Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
In relazione a questioni anteriori all'1 luglio 1998 (e perciò non soggette alla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione introdotta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia instaurata da un dipendente comunale al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (recante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali), il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale svoltosi a suo carico (e conclusosi con sentenza di assoluzione) per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio, giacché il citato art. 67, nel prevedere l'assunzione a carico dell'ente del patrocinio legale, attribuisce al dipendente una situazione soggettiva che trova il proprio essenziale presupposto nel rapporto di impiego con l'ente medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2002, n. 10168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10168 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Primo Presidente f.f. -
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PALAGONIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 169 presso lo studio dell'avvocato UMBERTO DI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZZ AT;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza definitiva n. 592/00 del Tribunale di CALTAGIRONE, depositata il 13/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Umberto DI GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'A.G.A..
Svolgimento del processo
Con ricorso per ingiunzione OR MA, dipendente del Comune di Palagonia, chiedeva la condanna di detto Comune al pagamento di L. 6.000.000, oltre accessori, a titolo di rimborso, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, delle spese legali da lui anticipate per compensi di difesa relativi a due procedimenti penali per reati connessi con l'espletamento del servizio, da cui egli era stato assolto. Il Pretore di Caltagirone accoglieva la richiesta per uno dei due procedimenti penali ed emetteva, il 4 ottobre 1996, decreto ingiuntivo per la somma di L. 2.000.000, oltre accessori. Il Comune di Palagonia proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo, deducendo che non erano state attivate le procedure stabilite dal citato art. 67 per la richiesta di patrocinio legale a carico dell'ente. Il MA, costituendosi, chiedeva la condanna del Comune al pagamento anche delle spese dell'altro procedimento penale, escluse dal decreto ingiuntivo.
Il Pretore adito, con la sentenza del 15 luglio 1997, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando il MA al pagamento delle spese processuali.
OR MA proponeva appello, sostenendo l'errata interpretazione dell'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268. Il Comune si costituiva eccependo, pregiudizialmente, l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello.
Il Tribunale di Caltagirone, con la sentenza depositata l'11 luglio 2000, riteneva valida la notifica dell'atto di appello e, d'ufficio, rilevava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta dal MA prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 per fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio, domanda su cui riteneva sussistente la giurisdizione esclusiva del T.A.R. Sicilia;
compensava interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio. Avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone il Comune di Palagonia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. OR MA non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Il Comune ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1 - Pregiudiziale è il primo motivo concernente l'inammissibilità dell'appello proposto dal, MA. Con tale motivo il Comune ricorrente deduce la "violazione ed errata interpretazione dell'art. 330 c.p.c. ed erronea ed illogica e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della notificazione dell'atto di appello e della nullità del medesimo", censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica dell'atto di appello proposto dal MA, respingendo l'eccezione con cui il Comune appellato, costituendosi, aveva sostenuto l'inesistenza di detta notifica.
Il motivo di ricorso è infondato.
Come ha esattamente osservato la sentenza impugnata, l'atto di appello del MA è stato notificato ai sensi dell'art. 330, primo comma, ultima parte, c.p.c. mediante sua consegna (a mani proprie) all'avv. Giuseppe Toro, procuratore del Comune di Palagonia nel giudizio di primo grado, nel domicilio eletto per il giudizio stesso. È irrilevante che, nella relata di notifica, non si menzioni la qualità dell'avv. Toro di procuratore del detto Comune, poiché la detta qualità si desume chiaramente e senza possibilità di equivoci dal contenuto dell'atto di appello notificato, che è proposto contro la sentenza di primo grado che ha definito il giudizio in cui l'avv. Toro era il procuratore costituito.
2 - Con il secondo motivo il Comune ricorrente censura la pronunzia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorrente osserva che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha negato la propria giurisdizione richiamando la sentenza delle sezioni Unite di questa Corte n. 111 del 2000, la quale si riferisce all'art. 41 del D.P.R. n. 270 del 1987 concernente i dipendenti del servizio sanitario nazionale. La norma applicabile nel presente caso è, invece, l'art. 67 del D.P.R. n. 268 del 1987, che esclude il rimborso delle spese in favore dei dipendenti degli enti locali, tanto che il MA, nel giudizio di appello, ha sostenuto l'incostituzionalità di tale disposizione normativa per il differente regime rispetto ai dipendenti statali e regionali sottoposti a processo penale. Di conseguenza, trovando la domanda di rimborso delle spese legali fondamento esclusivo nel divieto di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.), la giurisdizione sulla stessa appartiene al giudice ordinario.
Il motivo di ricorso è infondato.
