Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il fallito che utilizzi fondi dell'impresa, artificiosamente fatti figurare in contabilità come utili in realtà inesistenti, al fine di onorare debiti personali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48520 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 06/10/2011
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 2325
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Consigliere N. 45657/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM CO, N. IL 14/07/1953;
avverso la sentenza n. 2957/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 12/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI:
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Lena M..
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione AM RI avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 12 aprile 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado (dell'aprile 2005), di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale ascrittogli in relazione al fallimento di esso ricorrente quale imprenditore individuale, dichiarato con sentenza del 3 dicembre 1998. Allo AM, che con la impresa svolgeva attività di lavori stradali, era stato contestato in primo luogo un fraudolento disordine delle scritture contabili consistito essenzialmente nella annotazione di crediti, alla data del fallimento, di gran lunga superiori a quelli effettivi nonché nella annotazione, nelle scritture relative agli anni 1995-1997, di costi anche dieci volte maggiori di quelli reali.
Inoltre era stato contestato ed addebitato:
- di avere, con le false annotazioni sopra indicate, dissimulato disponibilità della impresa per oltre L. 4 miliardi, che venivano successivamente prelevati e distratti;
- di avere finanziato ingiustificatamente, negli stessi anni, la società FI amministrata dalla moglie, per un importo di oltre L. 300 milioni;
- di avere parimenti distratto l'azienda della fallita rendendola oggetto di un contratto di affitto con altra società amministrata dalla moglie (AM Edilstrade RL), società che non aveva pagato in cambio alcun canone;
- di avere distratto gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso rendendoli oggetto di vendita ad un prezzo vile in favore di una società amministrata dalla moglie (AM cit). Deduce il ricorrente:
1) la illegalità della pena irrogata senza la diminuente del rito abbreviato.
Era stata in origine avanzata al Gup la richiesta di rito abbreviato condizionato all'accertamento, mediante perizia, dell'ammontare delle distrazioni così come contestate: si trattava cioè di accertare la reale destinazione data alle somme che erano state pacificamente prelevate dai conti della impresa e che, secondo la difesa, erano state devolute al pagamento di istituti bancari creditori della impresa individuale, divenuti tali in quanto lo AM aveva rilasciato delle fidejussioni.
Invero i prelievi in questione erano stati effettuati con assegni, regolarmente annotati nella scheda contabile della impresa intestata a "titolare e/o finanziamento". Tali assegni erano stati destinati a pagamenti dei debiti aziendali e personali dello AM quale fideiussore di società di cui il ricorrente stesso era socio. La richiesta di abbreviato condizionato era stata respinta sia dal Gup che, in seguito, dal Tribunale al quale era stata riproposta, sulla base però di una motivazione apparente.
E cioè quella della assenza di necessità dell'accertamento richiesto, essendovi concordanza tra curatore e consulente del PM circa l'entità della distrazione. Di tale motivazione l'interessato si era doluto con la Corte di appello, osservando, tra l'altro, che l'accertamento richiesto sarebbe stato di pronta realizzazione posto che gli assegni con i quali erano stati effettuati i prelievi erano in gran parte non trasferibili sicché il beneficiario era agevolmente riscontrabile.
Anche il consulente del PM, dott.ssa Zenati aveva riferito che i prelievi in questione erano stati annotati sulla scheda di mastro e che essa non aveva individuato i destinatari perché non le era stato conferito l'incarico. D'altra parte, la dimostrazione che i prelievi erano destinati a pagare debiti anche personali dello AM sarebbe stata per lui liberatoria nel presente processo, nel quale si discute della bancarotta di un imprenditore individuale, il cui patrimonio personale non era distinto da quello aziendale ma era destinato a coprire le posizioni debitorie del prevenuto indistintamente. E molti dei pagamenti erano stati attribuiti, dal consulente di parte, al pagamento di imposte e utenze varie. Tali rilievi valevano a rendere evidente il carattere indispensabile dell'accertamento, non fosse altro per fissare l'ammontare della distrazione ai fini della configurabilità della aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, o della derubricazione del reato contestato in quello di bancarotta preferenziale. La Corte aveva tuttavia ribadito la correttezza della decisione del Tribunale con motivazione insufficiente perché ripetitiva della precedente e ribadendo che le distrazioni erano state accertato nella misura di circa L. 4 miliardi e 400 milioni nel triennio;
2) La violazione di legge (artt. 190, 192, 234, 493, 495 e 507 c.p.p.) e il correlato vizio di motivazione in relazione alla conferma delle ordinanze dibattimentali emesse in primo grado, reiettive della richiesta di acquisizione di tutta la documentazione esistente presso istituti di credito e concernente i prelievi effettuati dallo AM mediante assegni, essendo stati i detti prelievi utilizzati come prova della corrispondente distrazione dei citati L. 4 miliardi e 400 milioni.
