Sentenza 6 novembre 2019
Massime • 1
Non integra una violazione del principio di correlazione la sentenza di condanna per il reato di corruzione emessa a fronte della originaria contestazione del delitto di concussione, in quanto le interrelazioni esistenti tra le due figure di reato rendono la riqualificazione in termini riduttivi del più grave reato di concussione una evenienza del tutto prevedibile per l'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2019, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2019 |
Testo completo
05225-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giorgio DE Presidente - Sent. n. sez. 1588 Andrea Tronci UP 06/11/2019- Pierluigi Di Stefano R.G.N. 24562/2019 IL NE - Relatore - Martino Rosati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN LF, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2018 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IL NE;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Pierluigi Taglienti, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato, all'esito del giudizio, non doversi procedere nei confronti di LF IN per il reato di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. (originariamente qualificati i fatti come reato di concussione) perché estinto per prescrizione. G Secondo quanto accertato in primo grado, lo IN e IE SF, quali appartenenti al nucleo di p.t. della Guardia di Finanza, erano stati delegati ad interrogare alcuni indagati, tra i quali AN Di RO, amministratore della società Ralox, a seguito di una verifica fiscale effettuata dai predetti nei confronti di questa ultima;
dalle captazioni disposte per altri reati, era emerso che i rapporti tra i pubblici ufficiali e gli indagati erano confidenziali e che l'attività dello SF era volta ad alleggerire la posizione tributaria e penale degli indagati (fornendo in particolare allo IN indicazioni di come condurre gli interrogatori e quale fosse la ricostruzione dei fatti che doveva emergere dai verbali, avendone parlato con il difensore), nonché che vi erano state delle dazioni a favore dei due ufficiali di p.g. da parte del Di RO ed in particolare a favore dello IN una macchina fotografica e un viaggio in Ungheria. In sede di appello, l'imputato aveva dedotto che l'istruttoria non aveva comprovato la fondatezza dell'accusa, chiedendo di essere assolto nel merito, almeno con formula dubitativa. La Corte di appello riteneva che non emergesse ictu oculi la prova dell'innocenza dell'imputato e che nel merito era sufficiente rilevare che lo IN era stato sollecitato dallo SF a condurre l'interrogatorio delegato in modo favorevole agli indagati in modo da alleggerirne la posizione, a prescindere da quanto richiesto ed ottenuto.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192, 521, 546 cod. proc. pen., 317 e 319 cod. pen., 24 Cost. La motivazione si riduce ad una semplicistica e sommaria valutazione delle risultanze processuali, peraltro parziali (essendo stata ridotta la lista testi), travisandone il contenuto. I Giudici non hanno rispettato i principi in materia di riqualificazione giuridica del fatto, che impongono prima di tutto che il fatto resti identico, mentre nel caso in esame non vi è coincidenza tra le due fattispecie considerate (nella concussione vi è l'azione volta a viziare o condizionare la volontà della vittima, mentre nella corruzione vi è la parità di posizione nella conclusione del patto corruttivo;
il dolo è specifico nella corruzione e generico nella concussione;
è diversa la struttura soggettiva del reato). Il mutamento della qualità del privato da vittima a correo rende illegittimo l'operato del Tribunale che ha proceduto al suo esame senza gli avvertimenti e le garanzie di legge. G A fronte di un quadro ritenuto dal primo giudice lacunoso non si è proceduto con formula dubitativa alla sua assoluzione. In ogni caso non risultano dimostrati: la condotta contraria ai doveri di ufficio, trattandosi di attività priva di discrezionalità (gli addebiti erano già stati contestati nell'attività di verifica, come anche gli elementi a carico degli indagati;
i fatti erano già chiari, come dimostra che i procedimenti penali hanno seguito il loro corso), improntata alla piena osservanza dei doveri di ufficio e al rispetto dei regolamenti (IN non ha subito rilievi disciplinari); un interesse privato sotteso alla condotta contestata o un ingiusto profitto conseguito o promesso al p.u. (era stata restituita la somma per il viaggio in Ungheria contraccambiando il gesto, che trovava ragione nel rapporto amicale con il Di RO, come è evidente anche dalla cronologia degli eventi, essendo il viaggio datato al 27 luglio 2005, ovvero alla fine della verifica e prima della delega;
la ricezione delle macchine fotografiche o il contributo causale fornito a sostegno della richiesta in tal senso avanzata dal coimputato (il ricorrente si era limitato a ricevere una busta chiusa senza trattenere nulla, il cui contenuto resta indimostrato); manca la figura del corruttore (Di RO è stato ritenuto una vittima dei p.u. senza responsabilità). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. I principi di diritto in ordine ai limiti del controllo che il giudice in ogni stato e grado deve effettuare ai fini dell'art. 129 cod. proc. pen. in presenza di una causa estintiva del reato sono stati da tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Si è affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Come più volte chiarito in sede di legittimità, la "evidenza", cui va fatto riferimento per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., designa non solo ciò che riesce palese con immediatezza sensoriale, ma anche ciò che è del pari immediatamente intelligibile e piano per la sua chiarezza e notoria efficacia S rappresentativa, a seguito di analisi e valutazione (ex plurimis, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, in motivazione). -che nonIl principio di immediata declaratoria della causa estintiva