Sentenza 4 marzo 2005
Massime • 1
La sanzione di perdita di efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. si applica esclusivamente nei casi in cui il P.M. abbia omesso di trasmettere al tribunale del riesame atti favorevoli all'indagato da lui non conosciuti nè conoscibili e pertanto non è applicabile nel caso di mancata trasmissione della documentazione relativa alle investigazioni difensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2005, n. 9952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9952 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 04/03/2005
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 534
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 37962/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IG;
avverso l'ordinanza in data 21.7.2004 del tribunale di Bari;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dott. GIALANELLA A. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. PERRONE G. S.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
SO IG impugna l'ordinanza del tribunale del riesame di Bari confermativa del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso nei suoi confronti dal gip presso il medesimo tribunale in ordine a plurimi reati in tema di stupefacenti. Con il ricorso denuncia:
violazione dell'art. 309.5 c.p.p. e conseguente perdita di efficacia della misura nonché vizio della motivazione;
rileva il ricorrente che l'autorità giudiziaria procedente ha omesso di trasmettere al tribunale del riesame il verbale dell'interrogatorio di garanzia, nel corso del quale egli aveva negato l'addebito mosso nei suoi confronti fornendo concreti e dettagliati elementi a suo discarico, sicché si è determinata, ai sensi del comma 5 dell'art. 309 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare;
deduce, altresì, che a seguito di tale interrogatorio la difesa aveva provveduto al deposito presso la cancelleria del gip di istanza di revoca o sostituzione della misura corredata da importanti documenti a sostegno, anch'essi, tuttavia, non trasmessi all'organo del riesame;
osserva, ancora, che in sede di discussione la difesa aveva esibito copia della documentazione predetta, in ordine alla rilevanza della quale, tuttavia, il tribunale ha totalmente omesso di motivare. La doglianza è infondata.
Rileva il collegio, innanzi tutto, che in tema di procedimento di riesame, poiché l'interrogatorio di garanzia non costituisce, di per sè, elemento favorevole all'indagato, non essendo un atto che per sua natura porti necessariamente elementi a supporto della difesa, dall'omessa trasmissione all'organo del riesame nei termini di cui al comma 5 dell'art. 309 c.p.p. del relativo verbale non può automaticamente derivare la perdita di efficacia della misura, sancita dal comma 10 della medesima disposizione. Gli "elementi favorevoli" ai quali si riferiscono le norme predette, infatti, consistono non in mere asserzioni difensive - come quelle documentabili nel verbale di interrogatorio - bensì in specifici elementi fattuali, di natura oggettiva e sopravvenuti alla richiesta del pubblico ministero, che servano in concreto a discolpare l'indagato e che potrebbero restare ignoti al giudice del riesame se l'organo dell'accusa non fosse obbligato alla discovery dal precetto di cui all'art. 309.5 c.p.p.; disposizione, quest'ultima, che dunque non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovino già pacificamente nella disponibilità della difesa e che da questa possano essere utilizzati o prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell'udienza camerale (sez. 2^, 28.10.1997, Brenvaldi, rv. 209016; conf. 217799, 223508).
Tale conclusione è assolutamente necessitata in un sistema processuale quale l'attuale, caratterizzato - come è stato di recente autorevolmente ribadito da sez. un. 17.11.2004 n. 45189/04, PM in proc. Esposito e sez. un. 27.10.2004 n. 109/05, Palumbo - dall'iniziativa delle parti ed in cui anche l'indagato, a seguito della legge 7.12.2000 n. 397, è dotato di poteri investigativi gli esiti del cui esercizio possono essere direttamente rimessi al giudice anche nel corso delle indagini preliminari;
essa, peraltro, è avvalorata dalle stesse valutazioni effettuate in proposito da sez. un. 26.9.2000 n. 25/01, Mennuni, secondo cui "il comma 5 dell'art. 309 c.p.p. è stato introdotto nell'attuale formulazione dalla legge 8.8.95 n. 332 al fine evidente di evitare eventuali poco commendevoli comportamenti del P.M. il quale, pur essendo venuto in possesso di elementi favorevoli all'indagato, volutamente o colposamente ometta di comunicarli al tribunale, che, in tal modo, non può avere conoscenza completa di tutta la situazione probatoria:
orbene un siffatto pericolo, gravissimo per l'indagato, che ha determinato l'introduzione della novella del '95 con la sanzione estrema, in caso di inosservanza, della perdita di efficacia della misura, non puo' mai verificarsi in concreto qualora non sia trasmesso l'interrogatorio di garanzia, dal momento che di esso è già a perfetta conoscenza l'indagato medesimo e il suo difensore, che hanno, pertanto, tutti i mezzi per avvalersene e adeguatamente difendersi. Sostenere, perciò, che, anche in tale ipotesi deve trovare applicazione la sanzione di cui innanzi è del tutto illogico e al di fuori del sistema normativo". Precisato, dunque, che la sanzione di perdita di efficacia della misura prevista dai commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. si applica esclusivamente nei casi in cui il pubblico ministero abbia omesso la trasmissione di atti favorevoli sopravvenuti alla richiesta di emissione della misura cautelare che non siano conosciuti ne' conoscibili dalla persona sottoposta ad indagini, deve concludersi per l'infondatezza della doglianza anche in relazione alla dedotta mancata comunicazione al tribunale del riesame della documentazione difensiva allegata all'istanza di revoca o sostituzione della misura;
e ciò anche per la considerazione dirimente che comunque nel caso di specie neppure poteva divenire operativo il meccanismo di obbligo-sanzione previsto dalle disposizioni de quibus in quanto detta documentazione risulta - per ammissione dello stesso ricorrente - depositata al giudice per le indagini preliminari (e non al Pubblico Ministero) in un procedimento incidentale de libertate autonomo e diverso rispetto a quello sul controllo della legittimità del provvedimento genetico che è oggi all'esame di questa Corte.
Quanto, poi, alla dedotta mancanza della motivazione in ordine alle produzioni difensive effettuate in sede di udienza camerale, si deve rilevare la genericità della censura proposta con il motivo in esame, atteso che il ricorrente si è limitato ad enunciare la ipotizzata carenza senza specificamente indicare l'oggetto ed i motivi della rilevanza delle produzioni stesse nonché della loro idoneità ad incidere sulla decisione.
- violazione dell'art. 273 c.p.p. e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
deduce il ricorrente che questi sono stati derivati esclusivamente dagli esiti di intercettazioni di conversazioni in una sola delle quali egli è interlocutore diretto e da cui si può evincere, al più, il suo interessamento per acquisti di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale e non alla cessione, atteso il suo documentato stato di tossicodipendenza.
La doglianza è infondata.
Il tribunale, con motivazione che non si mostra manifestamente illogica, ha infatti valorizzato al fine di ritenere il quadro gravemente indiziario una serie di comunicazioni telefoniche, intercorse anche fra terze persone, dalle quali ha evinto - con apprezzamento di fatto qui non censurabile - una frequenza di acquisti di sostanze stupefacenti ed un elevato ammontare di quantità ricevute tali da indurre ragionevolmente a concludere nel senso di un'elevata probabilità di colpevolezza idonea a legittimare la cautela.
- violazione degli artt. 274 e 275 in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura. Anche tali doglianze sono infondate, atteso che il tribunale ha adeguatamente giustificato la necessità della cautela più rigorosa, tenendo conto non solo della natura e modalità del fatto ma anche dei precedenti penali del prevenuto, fra i quali, a proposito di proporzionalità e adeguatezza della misura, anche relativi ad evasione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2005