Sentenza 1 luglio 2008
Massime • 1
Il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame - pena la perdita di efficacia dell'ordinanza che applica la misura coercitiva - decorre dalla ricezione di tutti gli atti, e non solo di parte di essi, presentati dal P.M., ex art. 291 cod. proc. pen., a sostegno della richiesta della misura cautelare. Ne consegue che, nell'ipotesi di indagini con più soggetti sottoposti a misure coercitive, la ricezione degli atti dei primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concernenti altri coindagati che abbiano richiesto il riesame in tempi successivi, non è utile a far decorrere il termine di cui all'art. 309 cod. proc. pen., nel senso che, a tal fine, il "dies a quo" decorre dal momento in cui il tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest'ultimo siano già in suo possesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente la comunicazione dell'ufficio procedente degli estremi necessari al rinvenimento degli atti già inviati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2008, n. 34802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34802 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/07/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1732
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 13280/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TAIRI HIS, N. IL 01/10/1966;
2) NE EM, N. IL 10/01/1979;
avverso ordinanza del 27/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito l'avv. Fusaro Natale, difensore d'ufficio del TA, il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza emessa in data 28-11-2007 dal GIP di Verona, con la quale è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di TA IS e NE MA, in relazione ai fatti loro ascritti ai capi A) e B), riguardanti rispettivamente l'introduzione nel territorio dello Stato e la detenzione a fini di cessione di 30 kg. di eroina e il tentativo di introduzione nel territorio dello Stato, a fini di cessione, di kg. 29,4 di eroina.
Il Tribunale ha dato atto della sussistenza, a carico dei due indagati, di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati loro contestati, e ha ravvisato l'esistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivanza, non fronteggiabili con misure meno afflittive.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli indagati.
TA IS, con ricorso proposto personalmente, con un primo motivo denunzia la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 5 e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, per omessa trasmissione al Tribunale del Riesame della trascrizione della fonoregistrazione relativa all'interrogatorio di garanzia espletato per rogatoria dal GIP del Tribunale di Perugina.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10,
e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, per inosservanza del termine perentorio entro il quale deve essere emessa la pronuncia del Tribunale del Riesame. Deduce che il GIP del Tribunale di Verona non aveva inviato tutti gli atti un'unica soluzione, ma aveva effettuato due trasmissioni frazionate: la prima il 14-12-2007 e la seconda, relativa ad altro indagato, il 17-12- 2007. L'udienza di riesame, pertanto, doveva essere fissata al più tardi entro il 24-12-2007, non potendo farsi decorrere il termine di dieci giorni fissato dall'art. 309 c.p.p., comma 9, dalla data della seconda spedizione, inerente ad altro coindagato.
Con un terzo motivo il TA si duole della violazione dell'art.606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione agli artt. 273, 274, 125 c.p.p., comma 3, art. 292 c.p.p., comma 2, per assenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
