Sentenza 1 marzo 2016
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall'art. 322 ter cod. pen., prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della dichiarazione di fallimento, attesa la obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Carlotta S., nella qualità di curatrice del Fallimento Media Coop. Società cooperativa a r.l., ricorre per la cassazione dell'ordinanza del 6 luglio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro adottato in data 30 aprile 2021 dal Gip presso il Tribunale di Napoli e disposto per reati tributari. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alle norme che regolano la competenza per territorio (art. 8 c.p.p. e art. 18 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Premette che, in sede di istanza di riesame, la difesa aveva preliminarmente …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla curatela del fallimento Lavanderia Giglio s.n.c. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote del capitale sociale della Diesse Immobiliare s.r.l. e dell'intera proprietà della porzione di un immobile sito in Montesilvano in Via Garigliano n. 2, meglio identificato in atti, intestato a D.S. Giuseppe, oggetto di sequestro da parte del G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di D.S. Antonio, D.S. Giuseppe ed O. …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 3 novembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla curatela del fallimento Lavanderia Giglio s.n.c. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote del capitale sociale della Diesse Immobiliare s.r.l. e dell'intera proprietà della porzione di un immobile sito in Montesilvano in Via Garigliano n. 2, meglio identificato in atti, intestato a D.S. Giuseppe, oggetto di sequestro da parte del G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di D.S. Antonio, D.S. Giuseppe ed O. …
Leggi di più… - 4. Confisca per i reati tributari sussiste anche all'avvio della procedura fallimentareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2023
2. La questione sulla confisca oggetto di contrasto La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, dal canto suo, rimetteva il ricorso alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., avendo la questione sottoposta al suo esame dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, ad un contrasto interpretativo. In particolare, in riferimento ad un primo orientamento nomofilattico, come evidenziato dalle stesse Sezioni unite, la prima decisione di rilievo è rappresentata dalla sentenza Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, con cui le Sezioni Unite affermarono il principio di diritto per cui è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 25 febbraio 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Carlotta S., nella qualità di curatrice del Fallimento Media Coop. Società cooperativa a r.l., ricorre per la cassazione dell'ordinanza del 6 luglio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro adottato in data 30 aprile 2021 dal Gip presso il Tribunale di Napoli e disposto per reati tributari. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alle norme che regolano la competenza per territorio (art. 8 c.p.p. e art. 18 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Premette che, in sede di istanza di riesame, la difesa aveva preliminarmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2016, n. 23907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23907 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2016 |
Testo completo
23 9 07 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.505 Composta da - Presidente - C.C. 01/03/2016 Renato Grillo R.G.N. 20659/2014 Oronzo De Masi Mauro Mocci Gastone Andreazza - Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica nel procedimento nei confronti di : TA Carlo, n. a Campi Salentina il 16/01/1948; avverso la ordinanza del Tribunale di Brindisi in data 10/03/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C. Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità; udite le conclusioni degli Avv.ti L. Bruno e F. Vergine di fiducia che hanno concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. I P.M. presso il Tribunale di Brindisi ha proposto ricorso nei confronti dell'ordinanza del 10/03/2014 con cui il Tribunale del riesame di Brindisi ha rigettato l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza con cui il G.i.p. aveva revocato parzialmente il decreto del 18/07/2013 di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 e ordinato la restituzione di immobile a TA Carlo.
