Sentenza 27 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Aula 'B' REPUB ICA ITALIAN IN 0 144 0/04 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto P SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 28404/01 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 2721 CAPITANIO Dott. Natale Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 29/09/03 - Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, | presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORSINI ELISEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato 2003 ALBERTO cheBUZZI, lo rappresenta e difende, giusta 4907 delega in atti;
-1- -- controricorrente avverso la sentenza n. 38161/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/11/00 R.G.N. 41679/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato CORBO NICOLA;
udito l'Avvocato BUZZI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- --- 1 28404/01 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Roma, Eliseo Corsini, inquadrato (7^nel profilo professionale di Capo Stazione Superiore categoria) conveniva in giudizio le Ferrovie dello Stato l'inquadramento nel profilo dis.p.a. per ottenere Capo Stazione Sovrintendente (8^ categoria), asserendo di aver espletato le mansioni superiori in quanto utilizzato come Dirigente Centrale Operativo (D.C.O.) dal 1.1.1986, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. L'Ente Ferrovie dello Stato si costituiva e si opponeva alle domande. Il Pretore, con sentenza n. 2633/95, accoglieva il ricorso. Одой L'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato veniva respinto dal Tribunale di Roma con la sentenza qui impugnata. Premesso che non era contestato che il dipendente avesse svolto dalla data indicata in ricorso mansioni di D.C.O. sul tratto di linea ivi indicato, sul quale era in funzione il sistema centralizzato di traffico e comprendente sia stazioni porta che numerosi posti di servizio periferici, il Tribunale rilevava che le mansioni di fatto svolte dall'appellato erano riconducibili a quelle proprie della 8^ categoria, così come desumibili dalle declaratorie contenute nel d.m. 14.5.1985 n. 1085 e dai successivi contratti collettivi, da ultimo il CCNL 1987/1989, essendo egli tenuto ad osservare soltanto direttive carattere generale e operando, per il resto, in pienadi autonomia. 2 Rete Ferroviaria Per la cassazione di tale sentenza la soc. Italiana, già Ferrovie dello Stato s.p.a., ha proposto ricorso controricorso. con tre motivi, cui l'intimato resiste con Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la società denuncia violazione dell'art. 2103 C.C., del d.m. n. 1085 del e1985 del CCNL 1990/1992, nonché omessa ed insufficiente motivazione, e addebitano al Tribunale di non aver esattamente individuato il delle proprie della 8^ categoria contenuto mansioni rivendicata dai dipendenti, desumibili dal d.m. n. 1085/1985, secondo cui il Capo Stazione Sovrintendente era investito di un ruolo di cooperazione all'imprenditore per l'attuazione di con autonomia di carattere programmi e obbiettivi ed operava decisionale, mentre il Capo Stazione Superiore (7^ categoria) era un dipendente con elevato grado di professionalità che operava nel settore assegnatogli con una autonomia di carattere esclusivamente tecnico. In particolare, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe trascurato che per non era sufficiente che il l'attribuzione dell'8^ categoria dipendente fosse incaricato del traffico relativo ad una linea ○ tratto di linea, ma era indispensabile che egli fosse di dirigere il "in stazione", per tale traffico incaricato intendendosi una stazione con pluralità di binari, mentre il D.C.O. operava all'esterno della Stazione Porta e pertanto non bensì presso le c.d. dirigeva il traffico all'interno di essa "stazioni di servizio" a binario unico. Inoltre il Tribunale, secondo il ricorrente, non aveva tenuto conto del fatto che il D.C.O. doveva rispondere ad un D.C.O. capoufficio, sicchè 3 anche nel ditratto sua competenza, non solo non ha esclusiva, ma è sottoposto al potere di responsabilità del superiore. La società ricorrente addebita sorveglianza ritenuto che le al di erroneamente ancora Tribunale aver mansioni contenute nella declaratoria della 8^ categoria andavano valutate in modo alternativo e non cumulativamente. Con il secondo motivo, denunciando violazione delle norme sopra indicate e vizi di motivazione, la società addebita al necessaria per l'attribuzione aver ritenuto non Tribunale di dirigenza la di impianti di superiore