L'attore, a fondamento della propria domanda (esercitata con il ricorso per ingiunzione) di rimborso delle spese legali da lui anticipate in due procedimenti penali per reati connessi con l'espletamento del servizio (domanda accolta parzialmente con l'emissione del decreto ingiuntivo in relazione ad uno dei due procedimenti penali), ha invocato la disposizione dell'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, con cui sono state emanate le "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985/1987, relativo al comparto del personale degli enti locali". Secondo il detto art. 67, "l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento".
La trascritta disposizione normativa è analoga a quella dell'art. 41 del D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, concernente l'accordo sindacale per il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. È pertinente, pertanto, il richiamo che la sentenza impugnata ha fatto all'orientamento affermato da queste Sezioni unite in relazione al citato art. 41 (sentenza 10 aprile 2000 n. 111, poi ribadita dalla pronunzia 12 dicembre 2001 n. 15716). Al riguardo questa Corte ha affermato che, in relazione a questioni anteriori all'1 luglio 1998 (non soggette perciò alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 80 del 1998), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia instaurata da un dipendente del Servizio sanitario nazionale al fine di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale svoltosi a suo carico per fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio, giacché detto art. 41 attribuisce al dipendente una situazione soggettiva che trova il proprio essenziale presupposto nel rapporto di impiego con l'ente pubblico.
Lo stesso orientamento interpretativo è stato implicitamente seguito da queste Sezioni unite con la pronunzia 1^ dicembre 2000 n. 1244, che si riferisce proprio all'art. 67 del D.P.R. n. 268 del 1987 posto a base della domanda attorea. Tale pronunzia ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sull'azione promossa da un vice sindaco ed assessore comunale per ottenere dal comune il rimborso delle spese sostenute in un procedimento penale per fatti commessi in detta qualità ed ha perciò ritenuto insussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per la ragione della carenza del presupposto obiettivo di quest'ultima giurisdizione, costituito dalla esistenza di un rapporto di pubblico impiego, rapporto invece esistente nel caso qui giudicato.
Deve, quindi, affermarsi che la sentenza impugnata ha esattamente escluso la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, tenuto conto che la questione oggetto del presente giudizio è sorta prima del 30 giugno 1998 (il decreto ingiuntivo è stato emesso il 4 ottobre 1996).
Non rileva ai fini della giurisdizione sulla domanda proposta dal MA la questione, posta dal Comune ricorrente, della non applicabilità del citato art. 67 alla pretesa di rimborso delle spese anticipate dal dipendente, in considerazione del fatto che detta disposizione normativa prevede l'assunzione diretta delle spese legali da parte dell'ente, e non il rimborso delle spese anticipate dal dipendente;
e ciò a differenza di quanto previsto da altre norme relative ai dipendenti statali e regionali (da qui la questione di costituzionalità prospettata dal MA in ordine alla differenza di disciplina giuridica tra le diverse categorie di dipendenti). Tale questione concerne l'interpretazione dell'art. 67 e quindi attiene al merito della causa introdotta dal MA, il quale ha invocato, a fondamento della propria domanda, la disposizione contenuta in detto articolo ed ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda, sostenendo l'errata interpretazione dello stesso art. 67.
Del tutto estraneo alla materia del contendere è, pertanto, il richiamo che il Comune ricorrente fa all'art. 2041 c.c. ed all'azione di indebito arricchimento, che non è stata esercitata nel presente giudizio. La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda proposta (art. 386 c.p.c.) e, nel presente caso, l'azione esercitata dal MA, fondata esplicitamente sull'art. 67 del D.P.R. n. 268 del 1987 (e non sull'art. 2041 c.c.), mira ad ottenere ciò che tale disposizione attribuisce al dipendente dell'ente locale.
3 - Con il terzo motivo il Comune ricorrente censura la pronunzia di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, osservando che la sentenza impugnata non ha tenuto "conto che era stato il MA ad adire il giudice e costringere ingiustamente il comune a resistere".
Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha disposto la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio in considerazione del fatto che il difetto di giurisdizione, da essa dichiarato, era stato rilevato di ufficio.
La compensazione delle spese processuali per giusti motivi (art. 92, secondo comma, c.p.c.) rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto quando sia fondata su motivi erronei o illogici, ipotesi che non sussiste nel caso di specie, perché il difetto di giurisdizione non risulta eccepito dal comune convenuto, il quale anzi, proponendo il presente ricorso, ha insistito nel sostenere la giurisdizione del giudice adito dall'attore.
4 - In conclusione, il ricorso va rigettato. Va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Così deciso a Roma, il 23 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002