2. Premette che il G.i.p. aveva proceduto al dissequestro dell'immobile ritenendo che il valore degli immobili sequestrati al principale indagato AZ e alla società Valle Salentina, pari a euro 1.147.900, fosse ampiamente sufficiente a garantire le finalità della confisca;
il ricorrente aveva perciò evidenziato al Tribunale che la società Valle Salentina era però stata dichiarata fallita in data 19/12/2013 con conseguente pluralità di creditori gravanti sul bene;
il Tribunale, confondendo la confisca per equivalente con la misura di sicurezza della confisca obbligatoria, ha invece richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 29951 del 2004 circa la prevalenza degli interessi di natura pubblicistica sottesi alla confisca obbligatoria rispetto alla esigenza di tutela dei terzi creditori;
così facendo, non avrebbe però tenuto conto che la confisca considerata da tale pronuncia sarebbe la confisca di una cosa socialmente pericolosa e non anche la confisca per equivalente la cui natura di sanzione pone il credito dello Stato rispetto agli altri crediti vantati sul medesimo bene nella posizione assegnatagli dal codice civile quando disciplina l'ordine dei privilegi. D'altra parte, se il legislatore in materia di misure di prevenzione patrimoniali, che pure prescindono dalla pericolosità intrinseca ed oggettiva dei beni nella disponibilità del prevenuto, ha minuziosamente disciplinato i rapporti del sequestro e della confisca con il d. lgs. n. 159 del 2011, tanto più sarebbe evidente la violazione di legge operata dal Tribunale laddove ha sostenuto che i beni confiscati in via obbligatoria devono ritenersi assolutamente insensibili alla procedura fallimentare.
3. Con memoria del 10/09/2014 la difesa dell'indagato ha rimarcato in primo luogo la effettiva sproporzione tra valore dei beni sequestrati pari ad euro 1.147.000 e profitto illecito, pari ad euro 154.000, aggredibile con la misura di valore. In secondo luogo evidenzia come i principi in tema di prevalenza della confisca obbligatoria rispetto ai creditori del fallimento debbano valere anche per la confisca per equivalente che ha natura sicuramente obbligatoria (mentre il ricorrente ha citato pronunce afferenti il diverso istituto del sequestro conservativo). In ogni caso il P.M. non ha dimostrato di quale importo sarebbero i crediti della procedura fallimentare tali da impedire il soddisfacimento completo anche dello Stato confiscante. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato basandosi su un presupposto (ovvero che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non possa operare allorquando sui medesimi beni ricorrano diritti di credito di terzi per effetto di procedure concorsuali a seguito di successiva dichiarazione di fallimento) che non trova rispondenza nel complesso di norme nella specie applicabili. Va rammentato che questa Corte, con la pronuncia delle Sez. U., n. 29951 del 24/05/2004, cur. fall. in proc. Focarelli, Rv. 228165, ebbe ad affermare l'assoluta insensibilità del sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria alla procedura fallimentare, prevalendo l'esigenza di inibire l'utilizzazione, in quel caso, di un bene intrinsecamente e oggettivamente "pericoloso" in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato;
si rilevava in particolare, con tale pronuncia, che nel caso di confisca obbligatoria, prevista dall'art. 240, comma 2, c.p. ovvero da leggi speciali, il rapporto di pertinenzialità tra bene e reato doveva ritenersi interamente assorbito nella verifica della "confiscabilità" del bene sì che la illegittimità del sequestro poteva essere affermata solo nel caso in cui tale confiscabilità fosse da escludere ictu oculi, alla stregua delle risultanze processuali conseguite o in base alle norme giuridiche;
in altri termini, dunque, il sequestro avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria, a giudizio di queste Sezioni Unite, doveva appunto ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare : la valutazione richiesta al giudice della cautela reale sulla pericolosità della cosa non conteneva margini di discrezionalità, essendo la res considerata pericolosa in base ad una presunzione assoluta e volendo la legge escludere che il bene potesse essere rimesso in circolazione, sia pure attraverso l'espropriazione del reo, sicché non poteva consentirsi che il bene stesso, restituito all'ufficio fallimentare, potesse essere venduto medio tempore e il ricavato distribuito ai : creditori. Ciò posto, negli stessi termini già delineati da tale pronuncia, se possibile ancor più accentuati per le ragioni di cui subito oltre, ritiene il Collegio che nell'ambito comunque di una valutazione secondo cui le finalità dei due vincoli sono del tutto differenti, debba porsi il rapporto tra il vincolo imposto dall'apertura della : procedura fallimentare ed il vincolo discendente dal sequestro avente ad oggetto un bene confiscabile, come nella specie, per equivalente ex art. 322 ter c.p. (in forza del richiamo, all'epoca dei fatti di specie, ad esso operato, per i reati tributari, dall'art. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007). 3 Non può infatti porsi ormai in dubbio, perché oggetto di plurime affermazioni in tal senso, il princípio secondo cui non solo la confisca per equivalente ha carattere di obbligatorietà (vedi in tal senso, Sez. 3, n. 19461 del 11/03/2014, P.G. in proc. EL ed altri, Rv. 260599; Sez. 3, n. 22975 del 08/05/2013, P.G.