del reato si identifica con la "tempestività temporale" assoluta della pronuncia, quanto piuttosto con la precedenza che essa deve avere su altri eventuali provvedimenti decisionali adottabili dal giudice trova applicazione, come hanno precisato le Sezioni Unite, anche quando il giudice rilevi la causa all'esito del dibattimento: il giudice, allorquando si accinge alla valutazione del compendio probatorio acquisito, può disporre di tutti gli elementi per addivenire anche alla esatta qualificazione giuridica del fatto e, come accaduto nel caso in esame, nel caso di ritenuta configurabilità di un reato diverso e meno grave rispetto a quello contestato, tale da risultare prescritto, in mancanza della prova evidente (nel senso della sua "constatazione" e non del suo "apprezzamento") dell'innocenza, ha il dovere di pronunciare declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza procedere ad alcun approfondimento nella valutazione del materiale probatorio agli atti. Le Sezioni Unite hanno affermato che tale regola trova eccezione in sede di merito soltanto nei casi - nella specie non ricorrenti in cui il giudice di appello, pur in presenza della causa estintiva, sia tenuto a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili o per la assoluzione in primo grado dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Ciò comporta, quindi, come logico corollario che solo in detti casi, all'esito del giudizio di appello, il proscioglimento nel merito, in presenza della contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa estintiva del reato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Il principio di immediata declaratoria della causa estintiva del reato vale anche per la Corte di cassazione, con l'effetto che, in presenza di una causa estintiva, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). La rilevanza assorbente della causa estintiva del reato, in conseguenza del principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., impone inoltre che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale anche se assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale 4 G la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810).
3. Declinate le regole di diritto sopra indicate al caso in esame, va rilevato che il ricorrente in questa sede ha proposto soltanto vizi relativi alla tenuta logica della motivazione (anche a tratti sostenuti da argomentazioni di puro fatto, notoriamente precluse nel giudizio di legittimità) o ipotesi di nullità, che introducono profili superati dalla maturazione del termine di prescrizione del reato in primo grado. Dal complesso delle questioni e degli argomenti sollevati dal ricorrente non emergono invece elementi tali da rendere evidente ictu oculi la prova dell'innocenza dell'imputato (è lo stesso ricorrente ad evocare nel ricorso il proscioglimento per insufficienza di prove), avuto anche riguardo all'ampia e articolata motivazione esibita sul punto dai giudici del merito. Quanto poi alle dedotte nullità, per quanto illustrato in premessa, esse assumono rilevanza recessiva di fronte alla pregiudizialità ed immediatezza della declaratoria della causa estintiva (per le violazioni relative al contraddittorio e al diritto di difesa, cfr. Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). In ogni caso è appena caso di aggiungere, con riferimento alla dedotta violazione del principio correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, che appare anche del tutto infondata la stessa prospettazione del vizio, posto che il ricorrente ha assunto quale parametro di riferimento non le differenze tra la condotta in concreto contestata nella imputazione e il fatto ritenuto in sentenza, quanto piuttosto quelle tra le due fattispecie legali, là dove è pacifico che le stesse presentino connotati ben distinti. alOrbene, dall'esame della imputazione originariamente contestata ricorrente, emerge con chiarezza l'intero quadro di riferimento fattuale su cui si è articolato il contraddittorio e il diritto alla prova, mutando esclusivamente, a seguito della riqualificazione operata all'esito del giudizio di primo grado, la posizione del soggetto che materialmente aveva proceduto alle dazioni, da vittima della ipotizzata concussione, in corruttore. Il perimetro della difesa del ricorrente, dunque, tenuto conto dei connotati strutturali che qualificano il delitto di concussione rispetto a quello di corruzione, si è potuto sviluppare integralmente, essendo stati i fatti riqualificati in termini riduttivi rispetto agli elementi tipizzanti della originaria fattispecie, dal momento che i profili che normativamente concorrono ad individuare la figura del corrotto, rappresentano un minus rispetto a quelli che caratterizzano la condotta del 5 concussore, originariamente ravvisata, e sulla quale il ricorrente si è ampiamente difeso. Il tutto, d'altra parte, non senza sottolineare come il passaggio da una ipotesi di concussione ad una di corruzione rappresenti una evenienza del tutto prevedibile, tenuto conto delle sottili interrelazioni che passano tra i due reati e della giurisprudenza, anche risalente, formatasi sul punto (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, in motivazione).
4. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi della medesima disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 186 del 2000), ritenuto che il contenuto dei motivi evidenzia che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa, il ricorrente va anche condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, il cui importo va determinato, tenuto conto della condotta del destinatario della sanzione e dell'entità della rilevata colpa, desumibile dalla rilevata causa d'inammissibilità, in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Così deciso il 06/11/2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Giorgio DE IL NE DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 7 FEB 2020 IL CANCELARE. Patrizia DiLaurenzio 60