Sentenza 12 luglio 1999
Massime • 1
In tema di reati urbanistici, la natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè dalla stabilità dell'insediamento indicativa dell'impegno effettivo e durevole del territorio. A tal fine l'opera deve essere considerata unitariamente e non nelle sue singole componenti, affinché ne emerga la eventuale stabilità e il carattere tendenzialmente permanente della funzione. Ne consegue che la costruzione del massetto, che è opera oggettivamente stabile e di non immediata ed agevole rimozione, rivela di per sè la funzione permanente dell'insediamento, costituito dal prefabbricato che vi è ancorato e che, malgrado la struttura leggera, ha con il massetto un collegamento fisso e una propria destinazione non limitata nel tempo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/1999, n. 11839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11839 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Giovanni PIOLETTI Presidente del 12/07/1999
Dr. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dr. Raffaele RAIMONDI Consigliere N.2760
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Carlo GRILLO Consigliere N.22061/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PI GI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina il 9 febbraio 1999 n. 229, con la quale - in parziale riforma della sentenza del Pretore di Messina 25 marzo 1998 n. 806, da lui appellata, che l'aveva dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 20 lett. b) L. 1985 n. 47, accertato in Messina il 21 febbraio 1995, e condannato, con i benefici di legge, alla pena di giorni quindici di arresto e L. 10 milioni di ammenda con ordine di demolizione - sono state concesse all'imputato le attenuanti generiche con rideterminazione della pena in giorni dieci di arresto e L. 7 milioni di ammenda.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Carmine DI ZENZO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata quale colpevole dei reati a lui ascritti per aver costruito abusivamente, in violazione delle norme urbanistiche un massetto in c.a. su una superficie di mq. 100 e un prefabbricato con struttura in tubolare metallico su una superficie di mq. 30, EP RO propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto della difesa perché il Pretore ha disatteso l'impedimento assoluto a comparire dell'imputato, attestato da certificazione medica, concedendo al difensore solo un'ora e mezza come termine a difesa;
2. Difetto e illogicità della motivazione, perché erroneamente il Giudice d'appello, con motivazione apparente e ripetitiva, ha ritenuto che il massetto e il prefabbricato fossero opere soggette a concessione, laddove così il primo, che aveva la funzione di colmare il dislivello fra il piano stradale e quello di campagna con funzione pertinenziale ai sensi della L. 1982 n. 94, come il secondo, che costituiva una struttura precaria priva di stabile collegamento al suolo, richiedevano una semplice autorizzazione;
3. Erronea applicazione della legge penale perché la Corte, in luogo di procedere al giudizio di comparazione con le aggravanti contestate operando una riduzione pari alla metà della pena irrogata, ha operato la riduzione di un terzo della pena senza specificare l'incidenza delle aggravanti e i criteri seguiti per la determinazione della pena.
Il primo motivo è infondato.
La Corte ha ritenuto con motivazione esauriente l'insussistenza della nullità eccepita, valutando come in fatto non impediente la leggera indisposizione documentata nel certificato e come sufficiente il termine per la difesa concesso dal Pretore ad horas, che, peraltro, l'art. 487 c.p.p. non prevede in quanto prescrive che l'imputato contumace è rappresentato in dibattimento dal difensore. Anche il secondo motivo è stato giustamente disatteso dalla Corte d'appello, la quale ha posto a base della propria decisione le risultanze del sopralluogo dei Vigili Urbani in data 21 febbraio 1995 e della documentazione fotografica ad esso allegata, rilevando che l'opera, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, ha caratteristiche unitarie e costituisce nel suo complesso - consistente nel massetto di calcestruzzo su cui è stato inserito il prefabbricato - un edificio soggetto a concessione. Com'è stato correttamente precisato nella decisione di merito, in materia urbanistica la natura precaria di una costruzione, non dipende dalla natura dei materiali adottati e, quindi, dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto e destinato a soddisfare e, cioè, dalla stabilità dell'insediamento che decide dell'impegno effettivo e durevole del territorio (v. per tutte, Cass., Sez. III, 26 maggio 1994 n. 6172, ric. Barago e altro;
Sez. III, 23 luglio 1994 n. 8316, ric. Ernesto Franco). A questo fine l'opera dev'essere considerata unitariamente e non nelle sue singole componenti, al fine di deciderne la stabilità dell'installazione e il carattere tendenzialmente permanente della funzione. In base a questi criteri, la costruzione del massetto, che è opera oggettivamente stabile e di non immediata ed agevole rimozione, rivela di per sè la funzione permanente dell'insediamento, costituito dal prefabbricato che vi è ancorato e che, malgrado la struttura leggera, ha col massetto un collegamento fisso e una propria destinazione non limitata nel tempo.
Nè pare in alcun modo accettabile la tesi della presunta natura pertinenziale del massetto di calcestruzzo, che è in realtà una parte dell'opera nella sua unitarietà complessiva. Infatti, il concetto di pertinenza in senso urbanistico si riferisce ad un'opera autonoma, dotata di propria individualità, che esaurisce la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale;
come tale, la pertinenza si distingue dalla parte dell'edificio, che è compresa nella struttura di esso ed è, quindi, insuscettibile di considerazione autonoma (Cass., Sez. III, 12 ottobre 1985 n. 11328, ric. Rizzo;
13 febbraio 1987 n. 6793, ric. Di Giambattista;
19 giugno 1987 n. 12652 ric. Mercurio;
9 ottobre 1987 n. 1064, ric. P.G. in proc. Gianfaldone;
22 giugno 1988 n. 4869, ric. Bazzuco;
6 agosto 1981 n. 9133, ric. Palma;
5 luglio 1994 n. 8353 ric. Pelle;
6 aprile 1995 n. 5575, ric. Capocchi;
19 marzo 1996 n. 1316, ric, Esposito;
21 marzo 1997 n. 4056, ric. Fera;
21 maggio 1999 n., ric. Cozzolino). Non costituisce, quindi, pertinenza bensì parte di un'opera unica pur nella sua complessità, il massetto in c.a. della superficie di mq. 100 su cui è ancorato per una superficie di mq. 30 un prefabbricato con struttura in tubolari metallici e pannelli coibentati.
Il terzo motivo è di totale inconsistenza per errore di fatto, in quanto il reato per cui è stata pronunciata condanna in primo grado non è circostanziato, per cui non vi era alcuna comparazione cui procedere e correttamente le attenuanti generiche sono state applicate con la diminuzione di un terzo della pena-base.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 1999