L'accusa aveva costruito la sua ipotesi accusatoria sulla base delle annotazioni contenute nella scheda "titolare conto finanziamento", trovata tra la contabilità della impresa fallita.
Tali annotazioni, come detto, riguardavano i prelievi effettuati da AM mediante assegni in genere non trasferibili. Posto che tali assegni erano destinati, secondo le allegazioni del prevenuto, a pagare debiti personali ed aziendali, se ne imponeva la acquisizione per verificare la identità del giratario e la bontà della tesi della difesa. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il fallimento della impresa individuale era stato cagionato dalla escussione delle fideiussioni rilasciate da AM in favore di società di cui era socio e non da debiti della impresa individuale. Oltretutto la annotazione di tali prelievi avrebbe dovuto gettare una luce favorevole sulle intenzioni dello AM.
Il Tribunale aveva però rigettato immotivatamente la richiesta e tale decisione era stata impugnata con atto di appello nel quale era stata denunciata la violazione del diritto alla prova, essendo l'imputato nella impossibilità di accedere alla documentazione bancaria, inutilmente richiesta agli istituti di credito. La Corte aveva replicato osservando che era il prevenuto ad essere gravato dell'onere di dimostrare la destinazione impressa alle somme, chiedendo copia della fronte degli assegni: laddove necessaria era non la acquisizione del fronte ma quella della girata eventuale. In conclusione anche la Corte aveva violato il diritto dell'imputato alla prova, essendo quantomeno da attivare i poteri istruttori di ufficio del giudice. La mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale nella specie inficiava la regolarità della intera decisione, affetta da nullità anche per carenza della relativa motivazione;
3) La stessa vicenda processuale indicata al numero che precede, sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva ex art.495 c.p.p., comma 2, art. 606 c.p.p., lett. d).
4) La violazione di legge (L. Fall., art. 216, comma 1, art. 606 c.p.p., lett. b), e c), art. 125, 191, 192 e 495 c.p.p.) e il correlato vizio di motivazione con riferimento alla bancarotta documentale.
Era stato evidenziato nei motivi di appello che lo AM è fallito come imprenditore individuale e che tale genere di impresa non soggiace ad obbligo di redazione di bilancio ai sensi dell'art.2423 c.c. o di scritture dirette all'esterno.
Essa soggiace al dovere di bilancio e di redazione del conto profitti e perdite ex art. 2217 c.c. ed era stata contestata dalla difesa la correttezza della imputazione di bancarotta documentale di cui al capo 1C che riguardava la causazione dolosa del fallimento: e tale doglianza era stata recepita dal giudice dell'appello. Inoltre la difesa osserva che dalla relazione del curatore emergerebbe che lo AM è fallito a causa delle fideiussioni prestate in favore di una società (la C.P.) di cui era socio con i fratelli e non per i debiti aziendali, che, semmai, l'azienda aveva dimostrato una grande liquidità fino a tutto il 1994. Si era quindi prospettato con i motivi di appello che non vi era mai stato occultamento dei prelievi e che lo AM non aveva dato causa con la gestione della impresa, al suo fallimento, essendo questo, stato causato dai debiti contratti da AM in favore delle predette società terze.
Sul punto la Corte d'appello aveva invece attestato che i prelievi dello AM avevano causato il dissesto della impresa, così dando luogo ad un travisamento della prova sopra richiamata, rappresentata dalla relazione del curatore e dalla deposizione del consulente del PM.
