Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. (Nella specie, la S. C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva accolto la richiesta di un lavoratore, dipendente delle Ferrovie dello Stato, di essere inquadrato nella ottava categoria, immediatamente superiore a quella dell'assunzione, senza procedere ad una preventiva completa ricognizione degli elementi tipicizzanti della settima e dell'ottava categoria secondo la disciplina collettiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS Presidente
" VINCENZO MILEO Consigliere
" ALBERTO SPANÒ "
" MARIO PUTATURO DONATI V. "
" FLORINDO MINICHIELLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI s.p.a, elett. dom. in Roma, via Santa Maria Mediatrice n.1 presso lo studio dell'avv. Federico Bucci che la rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
IR PO, elett. dom. in Roma, via Flaminia n.195 presso lo .studio dell'avv. Sergio Vacirca che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Verona in data 10 luglio 1998, n. 1340 (R.G.N. 17/1998);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 11/1/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Sergio Vacirca;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Antonio Martone che ha concluso per l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 luglio 1998 il Tribunale di Verona, rigettando l'appello delle Ferrovie dello Stato, confermava la pronuncia n. 657 del 1996 con cui il Pretore del lavoro di Verona, in accoglimento della domanda proposta da RK LI nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato - poi s.p.a. Ferrovie dello Stato -, aveva dichiarato il diritto di costei ad essere inquadrata dal 1986 nella categoria ottava, immediatamente superiore a quella dell'assunzione, in relazione alle mansioni di fatto svolte, condannando il datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive dovutele oltre accessori.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: la LI aveva svolto in via continuativa compiti di raccordo tra il Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato di Roma ed il Centro Medico Intercompartimentale di Verona;
tali funzioni si erano estrinsecate in un complesso di attività idonee per importanza ed estensione oggettiva all'inquadramento nella categoria superiore richiesta, secondo le previsioni del contratto collettivo e l'allegato relativo alla descrizione dei profili professionali;
i testimoni escussi avevano, in fatti, con fermato che la dipendente aveva organizzato il lavoro del personale medico e non medico provvedendo alla sostituzione in ipotesi di assenza, curando la raccolta dei dati essenziali relativi alla presenza degli addetti al detto Centro Medico Intercompartimentale, autorizzando ferie e permessi degli addetti, verificando la sussistenza dei fondi per le trasferte richieste;
era emerso inoltre lo svolgimento da parte della LI delle mansioni assegnatele di "controller", cioè di analista di bilanci settoriali e di preposta alla intermediazione tra i centri di spesa periferici e la Direzione Generale;
in tale profilo non era determinante il dato formale della approvazione nel 1991 della figura del "controller", ossia successivamente al pensionamento della LI avvenuto nel 1990, in quanto erano iniziate almeno dal 1987 le attività di preparazione della dipendente a tale ruolo a cura delle Ferrovie.
La s.p.a. Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi cui ha resistito l'intimata con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. C.C. e degli artt. 1362, 1363, 1366, 1368 e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 n.3 c.c., si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la pronuncia pretorile di riconoscimento della categoria ottava, sulla base dell'espletamento da parte della LI di talune attività, di per sè astrattamente riconducibili alla settima categoria e, pertanto, già solo per tale ragione, non sufficienti ad accordare, in difetto dell'accertamento positivo del quid pluris richiesto dalla normativa contrattuale l'ingresso nella superiore area Quadri, anticamera per l'accesso alla Dirigenza.
Il CCNL FS 1987-1989 che ha definito per la prima volta l'area Quadri, identificandola nelle declaratorie di ottava e di nona categoria professionale, ha, infatti, specificato i tratti distintivi che qualificano la professionalità del personale della prima categoria facendo leva sull'ampiezza della facoltà decisionale, sulla preposizione ad impianti o ad unità organizzative, sulla connessa diretta responsabilità organizzativa e sui risultati da conseguire per l'attuazione degli obiettivi e/o programmi stabiliti dalla datrice di lavoro nei soli limiti delle direttive generali del settore.
Al contrario il Tribunale, invece di indagare la ratio della disposizione facendo attenzione al senso letterale delle parole, alla comune intenzione dei contraenti ricavabile sia dal comportamento successivo che dal complesso delle pattuizioni intercorse, ha fondato la decisione sulla base del mero espletamento da parte della LI di attività nelle quali non è dato riscontrare alcun elemento rivelatore di un'autonomia, discrezionalità decisionale idonea ad esprimere indirizzi determinati in un qualunque settore di attività, con assunzione diretta della responsabilità dei risultati. Con il secondo motivo, denunciandosi omessa motivazione o, comunque, insufficiente motivazione su alcuni punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, dopo avere disquisito a lungo sul contenuto delle deposizioni testimoniali, ha accertato il diritto della LI all'avanzamento di carriera con una motivazione che non consente la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha supportato un simile convincimento.
In particolare è stata omessa qualsiasi argomentazione idonea a significare le ragioni giustificative della ravvisata riconducibilità delle mansioni accertate a quelle tipicizzate nelle declaratorie contrattuali.
Così è stata omessa ogni indagine e conseguenziale motivazione sul grado di responsabilità ed autonomia decisionale qualificanti l'attività professionale della dipendente, indispensabile per la corretta individuazione della qualifica entro la quale potere ritenere sussumibile l'attività lavorativa dalla stessa di fatto prestata.
Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere considerato che la sola condizione da verificare per l'avanzamento di carriera del lavoratore è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica.
Pervero la graduazione delle qualifiche implica anche il diverso tipo di collaborazione con il datore di lavoro per cui nell'indagine sul fondamento della domanda il Tribunale avrebbe dovuto non solo fare riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si erano concretizzate le prestazioni della LI, ma accertare pure se tali operazioni erano state compiute con il livello di responsabilità ed autonomia propria della qualifica rivendicata. Al contrario è stato tralasciato ogni accertamento circa l'effettivo espletamento delle mansioni tipiche del segretario superiore di prima classe, mansioni implicanti particolari conoscenze che richiedono una notevole esperienza di servizio e capacità professionale nonché l'assunzione delle afferenti notevoli responsabilità nei confronti della società per le conseguenze eventualmente pregiudizievoli derivanti dalle scelte adottate. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico-giuridico delle censure proposte, vanno accolti nei limiti di seguito precisati.
Nel procedimento logico giuridico diretto all'inquadramento del lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi consecutive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (fra le tante, Cass., 24 luglio 2000, n. 9822; Cass., 10 aprile 1999,n. 3528). Nel primo profilo, l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo nella categoria di competenza, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito sicché l'unica indagine residuale che può proporsi in sede di legittimità afferisce alla censura per violazione dei criteri legali di ermeneutica nell'interpretazione della disciplina collettiva in tema di qualifiche, ovvero per vizi di motivazione, questi ultimi nella duplice accezione della carenza od insufficienza, ovvero della contraddittorietà della stessa, tali da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata (vedi Cass, 20 novembre 1998, n. 11755). Dall'altro si rileva che in tema di interpretazione della disciplina collettiva la comune volontà delle parti deve essere desunta non già attraverso la ricostruzione della volontà degli stipulanti, bensì in funzione di ciò che nelle clausole contrattuali appare obiettivamente voluto, sicché l'elemento letterale del contratto è il primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune intenzione anzidetta, ai sensi dell'art. 1362 c.c., con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise ed adeguate (fra le tante, Cass., 7 febbraio 1991, n. 1245). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale che ha accertato il diritto della dipendente ad essere inquadrata dal settimo livello nella categoria immediatamente superiore dei quadri, senza procedere ad una preventiva completa ricognizione sul punto della disciplina collettiva e soprattutto alla sua interpretazione, secondo i canoni ermeneutici previsti dalla legge, ai fini della individuazione degli elementi tipicizzanti per la riconducibilità all'una invece che all'altra categoria.
Eppure - secondo- quanto precisato in ricorso dalla difesa della s.p.a. Ferrovie dello Stato - l'art. 3 del CCNL FS 1987-1989, che aveva definito per la prima volta l'area Quadri, identificandola nelle declaratorie di cui alle categorie ottava e nona, aveva disposto nel profilo letterale che l'appartengono a tale area i dipendenti che, ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi e/o dei programmi stabiliti dall'Ente, svolgono in via continuativa: attività di studio o di ricerca, caratterizzata da elevate capacità professionali, con diretta responsabilità dei risultati;
funzioni amministrative o tecniche, caratterizzate da un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, che implicano responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di impianti o di unità di rilevante importanza, con discrezionalità di poteri propri o delegati".
Dall'altro l'art. 2 del detto contratto attribuisce, in particolare, l'ottava categoria al dipendente che "svolge attività richiedente notevole esperienza di servizio e capacità professionale, anche con preposizione ad impianti od unità organizzative, con autonomia di iniziativa e di decisione nei limiti delle direttive generali del proprio settore, nonché attività qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate;
vi, è connessa diretta responsabilità organizzativa e sui risultati da conseguire".
In altri termini - sempre secondo la ricorrente - la disciplina collettiva ha individuato gli elementi qualificanti per l'appartenenza alla categoria ottava soprattutto nell'autonomia di iniziative e di decisione nei limiti delle direttive "generali" del proprio settore, con diretta responsabilità organizzativa e sui risultati da conseguire nonché nell'attività particolarmente qualificata e nella predisposizione, ad impianti od unità organizzative a struttura complessa, mentre l'attività degli appartenenti alla settima categoria, pur condividendo con le altre i compiti di coordinamento e controllo, risulta contraddistinta da autonomia di iniziativa ma solo nei limiti delle direttive "particolari del proprio settore e non comporta ne' presuppone le altre caratteristiche qualificanti la categoria superiore delineata. Orbene il Tribunale, invece di svolgere una indagine diretta ad accertare la ricorrenza dei riferiti presupposti in ossequio al principio dell'onere della prova che pone a carico del lavoratore che agisce l'onere di dimostrare la piena corrispondenza tra le mansioni svolte e quelle previste per la qualifica invocata, ha accolto la richiesta della dipendente di essere inquadrata nella categoria superiore quadri sulla base dell'espletamento di talune mansioni svolte, ritenute in modo apodittico assimilabili a quelle della ottava categoria (Segretario Superiore di lo classe). L'omissione di qualsiasi argomentazione sulla effettiva portata dei compiti svolti e delle relative assunzioni di responsabilità per la mancanza di qualsiasi elemento di comparazione e di raffronto non consente quindi la ricostruzione dell'iter logico-giuridico alla base del convincimento espresso.
Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Venezia anche per le spese. Così deciso in Roma, 11 gennaio 2001.
Depositato in cancelleria il 27 febbraio 2001