Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2005, n. 9952
CASS
Sentenza 4 marzo 2005

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La sanzione di perdita di efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. si applica esclusivamente nei casi in cui il P.M. abbia omesso di trasmettere al tribunale del riesame atti favorevoli all'indagato da lui non conosciuti nè conoscibili e pertanto non è applicabile nel caso di mancata trasmissione della documentazione relativa alle investigazioni difensive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2005, n. 9952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9952
    Data del deposito : 4 marzo 2005

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