Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il termine complessivo di novanta giorni, concesso al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, ha carattere perentorio e decorre dalla data del deposito o dal ricevimento del ricorso. Tale principio presuppone, però, che la P.A. venga posta in grado di conoscere sin dall'inizio l'attività istruttoria da espletare, sicché un'eventuale richiesta di audizione dell'interessato è legittimamente proposta solo quando sia contestuale al ricorso, poiché, diversamente, essa (presentata negli ultimi giorni del menzionato lasso di tempo) si presterebbe alla strumentale finalità di porre la P.A. nell'impossibilità di provvedere tempestivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/1999, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso l'avvocato ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D. SILIPO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI MODENA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 15/95 del Giudice di pace di MODENA, depositata il 25/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.5.1995 EN TO e ET AR EL proponevano opposizione avanti al giudice di pace di Modena avverso l'ordinanza del 24.2.1995, notificata il 18.5.1995, con la quale il Prefetto di Modena aveva loro ingiunto il pagamento della somma di L. 412.000, di cui L. 400.000 a titolo di sanzione amministrativa e L 12.000 per spese di notifica, per violazione dell'art. 142 del nuovo Cod. d. Str. accertata con verbale del 3.9.1994 dalla Polizia Municipale di Modena.
Chiedevano l'annullamento del provvedimento, in via preliminare, per violazione dell'art. 204 comma 1 Cod. d. Str. in relazione al mancato rispetto del termine ivi previsto per l'emanazione dell'ordinanza e, nel merito, per difetto di motivazione. La Prefettura rimaneva contumace, ma inviava la prescritta documentazione.
All'esito del giudizio, il giudice di pace con sentenza del 12.10 - 25.10.1995 rigettava l'opposizione. Per quanto riguarda la richiesta di carattere preliminare sulla dedotta inosservanza del termine che sarebbe stato oggetto poi del ricorso per cassazione in esame, rilevava il giudice di pace che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 comma 1 Cod. d. Str. era stato rispettato in quanto, decorrendo esso dalla fase conclusiva dell'istruttoria, coincidente nel caso in esame con l'audizione del EN avvenuta il 18.1.1995, l'ordinanza - ingiunzione emessa il 24.2.1995 doveva ritenersi tempestiva. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il solo EN TO, deducendo un unico motivo di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso EN TO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 204 comma 1 Cod. d. Str. 2 in relazione all'art. 360 n. 3 C. P. C. . Lamenta che il giudice di pace abbia fatto decorrere il termine di sessanta giorni concesso al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, non già dalla presentazione del ricorso, ma dalla conclusione della fase istruttoria, coincidente, nel caso in esame, con la sua audizione, non consentendo la norma una tale interpretazione. Sostiene che, decorrendo, invece, tale termine dalla presentazione del ricorso avvenuta il 14.10.1994, il provvedimento emesso solo il 24.2.1995 deve ritenersi tardivo, con la conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento.
La censura è fondata.
L'indagine relativa alla corretta osservanza dei termini previsti dagli artt. 203 e 204 Cod. d. Str. per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione da parte del Prefetto a seguito dell'opposizione del trasgressore coinvolge, nel caso in esame, due ordini di problemi preliminari, strettamente collegati, dovendosi verificare, in primo luogo, la sindacabilità in questa sede della sentenza impugnata in quanto emessa dal giudice di pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 comma 2 C.P.C. (come sostituito dall'art. 21 della Legge 21.11.1991 n. 374 ) e dipendendo a sua volta una tale soluzione dalla natura del termine in questione. Nel prendere le mosse da tale secondo punto, si richiama il principio affermato da questa Corte (Cass. 2064/98), secondo cui, in relazione ai termini imposti alla Pubblica Amministrazione nell'ambito del procedimento amministrativo, deve essere superata la dicotomia fra termine "perentorio" e "ordinatorio", che non si addice al procedimento amministrativo e che riguarda categorie proprie del procedimento giurisdizionale, ma devesi far riferimento ai principi contenuti nella Legge n.241 del 1990, da considerarsi di carattere generale per espressa disposizione (art. 29 comma 1), e segnatamente all'art.2 in base al quale è imposto l'obbligo alla P.A. di concludere ogni procedimento, sia esso iniziato su domanda di parte o d'ufficio, entro il termine di trenta giorni, se non sia previsto espressamente, per il tipo di procedimento adottato, un diverso termine dalla legge o dal regolamento.
