di quest'ultimo.
Se alle ore 19,30, allorquando RR D. aveva chiamato SS M., la buca c'era, non poteva essere "tutto a posto" qualche minuto dopo, quando cioè il SS M. aveva telefonato al RA V.. In conclusione, il SS M. era in colpa per non avere controllato, pur essendo gravato dal relativo obbligo, lo stato dei lavori alla fine della giornata (30 gennaio) e per non avere verificato che il RA V., una volta segnalatogli il problema, avesse "riparato" la buca.
Nè la responsabilità del SS M. veniva meno per la possibilità che fosse profilabile anche la responsabilità di chi, per conto della EL MA, avrebbe, per contratto, dovuto seguire i lavori e, pertanto, curare che non si lasciassero buche nella strada.
1.4. Come si è accennato, la Corte di appello riduceva le pene irrogate dal giudice di primo grado, considerando, con riguardo al RA V., l'incensuratezza, la giovane età e la modesta esperienza e, in relazione al SS M., "la minore colpevolezza rispetto a chi aveva prodotto direttamente l'insidia". Confermava, poi:
- gli importi delle provvisionali liquidate alle parti civili (100.000,00 Euro alla moglie LU RM, 50.000,00 alla madre RA ZZ e 25.000,00 al fratello IO OR), ritenendoli adeguati in rapporto "all'entità dei danni totali, al tempo trascorso dal fatto ed alla sicura responsabilità risarcitoria";
- "il giudizio di pari responsabilità" tra gli imputati condannati.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.
3. Il difensore di RA V. deduce:
- violazione dell'art. 589 c.p. sotto il profilo dell'insussistenza della colpa per inesigibilità della condotta di ripristino del manto stradale;
violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, sotto il profilo dell'assenza di riscontro della chiamata in reità effettuata dal SS M.;
- manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per vizio "risultante da atti del processo".
3.1. Quanto al primo profilo, il difensore osserva che RA V. non era tenuto a ripristinare il manto stradale perché in cantiere era sempre presente, per previsione contrattuale, almeno un tecnico della EL MA al quale solo spettava "la direzione dei lavori". Ciò in considerazione del fatto che la AI aveva stipulato con la EL MA un contratto cd. di "nolo a caldo", che prevedeva semplicemente che quest'ultima noleggiasse macchine operatrici (e relativi operatori qualificati) della prima;
la clausola 5 di detto contratto stabiliva, inoltre: "il locatario rimane responsabile dei danni a terzi e verso il locatore eventualmente provocati per uso, sosta, circolazione impropria dei mezzi a noleggio". Erroneamente, dunque, la Corte aveva confermato la responsabilità dell'imputato, basandosi sulla circostanza che questi, come autore materiale dello scavo, avrebbe comunque dovuto attivarsi per evitare pericoli per la circolazione conseguenti al mancato ripristino del tratto di sede stradale su cui aveva operato.
Nel "nolo a caldo" - spiegava il ricorrente - l'operatore del mezzo è un semplice strumento "diretto e comandato dal locatore". E tutte le operazioni erano ordinate e dirette, ai sensi della clausola 6 del contratto, da un tecnico della EL MA che si impegnava, tra l'altro, a garantire la sua presenza sul posto. Soltanto quest'ultimo, quale direttore dei lavori, poteva decidere natura, tempistica e modalità dell'intervento (mentre i dipendenti della AI non godevano di alcuna autonomia decisionale se non nell'ambito della mera manovra delle macchine operatrici). E soltanto a lui spettava il compito di valutare la congruità dell'eventuale ripristino e l'eventuale necessità dell'apposizione di segnaletica, nonché, se del caso, la chiusura della strada qualora lo stato del manto stradale non fosse stato ritenuto idoneo a consentire la circolazione veicolare.
RA V., dunque, non era tenuto a porre in essere quelle condotte dato che era il mero esecutore di ordini e di direttive altrui.
3.2. Con riguardo al secondo profilo sviluppato, il ricorrente rileva che le dichiarazioni del SS M. avrebbero dovuto essere valutate secondo i parametri di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. Non esisterebbe, invece, riscontro alcuno a tali dichiarazioni. Al contrario, gli elementi acquisiti nel corso del processo sarebbero incompatibili con quanto riferito dal SS M..
