Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2002, n. 10168
CASS
Sentenza 12 luglio 2002

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In relazione a questioni anteriori all'1 luglio 1998 (e perciò non soggette alla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione introdotta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia instaurata da un dipendente comunale al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (recante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali), il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale svoltosi a suo carico (e conclusosi con sentenza di assoluzione) per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio, giacché il citato art. 67, nel prevedere l'assunzione a carico dell'ente del patrocinio legale, attribuisce al dipendente una situazione soggettiva che trova il proprio essenziale presupposto nel rapporto di impiego con l'ente medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2002, n. 10168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10168
    Data del deposito : 12 luglio 2002

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