NE MA, a mezzo del suo difensore, denunzia con un primo motivo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. Deduce, in particolare, che l'ipotesi accusatoria di cui al capo A) si basa su affermazioni del tutto apodittiche e prive di qualsiasi riscontro indiziante, avendo dato atto lo stesso Tribunale che il cellulare intestato al NE era in uso esclusivo all'indagato TA IR, ed avendo il giudice del riesame ritenuto la sussistenza dei gravi indizi nei confronti dell'indagato in base ad un'unica captazione telefonica rispetto alle numerosissime intercettazioni effettuate nel corso delle indagini, nel corso delle quali, da parte dei coindagati, non si fa mai riferimento al NE, ne' tanto meno quest'ultimo appare come interlocutore di tali soggetti. Del pari carente risulta il quadro indiziario riguardo al capo B), stante anche l'inconferenza del riferimento contenuto nell'impugnata sentenza all'episodio del 13- 4-2007, per il quale si è proceduto separatamente, in relazione al quale il NE era del tutto all'oscuro del carico di eroina occultato nel serbatoio dell'auto Audi sulla quale viaggiava come passeggero.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso proposto da TA IS è infondato. Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, poiché l'interrogatorio di garanzia non costituisce, di per sè, un elemento favorevole all'indagato, non essendo un atto che sua natura porti necessariamente supporto alla difesa, dall'omessa trasmissione del relativo verbale all'organo del riesame nel termine di cui all'art.309 c.p.p., comma 5, non deriva la perdita di efficacia della misura,
sancita dal comma 10 della stessa norma (Cass. Sez. Un. 11-1-2001 n. 25). Gli elementi favorevoli ai quali si riferiscono le disposizioni predette consistono, infatti, non già in mere asserzioni difensive - come, appunto, quelle documentate nel verbale di interrogatorio-, bensì in specifici dati fattuali, di natura oggettiva, sopravvenuti alla richiesta del pubblico ministero, che servano in concreto a discolpare l'indagato e che potrebbero restare ignoti al giudice del riesame se l'organo dell'accusa non fosse tenuto al loro disvelamento in forza del precetto di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5. Ne consegue che non sussiste alcun obbligo di "discovery" per quegli atti processuali, come l'interrogatorio di garanzia, di cui indagato e difensore siano perfettamente a conoscenza e in grado, quindi, di renderne edotto il giudice del riesame (Cass. Sez. 2, 4-3-2005 n. 9952; Cass. Sez. 2, 3-5-2007 n. 25985). Nel caso di specie, pertanto, correttamente il Tribunale ha disatteso l'assunto del ricorrente, secondo cui la misura cautelare disposta a suo carico avrebbe perso efficacia per effetto della mancata trasmissione al giudice del riesame della trascrizione della fonoregistrazione relativa all'interrogatorio di garanzia espletato per rogatoria dal GIP del Tribunale di Perugia.
Non può non evidenziarsi, peraltro, che dell'impugnata decisione il Tribunale ha dato atto che l'interrogatorio di garanzia è stato trasmesso al giudice del riesame, sia pure nella sola forma riassuntiva, e che il difensore, in concreto, lo ha utilizzato nel formulare le proprie osservazioni.
2) Anche il secondo motivo di ricorso proposto dal TA è privo di fondamento.
Il Tribunale di Venezia, nel rilevare che la richiesta di riesame è pervenuta il 13-12-2007 e che nello stesso giorno la Cancelleria ha chiesto all'ufficio procedente la trasmissione degli atti, ha dato atto che il Tribunale di Verona il 14-12-2007 ha inviato il certificato penale, il verbale di arresto e la notifica del provvedimento, l'avviso di deposito degli atti, le nomine dei difensori e il verbale (riassuntivo) dell'interrogatorio di garanzia, rinviando per tutti gli altri atti a quelli già trasmessi con riferimento alla posizione del coindagato EA.
Ciò posto e atteso che tali ultimi atti, pur essendo già stati spediti per posta alla data del 14-12-2007, risultano materialmente pervenuti il 17-12-2007, legittimamente il Tribunale ha individuato tale data come quella di "ricezione degli atti", da cui far decorrere il termine di dieci giorni per la decisione, prescritto dall'art. 309 c.p.p., comma 9; termine alla cui inosservanza il comma 10 dello stesso articolo fa conseguire l'inefficacia dell'ordinanza impositiva della misura coercitiva.