Il tema, d'altra parte, era stato sollevato anche con una memoria del 3 marzo 2005, per evidenziare la assenza di dolo, ma la Corte non aveva motivato al riguardo.
Con riguardo alla esposizione di crediti non esistenti, nei motivi di appello si erano ricordate le conclusioni del curatore. Questi aveva riferito della annotazione di crediti (a parte quello verso la LE OS) in realtà per somme già riscosse o divenute inesigibili a che a causa di prescrizione.
Si trattava cioè non di crediti inesistenti, come contestato, ma di voci da stornare come rilevato dal CT di parte e per giunta calcolabili in modestissime percentuali rispetto ai crediti generali. In sostanza la condotta dello AM era contestabile non sotto il profilo della sua scorrettezza ma della sua opinabilità dovendo il prevenuto forse portare le dette voci fra le sopravvenienze passive o tra le insussistenze di attività. Cioè la condotta ascritta a titolo di bancarotta documentale è riferita solo all'aspetto valutativo delle iscrizioni pur in presenza di crediti comunque correttamente rilevati.
Il Tribunale nulla aveva osservato in proposito ed anche la Corte d'appello si era astenuta dal motivare, formulando considerazioni di carattere generale sui crediti iscritti diversi da quello annotato in favore della LE OS.
Ma anche in relazione a tali ultime annotazioni, la difesa aveva argomentato nei motivi di appello, essere stata erroneamente formulata la tesi della insistenza dei relativi crediti sottostanti. In realtà la impresa dello AM e la società LE avevano rapporti complessi di dare e avere e la LE non aveva pagato gli importi dovuti perché titolare di crediti verso AM. Era stata sottolineata anche la carenza di interesse ad annotare una fattura non riscossa per operazione inesistente, posto che da tale annotazione scaturiva un corrispondente debito IVA verso l'erario. Inoltre la annotazione risaliva al 1992, quando la impresa versava in condizioni floride anche secondo il consulente del PM e non era ipotizzabile il dolo del reato in contestazione.
La Corte di appello aveva replicato senza tenere conto della documentazione prodotta dalla difesa a dimostrazione della esistenza di crediti della LE verso AM ed anzi affermando che la LE avrebbe disconosciuto il debito, senza che una simile affermazione sia riscontrabile dagli atti di causa.
In merito alla infedele registrazione di costi, la difesa ricorda che già nei motivi di appello era stata dedotta la pacifica rilevabilità del dato dalle scritture della impresa. Questa comportava la esposizione di un maggior credito di IVA e un minore esborso per imposte dirette per effetto della detrazione della prima. Per tale ragione era stata contestata in appello l'affermazione del primo giudice secondo cui la esposizione di costi superiori ai reali aveva consentito la creazione artificiosa di un attivo di oltre L. 4 miliardi.
In realtà, si era osservato, quelle false annotazioni avevano consentito l'occultamento di attivo per un importo ben superiore a quello indicato.
Comunque, preme alla difesa evidenziare che l'imprenditore aveva riportato in contabilità tutti i dati utili per la rilevazione, da parte del curatore, della indicazione di costi superiori a quelli reali sicché, in base alla costante giurisprudenza, il reato doveva essere escluso quantomeno sotto il profilo psicologico (Cass. N. 10920 del 1997). La Corte d'appello aveva invece ripetuto la motivazione sulla artificiosità delle annotazioni, per poi, contraddittoriamente, anche riconoscere che i dati di rilievo erano stati desunti dai prelievi annotati in riferimento al conto "titolare conto finanziamento".
La Corte era caduta in altre illogicità argomentative come quella (già indicata) di affermare la artificiosità delle annotazioni dirette ad occultare i prelievi, nel rendiconto annuale, contemporaneamente però ammettendo che i prelievi risultavano parimenti dalla contabilità (conto "titolare conto finanziamento");
inoltre vi è la illogicità dell'affermare che i prelievi occulti avevano sottratto un reddito imponibile di oltre L. 4 miliardi e, d'altra parte, anche sostenere che i prelievi per oltre 4 miliardi sarebbero superiori al doppio dell'utile netto. Semmai di pari importo!!
La Corte avrebbe reso una motivazione apparente, poi, quando aveva da un lato affermato la bancarotta documentale sulla base delle alterazioni delle scritture contabili ma, dall'altro, aveva anche sostenuto che la falsità del credito verso Mesa si era ricavato "aliunde", cioè da documenti esterni alla contabilità della impresa "dei quali non da l'indicazione".
Aliunde non era stato acquisito alcun utile documento posto che, con esattezza, i prelievi contestati erano stati calcolati sulla base delle stesse scritture aziendali.
Tale situazione rendeva evidente che lo AM aveva effettuato le alterazioni dei costi solo per finalità fiscali e non con l'intento di frodare i creditori.
5) Le violazioni di legge indicate al capo che precede e il vizio di motivazione con riferimento alla ipotesi di bancarotta per distrazione.
La difesa aveva evidenziato nei motivi di appello che il fallimento dello AM era avvenuto per i suoi debiti personali e non per quelli aziendali, circostanza che doveva far comprendere come le infedeli annotazioni in contabilità non fossero mirate a coprire distrazioni di utilità della impresa, in sè in bonis. Alla Corte si era anche fatto notare che on poteva assumere un significato particolare il fatto che in contabilità fossero appostate sopravvenienze passive con corrispondenti contropartite nel conto "titolare conto finanziamento". In altri termini le infedeli annotazioni e i prelievi non erano in correlazione fra loro e le prime non erano finalizzate a coprire i secondi. Tanto si desumeva dal fatto che i prelievi non erano stati occultati artificiosamente ma erano stati annotati nel libro giornale e nel conto di mastro intestato a "titolare conto finanziamento".
D'altra parte non vi era necessità di occultare artificiosamente alcunché posto che i terzi non hanno possibilità di accesso alla contabilità della impresa individuale la quale non effettua deposito del bilancio. In realtà, come esposto, i prelievi non potevano dirsi di natura distrattiva essendo stati utilizzati per pagare debiti dello AM, ossia per ripianare un patrimonio che costituiva la garanzia per il pagamento dei debiti aziendali. In tale prospettiva non valgono, invero per le imprese individuali i limiti posti dalla giurisprudenza in materia di finanziamenti a società appartenenti ad un unico gruppo industriale.
A tale dimostrazione però avevano mirato tutte le istanze istruttorie della difesa, puntualmente disattese. Anche la Corte si era allineata al Tribunale nel rigettare le istanze istruttorie. Per quanto concerne la distrazione di L. 376 milioni in favore della FI RL la motivazione esibita dalla Corte aveva mal interpretato il motivo di appello con cui si era dedotto che il flusso di danaro era dovuto alla restituzione di una somma che AM aveva prelevato dalle casse della FI, la quale l'aveva ottenuta mediante un mutuo bancario per l'acquisto di un immobile. In effetti la Corte aveva fatto riferimento a circostanze di fatto (esistenza cioè di un presunto credito della AM vero la FI per la ristrutturazione dell'immobile) che sembravano smentire la tesi delle esistenza di un credito della FI per accreditare la tesi di un credito, semmai, della AM: il tutto sulla base di un equivoco, posto che AM non aveva effettuato i lavori ma si era solo impegnata ad effettuarli;
circa la contestazione di bancarotta attraverso l'affitto di azienda senza corrispettivo, la difesa lamenta la mancata considerazione del fatto che l'affitto costituiva espressione di strategia aziendale;
circa la distrazione degli impianti, si denuncia parimenti la carenza di motivazione, essendo stato dedotto alla Corte che gli impianti avevano perso qualsiasi valore commerciale perché inquinanti e vendibili solo nei Paesi del terzo mondo.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il controllo del giudice del merito sulla non necessità, ai fini degli esiti del giudizio, della perizia tecnico contabile richiesta dalla parte come condizione per accedere al rito abbreviato, è stato effettuato congruamente sicché non residua spazio per l'ulteriore sindacato da parte di questa Corte.