qualifica della rilevante importanza e la direzione del traffico in stazioni con di binari, ritenendo invece sufficiente il pluralità stazioni di transito a di linee comprendenti solo governo 09 añ binario unico, in tal modo erroneamente interpretando le norme contrattuali. Con il terzo motivo, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, la società addebita al Tribunale di non aver preso in considerazione l'Accordo sindacale del 20 maggio 1985 dal quale poteva trarsi la volontà delle parti contrattuali di attribuire solo ai D.C.O. operanti su linee a doppio binario la qualifica di Capo Stazione Sovrintendente. In controricorso gli intimati hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta da società (Rete Ferroviaria Italiana s.p.a) diversa da quella che aveva dello Stato partecipato al digiudizio appello (Ferrovie in ordine al titolo che s.p.a) senza alcuna precisazione nella titolarità dell'azione di legittimava la successione impugnazione. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. La ricorrente ha prodotto in giudizio certificato della Camera di Commercio di Roma dal quale si ricava che in data 4.7.2001 la Società di trasporti e servizi società Ferrovie dello Stato nuova denominazione di Rete Ferroviaria s.p.a. ha assunto la Italiana s.p.a. Pertanto deve escludersi qualsiasi modificazione della soggettività giuridica dell'ente partecipante al presente giudizio. di ricorso, che vanno unitariamente I primi due motivi trattati per la loro connessione, sono infondati. a quanto affermato dal ricorrente, il Contrariamente applicato il Tribunale nel caso in esame ha correttamente principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo che il giudice deve брой cui il procedimento logico giuridico la determinazione dell'inquadramento di un seguire per si articola in tre fasi e cioè lavoratore subordinato l'accertamento in fatto delle mansioni lavorative in concreto e gradi delle qualifiche previsti svolte, l'individuazione dalla contrattazione collettiva e dalle relative declaratorie, la comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva (cfr. tra le tante Cass. N. 14608 del 2001, Cass. N. 2859 del 2001, Cass. Infatti il dopoTribunale, aver N. 14981 del 2000). descritto nella parte narrativa della dettagliatamente sentenza le mansioni di fatto svolte dai lavoratori in qualità centrale nei tratti di linea loro di dirigente operativo assegnati e dopo aver ritenuto in fatto provata la veridicità D.M. n. 1085 circostanze, ha individuato nel delle suddette utilizzabile per normativa generale del 1985 la 5 nel periodo in ferroviario l'inquadramento del personale esame;
ha quindi diligentemente riportato le norme del D.M. n. 1085 del 1985 (art. 2) che descrivono le mansioni del capo stazione sovrintendete (8^ categoria) e del capo stazione superiore (7^ categoria) ed ha richiamato anche il successivo art. 3, che ha interpretato nel senso della previsione della regola della alternatività delle singole attività descritte per ciascun profilo professionale ai fini dell'inquadramento; tenutoha anche conto delle "Disposizioni per 'esercizio in chetelecomando", per quanto dirette all'organizzazione dell'attività dell'azienda e non all'inquadramento del personale, descrivono tuttavia mansioni attribuite personale aaddetto tali одой al che essere possono conto anche delle declaratorie di funzioni;
ha infine tenuto carattere generale successivamente individuate dalle parti collettive nel CCNL 1987/1989; non ha mancato di rilevare che le Ferrovie hanno riconosciuto l'inquadramento di tutti i D.C.O. nell'8^ categoria dal 1° dicembre 1991. Ultimate le due preliminari operazioni ricostruttive, il Tribunale ha messo a raffronto le mansioni in concreto svolte dalla normativa ed ha dai lavoratori con quelle previste concluso che le mansioni da questi di fatto espletate come ariconducibili quelle dirigente centrale operativo sono proprie dell'8^ categoria, essiessendo tenuti ad osservare soltanto direttive di carattere generale e operando, per il resto, in piena autonomia nell'ambito territoriale loro affidato, comprendente sia stazioni principali che periferiche. 6 Come è noto, per costante giurisprudenza di questa Corte: dei contratti ecollettivi degli atti a) l'interpretazione è riservata al giudice di lemerito, cui amministrativi valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale о per vizi di motivazione;