RR D., invero, aveva dichiarato che, intorno alle ore 20,00 del 30 gennaio, percorrendo la strada noalese aveva percepito una leggera depressione sul manto stradale ed aveva avvertito il SS M., il quale gli aveva promesso che si sarebbe attivato, facendo intervenire il caposquadra dell'impresa, che stava operando in quel punto. SS M., peraltro - sostiene il ricorrente - non aveva ottemperato alle richieste di RR D.. Anzi, quella sera, dovendosi recare da Santa Maria di Sala a Padova, per far visita ad un collega ricoverato in ospedale, aveva inspiegabilmente deciso di percorrere una strada diversa, parallela alla strada noalese.
RT RN, capo cantiere ANAS, aveva, inoltre, riferito che, nel corso della notte, i Carabinieri intervenuti lo avevano avvertito che si era verificato un avallamento.
Aveva immediatamente informato i responsabili della AT e della RI, ma non il RA V., ne' altri della AI perché "non risultavano tra i nominativi da contattare per gli interventi di emergenza". Orbene, SS M., a conferma della sua inattendibilità, aveva negato di avere ricevuto una telefonata dal RN B. e sostenuto che le imprese del consorzio RG non avevano mai comunicato all'ANAS i numeri telefonici di pronta reperibilità per gli interventi sui rispettivi cantieri.
4. Il difensore dell'imputato SS M. articola due motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il cantiere "era di competenza" della EL MA (e, quindi, della AI).
Ciò nonostante, la Corte di appello aveva confermato la responsabilità del SS M. quale unico concreto referente della direzione e della vigilanza dei lavori.
Non aveva, peraltro, sviluppato una neppur minima argomentazione in ordine alla prova dell'esistenza di un accordo tra la RI e la EL MA per la ripartizione geografica dell'obbligo di vigilanza sui cantieri.
Nè può ritenersi verosimile che le due imprese non avessero messo per iscritto un accordo di tale importanza.
L'illogicità della sentenza impugnata si anniderebbe, dunque, nel fatto che, a fronte di una precisa ripartizione di ruoli e suddivisione di lavori, risultanti da atti scritti, la Corte di merito ha ritenuto sussistere corresponsabilità tra SS M. e il responsabile della EL MA, non "responsabilità alternative". In relazione all'affermata "ingerenza di fatto", il difensore osserva che SS M. si era rivolto al RA V. soltanto "per scrupolo". Da ciò non poteva, pertanto, farsi derivare "la sussistenza di un obbligo di controllo sui cantieri".
I giudici di appello non avrebbero, poi, tenuto conto delle testimonianze rese da TI (dipendente AT e responsabile degli appalti del progetto RO), ID (dipendente RG), BO e NI (dipendente della consorziata PGS ASFALTI) dalle quali emergeva l'esistenza di una suddivisione di compiti in relazione alle specifiche tratte stradali.
4.2. Con il secondo motivo lamenta l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione delle provvisionali ed alla "ripartizione" delle responsabilità. Il difensore ribadisce l'eccessività degli importi liquidati anche in considerazione del fatto che il OR S. non conviveva ne' con la madre ne' con il fratello.
Riafferma, inoltre, che erroneamente i giudici di appello non avrebbero considerato il diverso grado di responsabilità degli imputati.
In particolare, la posizione del SS M. non avrebbe dovuto essere equiparata a quella del RA V., esecutore dei lavori per conto della AI.
5. La S.p.A. RI ha depositato in data 19 ottobre 2007 memoria con la quale ha riprodotto ed illustrato le medesime doglianze sviluppate dall'imputato SS M..
MOTIVI ELLA DECISIONE
6. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RA V. è infondato. Il contenuto dei due motivi, accomunati dalla critica rivolta all'affermazione di responsabilità, giustifica una trattazione congiunta. Non sussistono le denunciate violazioni di legge, ne' la sentenza impugnata presenta i profili di illogicità prospettati.
Benché l'imputato miri a scaricare ogni responsabilità sui tecnici della EL MA, cercando di trarre spunti a suo favore dalla natura e dal contenuto del contratto stipulato, non può certamente dubitarsi che l'insidia sia stata materialmente da lui creata e che, pertanto, anche su di lui gravasse l'obbligo di eliminare quella fonte di pericolo sulla pubblica via o, comunque, di apprestare protezioni, ripari, cautele, segnalazioni idonee ad evitare trabocchetti per gli utenti.
In proposito, l'art. 21 C.d.S., comma 2, (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) stabilisce che chiunque esegua lavori sulle aree destinate alla circolazione di veicoli è tenuto ad adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione stessa ed a mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Correttamente, dunque, la Corte di merito ha escluso che potesse assumere rilevanza la valutazione del contenuto del contratto che la EL MA aveva stipulato con la AI.