I giudici dell'appello hanno correttamente confermato la valutazione dei precedenti gradi e fasi, osservando che l'accertamento mirava a far calcolare l'esatto ammontare delle distrazioni ascritte all'imputato laddove l'accertamento non era necessario ai fini della decisione una volta appurato, sulla base delle concordanti risultanze delle ricerche del curatore e del consulente del PM l'ammontare delle sottrazioni di liquidità dalle casse della impresa individuale, pari a L. 4 miliardi e 443 milioni, tenuto conto dell'"analisi riclassificata delle emergenze contabili della impresa". Il ragionamento seguito dal giudice del merito, in altri termini, è quello per cui in tema di bancarotta la prova della responsabilità, dal punto di vista oggettivo, si desume anche soltanto dalla dimostrazione di prelievi apparentemente ingiustificati dalle casse della fallenda. Infatti, una volta accertato che l'imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, ne' sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti;
ciò in quanto il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (vedi, Rv. 243295; Massime precedenti Conformi: N. 7569 del 1999 Rv. 213636, N. 3400 del 2005 Rv. 231411).
La Corte, dunque, ha avallato la osservazione che la prova della distrazione è già formata sulla base del rilievo della assenza di una positiva e comprovata giustificazione da parte dell'imprenditore circa la destinazione impressa ai prelievi effettuati dalle casse delle impresa: principio dal quale si evince che gli elementi sopra ricordati - e cioè la prova dell'ammanco - sono idonei a far ritenere integrato il compendio indiziario sufficiente ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2. Sull'imputato non è rovesciato l'onere della prova della accusa, come detto già assolto alla stregua dei criteri appena ricordati, ma si costituisce l'onere di vincere la detta presunzione, comprovando la legittimità delle destinazioni impresse alle somme prelevate, secondo gli scopi della impresa.
È questa la ragione per la quale giustamente è stata definito non necessario l'accertamento, mediante perizia, volto a dimostrare la destinazione delle somme, atteso che la accusa aveva già fornito elementi a sostegno della tesi del prelievo senza giustificazione apparente.
Oltre a ciò la Corte ha anche bene rilevato che la perizia volta ad accertare i giratari per l'incasso degli assegni mediante i quali erano stati effettuati i prelievi, oltre a non essere dovuta dalla accusa e tantomeno dall'organo decidente, atteneva comunque a profili non rilevanti. Tale doveva infatti ritenersi la firma di girata sul retro dell'assegno, elemento diverso da quello rilevante per l'imputato, che era il nome del prenditore del titolo, ossia di colui al quale la somma prelevata dall'imputato era stata, secondo le sue stesse intenzioni, attribuita. E il nome del prenditore era rilevabile dal fronte degli assegni la cui copia l'interessato ha diritto di richiedere e ottenere ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1983. Infondati sono il secondo ed il terzo motivo con i quali si denuncia, sotto il profilo della violazione del diritto alla prova, del vizio di motivazione del provvedimento reiettivo della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale e della mancata assunzione di prova decisiva, la decisione dei giudici del merito di non acquisire la documentazione esistente presso gli istituti di credito riguardo ai prelievi per oltre quattro miliardi di lire effettuati da AM sul conto personale della impresa individuale e ritenuto oggetto di distrazione.
Invero la Corte di merito, nel giungere alla conclusione appena ricordata, non è incorsa in alcuna delle violazioni di legge evocate nè nel vizio di motivazione. Quanto alla assunta violazione del diritto alla prova ai sensi dell'art. 495 c.p.p. - violazione che come è noto e come il ricorrente mostra di condividere è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) ossia sotto il profilo della mancata acquisizione di prova decisiva (v. tra le molte Rv. 200028), essa è configurabile in relazione al riconoscimento, contenuto nella norma stessa, che "l'imputato ha diritto alla ammissione delle prove indicate a discarico".