Come è stato precisato da questa Corte, infatti, il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame, pena la perdita di efficacia dell'ordinanza che applica la misura coercitiva, decorre dalla ricezione di tutti gli atti, e non solo di parte di essi, presentati dal P.M., ex art. 291 c.p.p., a sostegno della richiesta della misura cautelare. Ne consegue che, nell'ipotesi di indagini preliminari particolarmente complesse e con numerosi soggetti sottoposti a misure coercitive, la ricezione degli atti dei primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concernenti altri coindagati che abbiano richiesto il riesame in tempi successivi, non è utile a far decorrere il termine di cui all'art. 309 c.p.p., nel senso che, a tal fine, il dies a quo decorre dal momento in cui il Tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest'ultimo siano già in suo possesso (Cass. Sez. 6, 21-1-2003 n. 2895; Cass. Sez. Un. 18-6-1993 n. 14). Deve aggiungersi che, nel caso di ordinanza cautelare emessa nei confronti di più coindagati, l'ufficio procedente che abbia già trasmesso, a seguito della istanza di riesame proposta da un indagato, gli atti indicati dall'art. 309 c.p.p., comma 5, non è tenuto, in relazione all'istanza di riesame successivamente avanzata da altro indagato, a trasmettere nuovamente la medesima documentazione, essendo al contrario sufficiente che essa indichi alla Cancelleria del Tribunale della Libertà gli estremi necessari al rinvenimento degli atti già inviati, sì da porre il giudice del riesame in condizione di decidere sulla nuova richiesta. Alla stregua di un sistematico coordinamento degli esposti principi, deve ritenersi priva di pregio la tesi difensiva, che considera come data iniziale del termine di dieci giorni prescritto dall'art. 309 c.p.p., comma 9, quella del 14-12-2007, giorno in cui sono pervenuti i summenzionati atti relativi al TA, con nota di richiamo a quelli già trasmessi per il EA.
Tale assunto, infatti, sarebbe stato valido ove, al momento della ricezione della citata nota di accompagnamento, gli atti trasmessi per il coindagato EA si fossero già trovati in possesso del Tribunale del Riesame. Ma poiché, come si è detto, la predetta documentazione è pervenuta materialmente alla Cancelleria del Riesame solo il 17-12-2007, l'indicato termine non può che decorrere da tale data, che è quella in cui il Tribunale ha avuto l'effettiva disponibilità degli atti indispensabili ai fini della decisione sull'istanza di riesame proposta dall'odierno ricorrente, la cui già avvenuta trasmissione era stata segnalata dall'ufficio procedente con la menzionata nota del 14-12-2007.
A conferma della correttezza della tesi recepita dal giudice di merito, va segnalato l'ulteriore argomento svolto nell'impugnata sentenza, nella quale è stato sottolineato che gli atti trasmessi il 14-12-2007 sono tutti successivi all'ordinanza cautelare e pertanto, pur rivestendo carattere processuale, non fanno parte del patrimonio di conoscenza sul quale il GIP ha fondato la propria decisione;
sicché, in definitiva, gli unici atti posti a base della misura coercitiva, per i quali sussisteva, a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 5, l'obbligo di trasmissione al giudice del riesame, sono quelli pervenuti il 17-12-2007, nel rispetto del termine di cinque giorni dalla data della richiesta (13-12-2007), prescritto dalla citata disposizione di legge.
3) Le doglianze mosse col terzo motivo di ricorso in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili, in quanto, attraverso l'apparente denuncia di violazione di legge e di vizi di motivazione, mirano a porre in discussione le valutazioni di merito espresse al riguardo dal giudice del riesame, sorrette da un iter argomentativo privo di contraddizioni e di manifeste illogicità.
Del tutto coerente sul piano logico, infatti, appare il ragionamento seguito dal Tribunale, il quale ha desunto elementi altamente indiziari del coinvolgimento del TA nel reato d'importazione di sostanza stupefacente contestato al capo A) dal fatto che il predetto ha condotto in Italia dalla Macedonia l'auto contenente l'eroina e dall'assoluta inverosimiglianza dell'assunto difensivo, secondo cui il ricorrente avrebbe ignorato di trasportare droga. L'impugnata decisione risulta motivata in modo congruo anche riguardo al reato sub B), in relazione al quale il giudice del riesame, nel far presente che il ricorrente figura tra i soggetti che il 23-2-2007 hanno contattato i due giovani macedoni uno dei quali, successivamente arrestato, si è reso disponibile quale corriere per la importazione della partita di droga poi sequestrata dalla polizia croata, ha valorizzato, in particolare, il contenuto delle conversazioni delle ore 18,18 del 23-2-2007 col detto corriere KI SE, nonché quelle delle ore 11 del 24-2-2007 e delle ore 14 del medesimo giorno, ritenendole sintomatiche di una piena compartecipazione dell'indagato nel progetto illecito. Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dal ricorrente;
laddove le doglianze dal medesimo mosse circa l'effettiva portata del quadro indiziario posto a base dell'impugnato provvedimento involgono valutazioni di merito che non possono essere riposte in discussione in questa sede.