Siffatta valutazione avrebbe potuto rivelarsi utile per individuare eventuali responsabilità concorrenti dei tecnici della AI, ma non certo per esonerare da responsabilità l'imputato che aveva materialmente svolto l'attività (scavo della buca) fonte del pericolo creatosi e che, benché sollecitato, non soltanto non aveva avvertito i tecnici della EL MA, ma neppure si era attivato per rimuovere il pericolo. Con il secondo motivo del ricorso RA V. ha sostenuto che non rispondeva a verità che SS M. lo avesse informato di quanto riferitogli dal RR D. e lo avesse invitato ad intervenire immediatamente per rimettere in sicurezza il luogo. Orbene, premesso che si tratta della riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata, imperniati tra l'altro su considerazioni di fatto insuscettibili di valutazione in questa sede, e che le circostanze che l'imputato indica come "incompatibili" con le dichiarazioni rese dal SS M. (il fatto che SS M. avesse, quella sera, percorso una strada diversa dalla statale noalese per recarsi a Padova a far visita ad un amico e la circostanza che il capo cantiere ANAS non avesse il suo nominativo tra quelli da contattare in caso di emergenze) appaiono invece pienamente conciliabili con il fatto che SS M. lo avesse davvero sollecitato ad intervenire, vi è comunque da dire che quand'anche ciò non si fosse verificato, non verrebbe di certo meno, alla luce della considerazioni sopra svolte, la responsabilità dell'imputato.
7. Anche il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato SS M. non è meritevole di accoglimento.
7.1. Il primo motivo del ricorso è destituito di fondamento. L'imputato è - come si è detto - l'esponente della società committente dei lavori di interramento dei cavi, appaltati alla DAL MA.
Anch'egli tende a scaricare ogni responsabilità sui tecnici della società appaltatrice, unici responsabili a suo avviso della mancata verifica dell'esistenza di un'adeguata copertura degli scavi effettuati sulla sede stradale.
Deve escludersi, peraltro, anche con riguardo all'imputato SS M. la sussistenza dei vizi motivazionali denunciati e delle violazioni di legge prospettate.
L'affermazione di responsabilità dell'imputato è invero ricollegata alla circostanza che egli si fosse di fatto ingerito nell'organizzazione del lavoro, verificandone l'esecuzione e, in occasione della segnalazione del RR D. (AT), richiedendo l'immediato intervento del RA V., cioè di colui che aveva materialmente eseguito lo scavo lasciando la strada in quelle pericolose condizioni.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 11 ottobre 1989, Mulas, RV 183235; Cass. 30 maggio 1989, Pace;
Cass. 5 luglio 1985, Catavolo), in materia di lavori svolti in appalto, responsabile di eventuali infortuni è - oltre ovviamente all'imprenditore - anche il committente che si ingerisca nell'esecuzione dei lavori, incombendo in tal caso anche su di lui l'obbligo di controllare le condizioni di sicurezza del cantiere. L'indebita ingerenza, in un contesto di violazione di norme precauzionali, porta il committente a rispondere dell'evento lesivo (cfr. altresì Cass. 4, 14 luglio 2006, Sodi, RV 234828). Nè può dubitarsi, dato che è lo stesso imputato ad ammetterlo, che egli abbia impartito precise direttive al RA V. ed è principio affermato da questa Corte che la responsabilità del committente sussiste "allorché abbia impartito precise direttive relative a progetti pericolosi" (Cass. 24 aprile 1992, Togni).
7.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile. Il primo profilo è manifestamente infondato.
Come questa Corte ha, invero, più volte avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass. 5, 18.3.2004, Farina ed altri, RV 230105;
Cass. 2, 20 giugno 2003, Lucarelli, RV 226454), il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché è insuscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Del tutto generica è, poi, la seconda parte della doglianza in cui il difensore contesta "il giudizio di pari responsabilità" degli imputati, sostenendo che la posizione del SS M. non avrebbe dovuto essere "equiparata a quella del RA V.".
Il requisito della specificità del motivo implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;
Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586). Nel caso in esame, invece, il motivo si risolve nella mera enunciazione del dissenso del deducente rispetto alle valutazioni, in fatto e in diritto, compiute dalla Corte di merito.
La doglianza è del tutto priva di contenuti di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata.
8. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso in favore delle costituite parti civili delle spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2007