Non è configurabile invece come diritto dell'imputato quello ad ottenere il sequestro di documenti presso terzi, atteso che il sequestro non è una prova, ma un mezzo di ricerca della prova rimesso ai poteri della autorità giudiziaria sul presupposto che si tratti di mezzo necessario per l'accertamento dei fatti (v. art. 253 c.p.p.). Pertanto l'imputato che intendeva portare prove a discarico,
essendo per giunta dotato nel caso di specie del corrispondente potere riconosciutogli dalla legge, non è stato leso nelle sue prerogative difensive dalla decisione dei giudici del merito di non procedere alla richiesta acquisizione coatta (vedi sequestro)della documentazione bancaria, sia perché non vi era un diritto da vantare in proposito, sia perché, come già illustrato, la documentazione non appariva necessaria alla decisione del processo. Sul punto la Corte ha reso una motivazione congrua anche a sostegno della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale sicché, sotto tale profilo, e considerato che si trattava di documentazione la cui esistenza era nota già nel grado precedente, la Corte non aveva altro dovere, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, che quello di motivare sul carattere necessario o meno della documentazione al fine di decidere.
Il quarto motivo, attinente alla configurazione della bancarotta documentale, è infondato e deve essere rigettato.
La difesa lamenta una inadeguata motivazione da parte della Corte di merito riguardo alla annotazione di tutta una serie di crediti in realtà esistiti ma divenuti nel tempo voci passive di bilancio senza avvedersi che si tratta di censura su elemento non decisivo della motivazione: il giudice dell'appello ha infatti sostanziato la propria conferma dell'analisi, in punto di poste attive "gonfiate" nel c.d. bilancio, concentrandosi sul credito di oltre L.
1.184 milioni annotato come esistente nei confronti della Mesa OS RL per prestazioni d'opera solo apparentemente eseguite (vedi pag. 11 della sentenza).
Non sono apprezzabili, dunque, perché prive del carattere della decisività, le presunte carenze di motivazioni riguardanti i crediti che, si assume, sarebbero stati oggetto di mera erronea valutazione ai fini della corretta annotazione. La analisi, viceversa, del credito ritenuto falsamente appostato e riguardante la LE, risulta congrua e plausibile sicché le censure del ricorrente esprimono una valenza inammissibile essendo volte a ripetere il motivo di appello sollecitando alla Cassazione un autonoma rivalutazione dei risultati di prova. La Corte d'appello ha argomentato in ordine alla ritenuta falsità della posta soprattutto alla luce della considerazione che essa, essendo avvenuta, pacificamente senza incasso, doveva avere prodotto per l'imputato il vantaggio del rendere impossibile l'esatta ricostruzione degli affari atteso che, in assenza di tale vantaggio, ne sarebbe derivato solo un immediato quanto incomprensibile svantaggio che era quello del corrispondente debito IVA verso l'erario. I giudici hanno indicato una serie di elementi a loro parere rivelatori della inesistenza della operazione sottostante (oltre al mancato incasso, anche la assenza di azioni per il recupero del credito, finito in prescrizione, e il disconoscimento effettuato dalla LE OS) tali da dare vita ad un ragionamento completo e logico, non oggetto di ulteriore sindacato in cassazione. Inammissibilmente infatti la difesa tenta di introdurre considerazioni versate in fatto - come la insistenza del disconoscimento menzionato in sentenza - e comunque indicate in maniera generica - come la opposizione in sede di appello di presunti crediti della Mesa verso la AM, tali da giustificare la inerzia della seconda - incapaci di incidere seriamente sulla stringente logica del giudice dell'appello. In ordine alla annotazioni di costi enormemente gonfiati, poi, le cesure della difesa sono essenzialmente concentrate a sostenere la tesi della loro immediata rilevabilità dalle stesse scritture contabili e della loro finalizzazione esclusivamente alla evasione fiscale e non anche alla frode verso i creditori della impresa.
Sul punto è congruente e ineccepibile la osservazione del giudice dell'appello che invece ha ritenuto che tale immeditata rilevabilità del dato alterato non vi fosse ed ha pertanto evocato la giurisprudenza secondo cui la ricostruzione "aliunde" della documentazione non esclude la bancarotta fraudolenta documentale. Sussiste infatti il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Rv. 247965; Massime precedenti Conformi: N. 10423 del 2000 Rv. 218383, N. 24333 del 2005 Rv. 232212).