contro
Piergallini, non massimata;
Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, P.G.
contro
Cruciani, Rv. 257616) ma la stessa presenta altresì una chiara natura sanzionatoria non essendo tra l'altro commisurata ne' alla colpevolezza dell'autore del reato, ne' alla gravità della condotta (Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435; Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altri, Rv. 255037; Sez. 2, n. 21566 del 08/05/2008, Puzella, Rv. 240910; v. inoltre, sulla stessa linea, tra le altre, Sez. 5, n. 11288 del 26/01/2010, Natali, Rv. 246362; Sez. 6, n. 13098 del 18/02/2009, Molon, Rv. 243127; Sez. 3, n. 39172 del 24/09/2008, Canisto, Rv. 241033; Sez. Un. n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164; vedasi anche Corte Cost., n.97 dell'11/03/2009). Sicché, sia in ragione della obbligatorietà della confisca, sia soprattutto in ragione della sua natura sanzionatoria, non può non concludersi nel senso della operatività della stessa pur in presenza di crediti vantati sul medesimo bene per effetto di dichiarazione di fallimento;
né avrebbe ragion d'essere, come sostanzialmente sostenuto dal P.M. ricorrente, una differenziazione di tale situazione rispetto a quella a suo tempo presa in esame dalla pronuncia delle Sez. Un. Focarelli sopra citata, essendo determinante, ai fini di regolare il rapporto tra misura cautelare reale e "misura civile", non già la natura del bene appreso (se cioè pericoloso o meno) quanto la natura obbligatoria della confisca alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro. Ove, del resto, si ragionasse diversamente, si verrebbe ad annettere alla procedura concorsuale un effetto di "improcedibilità" o, meglio, di "estinzione" della sanzione del tutto extravagante rispetto agli specifici casi contemplati dal sistema codicistico. Vale la pena solo ricordare, sul punto, che, sia pure con riguardo ai rapporti con il fallimento della confisca ex art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, la pronuncia di questa Corte a Sez. Un. 11170 del 25/09/2014 Uniland S.p.a. e altro, Rv. 263679 - 263684, ha testualmente precisato che attesi i chiari connotati sanzionatori della stessa, "sarebbe davvero singolare che alla affermazione di responsabilità dell'ente non seguisse, come doveroso, la prevista sanzione" essendo la finalità del legislatore, non vanificabile in alcun modo, appunto quella di ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato.
5. Peraltro, anche a volere ritenere che la questione del rapporto tra misura cautelare reale e vincolo di discendenza concorsuale non sia impostabile prendendo a parametro le coordinate a suo tempo disegnate dalla pronuncia delle Sez. Un. Focarelli, resta il fatto che, mutuando quanto già affermato da Sez. Un. 11170 del 25/09/2014 Uniland S.p.a. e altro, cit. con riferimento, come già detto, all'art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001 (secondo cui, attesa la dizione della norma i diritti fatti salvi rispetto alla confisca devono identificarsi unicamente nel diritto di proprietà e negli altri diritti reali che gravano sui beni oggetto dell'apprensione da parte dello Stato e non anche nei diritti di credito), i diritti di credito dei terzi non appaiono ricompresi nell'ambito ristretto indicato dall'art. 322 ter c.p. (e oggi dall'art. 12 bis, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 come introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015) laddove l'unico limite alla confiscabilità è rappresentato dalla "appartenenza" del bene a persona estranea al reato.
6. Da ultimo, va in ogni caso considerato che in nessun modo, come puntualmente messo in evidenza dalla Difesa dell'indagato in memoria, il P.M. ricorrente ha allegato elementi idonei a superare la affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui il valore dei beni comunque assoggettati a sequestro sarebbe pienamente sufficiente a garantire le finalità della confisca.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M.. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato CCHI Gastone Andreazza (DEPOSITATA IN CANCELLERIAI -9 GIL 2013 IL CANCELLPRE Luana Mamani 5