Sentenza 3 febbraio 2004
Massime • 1
L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420-ter cod. proc. pen. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 stesso codice, espressamente richiamato dal successivo art. 599, commi primo e secondo, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2004, n. 14866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14866 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 03/02/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 144
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 31536/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA EM, n. in Hayange (Francia) il 23.09.1934;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 27 giugno 2001. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
OSSERVA
1. Il 27 giugno 2003 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza in data 23 maggio 2001 del Tribunale di Monza, in composizione monocratica, con la quale EM BA, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato, riconosciutegli le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 589 c.p. con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Nella relativa udienza, la Corte territoriale disattendeva una richiesta di rinvio proposta dal difensore, che aveva dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'organo di categoria, rilevando che il giudizio si svolgeva con le forme dell'art. 127, richiamato dall'art. 599 c.p.p., "e che, pertanto, non è necessaria la presenza del difensore".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, con unico motivo di impugnazione deducendo che erroneamente i giudici del merito avevano disatteso la sua istanza di rinvio, avendo egli aderito "allo sciopero", il cui diritto "è garantito per tutte le categorie professionali"; che "sono stati violati tutti i diritti di difesa"; che, ai sensi della L. n. 134/2003, "il difensore e l'imputato avevano diritto ad un ulteriore termine di gg. 45 per consentire il patteggiamento allargato sino a 6 mesi con conversione in multa della pena".
3. La proposta doglianza non è condivisibile.
Hanno di già ritenuto le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sentenza n. 7551/1998) che il disposto dell'allora vigente art. 486.5 c.p.p. (non diversamente deve ora ritenersi in riferimento all'art. 420 - ter c.p.p.), concernente la sospensione o il rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in Camera di consiglio che si svolgono con le forme dell'art 127 c.p.p.: quella fattispecie riguardava proprio la adesione del difensore all'astensione collettiva delle udienze in relazione ad un giudizio abbreviato in grado di appello. Tale indirizzo è stato anche successivamente ribadito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, rilevandosi e ribadendosi che l'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, di cui all'art. 420 - ter c.p.p., non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 599.1 e prevedendo il secondo comma della stessa norma il rinvio dell'udienza solo "se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire" (Cass., Sez. 4^. n. 33283/2002, id., Sez. 1^, n. 41687/2001; id., Sez. 5^, a 5619/2000; id., Sez. 1^, n. 388/2000;
id., Sez. 3^, n. 7939/1998; id., Sez. 5^, n. 11269/1998).
4. Non ravvisandosi valide ragioni per discostarsi da tale consolidato J indirizzo giurisprudenziale, che va perciò condiviso, il proposto ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004