Come è noto, infatti, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal detto giudice, essendo la valutazione del peso probatorio degli indizi compito riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 4, 6-7-2007 n. 1324). 4) Le censure rivolte con lo stesso motivo di ricorso in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sono infondate, avendo il Tribunale correttamente ravvisato resistenza di un pericolo di recidivanza ex art. 274 c.p.p., lett. c), non fronteggiabile con misure meno afflittive, in considerazione dell'assoluta gravità della condotta, rivelatrice della capacità criminale dell'indagato, capace di importare, custodire e cedere anche in tempi brevi notevolissimi quantitativi di eroina. L'impugnata pronuncia si pone in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui le modalità della condotta ben possono essere prese in considerazione per basare su di esse, oltre al giudizio sulla gravità del fatto, quello sulla pericolosità sociale dell'imputato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Cass. Sez. 6, 17-2-2005 n. 12404; Cass. Sez. 6, 21-11-2001, Russo, rv. 220331; Cass. Sez. 6,. 20-2-2002, Russo, rv. 222242). 5) Il primo motivo di ricorso proposto da NE MA è inammissibile.
Il Tribunale, sulla base delle risultanze processuali, ha rilevato, quanto al capo A), che, ancorché l'unico telefonino intestato all'indagato fosse utilizzato da TA AH, nel corso delle intercettazioni è emersa l'esistenza di una utenza cellulare certamente in uso proprio al NE, in costante contatto telefonico non solo con TA AH, ma anche con tutti gli altri soggetti coinvolti come correi, posto che questi, conversando tra loro e ripartendosi i compiti, parlano espressamente di cose da lui detenute.
In ordine alla vicenda sub B), il giudice del riesame ha evidenziato che dagli atti d'indagine è emerso che il NE è una delle persone che contattano i soggetti resisi disponibili e di cui uno accetterà di fungere da corriere;
che l'indagato risulta uno dei terminali delle notizie che il corriere fornisce man mano che il viaggio prosegue;
che è proprio lui che, insieme a TA AH, si reca nei pressi della frontiera per incontrare il corriere, preoccupato dell'esito della spedizione. In particolare, il Tribunale ha rilevato che dal contenuto delle telefonate che riguardano questa fase concitata, in cui il gruppo non ha avuto ancora conoscenza dell'arresto del corriere e si preoccupa dell'eventuale sottrazione del carico, il NE palesa una completa adesione al progetto, di cui si dimostra a perfetta conoscenza, tanto da fungere anche da intermediario tra il TA e il soggetto al vertice dell'organizzazione che ha sede in Macedonia e che tiene le fila del gruppo.
L'impugnata decisione, pertanto, risulta sorretta da congrua motivazione, priva di palesi contraddizioni e di macroscopiche illogicità, a fronte della quale le doglianze mosse dal ricorrente si sostanziano in censure in fatto, che mirano ad ottenere una diversa valutazione del materiale indiziario emerso a carico dell'indagato, esulante dal sindacato di legittimità riservato a questa Corte.
6) Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento alla posizione del TA inducono a ritenere infondate le censure mosse col secondo motivo di ricorso dal NE in ordine alle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione criminosa, la cui sussistenza è stata legittimamente fondata dal Tribunale sulla negativa personalità dell'indagato, evidenziata dalle modalità e circostanze dei fatti.
7) Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008