lab) denuncia dell'errore nel procedimento ermeneutica deve sempre accompagnarsi ad una puntuale indicazione delle specifiche enorme dei criteri violati e deve essere adiretta dimostrare compiutamente anche in ossequio al principio dell'autosufficienza del - che se il giudice del merito avesse ricorso per cassazione correttamente applicato quelle specifiche norme ermeneutiche, di cui si lamenta la violazione, sarebbe potuto pervenire, attraverso un condivisibile iter argomentativi, ad una decisione in termini differenti da quella adottata;
c) non vale in ogni caso ad integrare un valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato raggiunto dal giudice di merito che consista semplicemente nel contrapporre all'interpretazione data da giudice questo la diversa interpretazione sostenuta e ritenuta esatta dalla parte (cfr. tra le tante Cass. N. 7242 del 2001, Cass. N. 4342 del 2001). Nella specie la ricorrente, nel censurare le determinazioni del Tribunale, mentre non prospetta alcuna specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica, addebita alla piano della sul sentenza impugnata carenze ed incongruenze considerato che il D.C.O. risponde motivazione, per non aver none il traffico in controlla ad un D.C.O. Capoufficio stazioni con pluralità di binari. Le predette censure però non valgono a superare i limiti intrinseci alla prospettazione dei 7 un vizio di motivazione vizi di motivazione. La deduzione di non conferisce al giudice sentenza impugnata, infatti, della di legittimità il potere di fornire una diversa interpretazione delle norme contrattuali, né di procedere alla revisione del "ragionamento decisorio" del giudice del merito, ha condotto quel ossia dell'opzione che giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 3161 del 2002). Nella specie il Tribunale ha dato compiuta ragione della decisione dopo una attenta analisi della normativa contrattuale che non ha trascurato né la presenza di un D.C.O. assume funzioni delegate, né Capoufficio, dal quale il D.C.O. l'esistenza di stazioni presenziate lungo la tratta a lui ragionamento seguito dal Tribunale non sono affidata. Nel pertanto ravvisabili i lamentati vizi logici. Le censure della ricorrente, in definitiva, si risolvono di una interpretazione delle norme nella prospettazione contrattuali diversa da quella data dal Tribunale ed in una richiesta di riesame nel merito della decisione impugnata, del tutto inammissibile in questa sede. poter
Per questi motivi
il Collegio non diritiene formulati da Cass. N. 14608 del 2001, condividere i rilievi richiamata dalla peraltrosocietà, non seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte, che in analoghe controversie si è pronunciata in modo conforme alla presente decisione (cfr. Cass. N. 12325 del 2003). 8 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. ricorrente al Tribunale un difetto di addebita La in considerazione l'Accordo motivazione per non aver preso sindacale del 20.5.1985, di cui riproduce il testo. Poichè la fa alcun cenno di detto documento era sentenza impugnata non onere della parte indicare in quale fase dei precedenti gradi di giudizio esso era stato ritualmente prodotto e depositato. Corte non può che In mancanza di siffatta specificazione la ribadire il principio, ripetutamente affermato, secondo cui la parte che denuncia un difetto di motivazione per omesso esame di un documento decisivo per il principio di autosufficienza del ricorso ha l'onere di indicare in quale fase del giudizio esso è stato prodotto, onde consentire al Collegio di valutare la veridicità (oltre che D on la decisività) della lamentata N. 492 del 1991, Cass. N. omissione (cfr. fra le tante Cass. 9946 del 2001, Cass. N. 16303 del2002). Non avendo la società assolto a tale onere, la incensura esame non sfugge alla pronuncia di inammissibilità per novità della questione. Per tutte le considerazioni sopra esposte, i.il ricorso deve la dellacondanna ricorrente al essere rigettato. Consegue cassazione, del giudizio di liquidate pagamento delle spese come in dispositivo, di cui va disposta la distrazione in favore del difensore dell'intimato che ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di euro duemila 17,00 oltre ad cassazione, liquidate in euro per onorari, che distrae in favore dell'avv. Alberto Buzzi. 9 Così deciso in Roma il 29 settembre Il Cons. estensore Доживо Обробімо IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 GEN. 2004 oggi, A M W CANCELLIERE E R P U S 2003 Vincenzo Mileo Il Presidente DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA 533 ESENTE DA . N REGISTRO, E DA 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA