Sentenza 21 gennaio 2011
Massime • 1
Il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando "in toto" la richiesta di patteggiamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice che aveva reso sentenza "ex" art. 444 cod. proc. pen., senza pronunciarsi sulla concordemente chiesta sospensione condizionale della pena).
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2011, n. 9455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9455 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 21/01/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 147
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - N. 34141/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI IN N. IL 23/11/1973;
avverso la sentenza n. 3569/2010 TRIBUNALE di FIRENZE, del 14/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'Ambrosio Vito:
annullamento senza rinvio tot.; trasmissione atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 14.6.2010, resa ex art.444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di GI EN
la pena di mesi quindici di reclusione oltre la multa, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ha proposto ricorso per cassazione GI EN, rilevando che la richiesta di applicazione della pena, in ordine alla quale il pubblico ministero aveva prestato consenso, era espressamente subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale. Osserva la parte che il giudice, nella sentenza impugnata, non ha concesso il beneficio, in assenza di alcuna motivazione sul punto;
e che qualora avesse ritenuto non concedibile il predetto beneficio, avrebbe dovuto rigettare l'intera richiesta di patteggiamento.
Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso.
Il gravame è fondato.
Questa Suprema Corte ha, invero, chiarito che nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del P.M., il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento. Il giudice, chiamato all'applicazione della pena concordata tra le parti, ove il richiedente abbia subordinato l'efficacia dell'accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena, a termini dell'espressa disposizione di cui all'art. 444 c.p.p., comma 3, è cioè tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando, in caso positivo, l'accordo delle parti, oppure rigettando, in caso negativo, la richiesta di "patteggiamento" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20383 del 10/04/2001, dep. 19/05/2001, Rv. 219520). Atteso che il Tribunale di Firenze, con la sentenza impugnata, ha applicato la pena concordata dalle parti, senza concedere il beneficio pure richiesto, in assenza di alcuna motivazione al riguardo, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio;
dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2011