In un tale contesto normativo si è ritenuto, quindi, che il rispetto del termine concesso all'Ufficio cui appartiene l'organo accertatore (giorni trenta ex art.203 Cod. d. Str.) ed al Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento (giorni sessanta ex art.204 Cod. d. Str.) costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, sia esso un'ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa od un'archiviazione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge.
Tale prospettazione giuridica, cui il Collegio aderisce, consente di risolvere positivamente il problema della sindacabilità della sentenza impugnata del giudice di pace.
Il nuovo testo dell'art. 113 comma 2 C.P.C., avendo confermato il precedere relativo alla pronuncia del conciliatore con la sola esclusione dell'obbligo di osservanza dei "principi regolatori della materia", appare significativo, infatti, dell'intento del legislatore di non mutarne per il resto il significato, quale era stato precisato dalla Sezioni Unite di questa Corte (n. 6794 del 15.6.1991), e di innovare solo relativamente a detto preesistente limite, rimuovendolo.
Conseguentemente, il giudizio di equità del giudice di pace deve ancora ritenersi sindacabile in sede di legittimità, oltre per i vari vizi previsti ai nn. 1,2,4 e 5 dell'art. 360 C.P.C nonché per le norma costituzionali (cui possono aggiungersi le norme comunitarie in quanto non derogabili nemmeno dal legislatore) anche per violazione dei principi generali dell'ordinamento. Orbene, derivano dall'art. 2 della legge 7.8.1990
l'obbligatorietà del rispetto del termine in esame e costituendo essa, per espressa disposizione (art. 29 comma 1 stessa legge), un principio generale dell'ordinamento, la sentenza impugnata deve ritenersi sindacabile in cassazione in relazione al dedotto vizio. È il caso , inoltre , di evidenziare come tale principio non si limiti ad imporre il rispetto del termine, ma riguardi anche il problema relativo all'inizio della decorrenza del termine (art.2 comma 2 parte seconda), vale a dire la questione di cui si discute con il ricorso in esame.
Accertata in tal modo la sindacabilità dell'impugnata sentenza, si tratta di verificare ora se il termine di novanta giorni complessivamente previsto per l'emissione del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 Cod. d. Str. decorra in ogni caso dalla presentazione del ricorso ovvero dall'interrogatorio dell'interessato, nel caso in cui questi ne abbia fatto richiesta.
Orbene, la lettera della Legge non consente di condividere la soluzione che il giudice di pace, peraltro senza alcuna motivazione, ha dato al problema, non essendo previsto, per l'ipotesi di richiesta di audizione da parte dell'interessato, uno spostamento di decorrenza del termine all'esito dell'espletamento di tale mezzo probatorio. Tutta l'attività istruttoria risulta, infatti, contenuta nell'ambito del termine di novanta giorni (30+60) decorrente dal deposito o dal ricevimento del ricorso;
conseguentemente, il suo superamento, da qualsiasi motivo derivato, costituisce una violazione di legge che comporta la nullità del provvedimento.
Diversamente, del resto, verrebbe vanificata la finalità della norma, intesa, in applicazione del principio generale di cui al richiamato art. 2 della Legge 241/90, a limitare entro termini "prestabiliti e certi" l'attività della P.A., cui sarebbe consentito altrimenti, procrastinare a suo piacimento la chiusura del procedimento, ritardando il richiesto interrogatorio. È il caso di precisare, però, in linea di principio, che una tale interpretazione, comportante l'assoluta necessità del rispetto del termine, presuppone che la P.A. venga posta in grado di osservarla e cioè che conosca sin dall'inizio l'attività istruttoria da espletare, con la conseguenza che la richiesta di audizione deve ritenersi legittimamente proposta solo quando sia contestuale al ricorso in quanto, diversamente, si presterebbe a finalità strumentali (presentandola negli ultimi giorni) per porre la P.A. nell'impossibilità di provvedere tempestivamente. Tale eventualità non riguarda il caso in esame, risultando la richiesta formulata contestualmente al ricorso ma una precisazione al riguardo si impone ugualmente per verificare la correttezza dell'interpretazione accolta anche alla luce di possibili situazioni apparentemente con essa non compatibili.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in quanto dalla stessa sentenza risulta incontestato che l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto è stata emessa oltre il termine di novanta giorni dall'opposizione, è consentito in questa sede pronunciare "nel merito" ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C. ed accogliere, pertanto, l'opposizione, dichiarando illegittima l'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti di EN TO. La novità della questione giustifica la totale compensazione delle spese dl'intero giudizio.
P.Q.M
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., accoglie l'opposizione e dichiara l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti di EN TO. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 29.9.1998
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 1999