Ebbene la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei detti principi ricordando come la contabilità fosse stata tenuta con modalità tali da occultare la reale natura di poste indicate all'attivo del conto personale del titolare e che a tale conclusione si era potuti pervenire solo facendo ricorso all'ausilio di un consulente tecnico,oltre che dovendo ricorrente a fonti informative esterne: invero, per il credito apparente verso la LE è indubbio che, a tacere del ricordato disconoscimento del debito da parte della società, in motivazione si allude a ricerche ulteriori quali quelle che hanno consentito, tra l'altro, di appurare la mancata iniziativa per il recupero fino al maturare del termine per la prescrizione. Quanto al dolo che avrebbe ispirato le false appostazioni dei debiti gonfiati, la Corte di merito ha fornito una lettura del tutto logica della intera operazione, sottolienando come, oltre alla evidente evasione fiscale, il prevenuto ha realizzato contemporaneamente l'obiettivo di occultare, attraverso l'aumento fittizio dei costi, corrispondenti redditi che, al netto del debito erariale, erano stati sottratti alle casse della impresa per finalità non dimostrate. Proprio tale evenienza è valsa, secondo il corretto ragionamento della Corte, a sostanziare anche il dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale che è di natura generica e può coesistere con la finalità di evasione fiscale perché consiste nella consapevolezza e volontà della tenuta di una documentazione contabile capace di impedire, presso i creditori, la ricostruzione degli affari.
Infine infondato è l'ultimo motivo di ricorso.
Insuperato resta il rilievo della Corte di merito secondo cui l'imputato non ha dato la prova della destinazione dei miliardi di prelievi che gli si ascrivono nel triennio, per finalità che interessavano direttamente la impresa individuale. La mancanza di tale prova è stata ritenuta significativamente corroborata dal rilievo della mancata annotazione in contabilità di tali presunti pagamenti verso terzi creditori, annotazione che, come razionalmente posto in luce dal giudice del merito (pag. 13) non vi era ragione - se corrispondenti alle operazioni evocate dallo AM - di non effettuare nella contabilità della impresa e soprattutto di non realizzare attraverso bonifici contenenti la indicazione della relativa causale. Ancora del tutto plausibile è la ricostruzione operata in proposito dal giudice di merito il quale ha, da un lato riconosciuto il diritto dello AM ad utilizzare gli utili di impresa per pagare debiti personali, ma ha anche negato che, nella specie, lo AM abbia fatto uso di "utili" realmente conseguiti. Si era trattato, invece, di somme artificiosamente indicate come utili ma in realtà derivanti alla artificiosa appostazione di costi gonfiati o di crediti inesistenti.
Rispetto a tale logica e completa ricostruzione delle emergenze, le doglianze della difesa si sostanziano in censure alla ricostruzione stesse e, per certi versi, in una inammissibile richiesta di diversa valutazione delle emergenze probatorie, non consentita in cassazione. Uguale natura e valenza hanno le doglianze con le quali si critica la ritenuta rilevanza distrattiva del finanziamento alla FI, dell'affitto di azienda e della cessione degli impianti. La tesi accreditata ai giudici del merito è stata quella della fuoriuscita dei valori e dei beni senza alcun tornaconto per la impresa AM.
Sul punto la difesa deduce vizi di motivazione da parte Corte d'Appello, vizi che, però si sostanziano in censure di fatto. La Corte invero, non si è sottratta alle allegazioni difensive sulla natura meramente restitutoria (di precedente rilievo) del flusso di denaro verso al FI, motivando sulla ritenuta infondatezza delle argomentazioni dell'imputato; ha anche citato il dato, incontrovertibile, dell'affitto di azienda avvenuta senza corrispettivo ed in una fase nella quale era chiaramente apprezzabile la decozione della impresa dello AM;
ha infine argomentato sul valore degli impianti che, al di là delle protese della difesa, è stato materialmente realizzato nell'importo di L. 720 milioni (nettamente superiore quindi al valore vile per il quale l'imputato li aveva ceduti) in sede di transazione tra il curatore e la AB RL che nel frattempo li aveva acquisiti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011